
Egregio Direttore,
con la presente questa Organizzazione Sindacale deve rappresentare la situazione che ha coinvolto un Assistente Capo Coord. che si è visto ingiustamente escluso da una graduatoria relativa ad un interpello regolarmente indetto dalla Direzione.
In fatto lo stesso partecipava agli interpelli per la copertura dei posti di servizio “Addetto Magazzino detenuti/ lavanderia” e “Ufficio Servizi”.
Ne conseguiva che si posizionava utilmente in graduatoria: alla posizione settima del primo interpello, mentre per l’Ufficio Servizi all’ottava posizione – il tutto formalizzato nella pubblicazione della graduatoria definitiva del 4 dicembre 2020 prot. n. 15724 -. A questo ne seguiva l’accettazione (in data 18/12/20) dell’Assistente C.C. al posto di servizio “Addetto Magazzino detenuti/lavanderia”, salvaguardando esplicitamente l’eventuale scorrimento in graduatoria, relativo all’interpello presso l’Ufficio Servizi. Lo scorrimento per l’Ufficio Servizi ci fu, motivo per il quale l’oggettivato, in data 22/01/2021 tenuto conto che, dietro accettazione, sarebbe stato nominato vincitore per l’Ufficio Servizi, rinunciò a ricoprire l’incarico di Addetto Magazzino Detenuti. A questo ne seguiva un O.D.S (n. 13 del 12/02/2021) nel quale la Direzione, di contro, nominava vincitore per l’Ufficio Servizi un collega che risultava collocato in posizione successiva rispetto al prefato e, contestualmente, nominava un nuovo vincitore per il posto di servizio “Addetto Magazzino Detenuti” inserendovi un collega già individuato come vincitore per il posto “Buca Pranzi” (come da graduatoria definitiva dell’8 gennaio 2021).
Altra anomalia riscontrata riguarda il provvedimento che nomina vincitore un collega per il posto di servizio al locale NTP (ODS n. 6 del 27/01/2021) specificando che l’unità uscente avrebbe dovuto sostituire l’unità entrante fino all’effettivo rientro. Al momento l’unità entrante risulta ancora non esser rientrato in servizio, causa lunga malattia. Se è stata stilata una graduatoria, com’è avvenuto per altri posti di servizio, si sarebbe dovuta scorrere la graduatoria per trovare un sostituto invece di far permanere l’unità uscente, anche perché il P.I.L. prevede che “in caso di assenza od impedimento di breve durata del titolare, il posto sarà ricoperto (…). In tutti gli altri casi in cui il posto resta scoperto (del titolare) sarà utilizzata la graduatoria vigente”. Riteniamo che, nel caso succitato, debba essere applicato quanto previsto dal PIL ossia uno scorrimento di graduatoria, cosa che è stata, di contro, operata indebitamente nel caso del ricoprimento del posto presso l’Ufficio Servizi (a cui sarebbe dovuto migrare il collega che aveva dato disponibilità in tempi non sospetti).
Tornando al punto focale di questa nota, sempre interpretando il PIL (art. 6 Capo B – nella parte inerente al procedimento di interpello si legge ”il vincitore di interpello – entro il termine di 7 giorni (…) ha facoltà di opzione per il caso risulti vincitore di più interpelli; esercitata l’opzione, l’interessato sarà considerato rinunciatario per i restanti interpelli (…)”).Nel caso di specie il collega non era vincitore di nessuno dei 2 interpelli ma solamente collocato in posizione all’interno degli stessi, quindi, a nostro sommesso avviso, come avrebbe potuto decadere dalle altre graduatorie alle quali si era posizionato senza risultare primo?
Inoltre, ci chiediamo qual è stata la ratio sottesa alla disposizione del 26 maggio c.a. nella quale si individuava il prefato come sostituto addetto ufficio servizi…se non è stato ricompreso prima come titolare, in base a quale logica veniva individuato, per poi essere sollevato dall’incarico (11 giugno c.a.)?