
Egr. Provveditore,
In data 27 maggio 2021, la Commissione Arbitrale Regionale della Lombardia ha deliberato all’unanimità la sussistenza di una violazione da parte della Direzione della Casa Circondariale di Pavia. Facendo seguito alla suddetta delibera di cui si allega, nostro malgrado dobbiamo ricorrere all’attenzione della S.V. per quanto volesse ritenere nel merito, poiché sino alla data odierna è stata disattesa la giusta applicazione del dispositivo in questione da parte del Direttore della Casa Circondariale di Pavia. La violazione accertata è riferita alla violazione dell’art. 9 punto A) per non aver proceduto a bandire l’interpello per l’assegnazione di un Sovrintendente presso l’Ufficio Matricola della suddetta Casa Circondariale. Considerato che a tutt’oggi il destinatario del provvedimento in questione continua ad operare arbitrariamente presso l’Ufficio Matricola, si invita e si diffida la Direzione di Pavia che legge per conoscenza, in ottemperanza a quanto accertato e deliberato dalla C.A.R. Lombardia, a revocare con effetto immediato il provvedimento sopra richiamato. Per le ragioni di cui sopra esposte, si chiede alla S.V. di voler ricordare ai Direttori degli istituti che le deliberazioni della C.A.R., nel rispetto dell’Accordo Nazionale Quadro del 24 marzo 2004, art. 3 comma 18, sono immediatamente esecutive.