C.C. Ferrara – Richiesta chiarimenti Riposi AVIS

 Egregio Direttore, è giunta notizia a questa O.S. che sarebbe stata negata la possibilità di usufruire di un giorno di “Riposo Avis” ad un Poliziotto Penitenziario in servizio presso codesto Istituto. Se questa voce si rivelasse fondata, spiacerebbe constatare che l’interpretazione della relativa normativa sarebbe quantomeno singolare. Nello specifico, abbiamo appreso che la richiesta in oggetto sarebbe pervenuta a codesta Direzione con ben 16 giorni di preavviso e che, successivamente, considerato il parere contrario dell’Ufficio Servizi, il beneficio di che trattasi non sarebbe stato concesso. Risulta a questa O.S. che, in base a quanto stabilito ex L.219/2005, art.8, comma 1, non sia concessa al datore di lavoro alcuna facoltà discrezionale in ordine alla concessione di tale diritto, necessario per effettuare questa utilissima e “vitale” azione di generosità e sensibilità verso un importante problema sociale. Anche quanto stabilito dai Superiori Uffici, con nota GDAP 0343599 del 14 ottobre 2015, prevede al paragrafo 5: “Naturalmente, fatti salvi i casi di assoluta urgenza, poiché la donazione è rimessa alla libera determinazione del singolo, è fatto obbligo al personale dipendente di comunicare alla propria Direzione, di volta in volta e con congruo anticipo, il giorno scelto per donare il sangue, permettendo, così, ove possibile, la propria sostituzione”. Da quanto sopra espresso ne deriva che, non essendo, nel caso di specie, stato dimostrato un caso di “assoluta urgenza”, tale da poter negare la concessione del suddetto riposo Avis, anche in quanto richiesto con incontestabile congruo anticipo, la richiesta sarebbe stata declinata immotivatamente, tra l’altro con una settimana di anticipo e quindi con il foglio di servizio non ancora redatto. La donazione di sangue è un atto personalissimo e necessita della migliore condizione, sia fisica che psichica, oltre ad essere anche un gesto fortemente altruista e generoso compiuto nell’interesse della collettività e certamente non per quello del donatore. Anche la nuova modalità di consegna delle richieste in oggetto, contestuale al diniego sopra descritto, desta forte perplessità, in quanto la Legge prevede che la richiesta debba essere rivolta al “datore di lavoro” e non certo all’Ufficio Servizi che, seppur in grado di fornire un proprio parere sulla fattibilità e sulle conseguenze che avrebbe tale assenza, non può essere certo delegato al ritiro delle richieste del personale inerenti i propri diritti soggettivi e personali. L’auspicio di questa Segreteria Provinciale è che la S.V. torni sulle proprie decisioni e vada incontro alle richieste del “benefattore”, mostrando il grande senso civico che la contraddistingue.

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