C.C. RAGUSA – REPLICA ALLA NOTA DAPPR16.04/06/2021.0038324.U.

Gentile Provveditore la scrivente organizzazione sindacale non può condividere ne accettare il modo di operare della S.V. e dei Dirigenti cui le note sono state trasmesse per avere riscontri delle lamentele sollevate. Dobbiamo osservare, purtroppo, che il direttore della Casa Circondariale di Ragusa, con la nota di cui all’oggetto, ha dato del lei giustificare in danno del personale di Polizia Penitenziaria violando le norme vigenti. Nello specifico, non solo contestiamo ancora una volta l’abuso e la mancata applicazione delle norme ma, con forza diciamo che il comportamento posto in essere da parte del Direttore, potrebbe risultare lesivo della salute e della dignità del lavoratore in questione Ispettore Superiore M.S.. Andiamo per ordine:
1. La Direzione della CC. di Ragusa con la nota prot. n’ 1332 del 30 marzo 2021, ha riscontrato la nota della scrivente O.S. n. 39/2021 del 23 marzo 2021, che a sua volta è condivisa pienamente da parte della S.V., afferma: “In via generale si può riferire che l’organo a cui è demandata la competenza esclusiva a valutare l’idoneità psico-fisica incondizionata degli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria è la Commissione Medica Ospedaliera, che pertanto, anche per quanto previsto dall’art. 87 ultimo comma del D.L. 18/2020, si pronuncia sulla condizione di “lavoratore fragile” del poliziotto penitenziario.
 Appare doveroso segnalare che La stessa C.M.O, invocata dalla Dirigente, in data 19.04.2021 inviava comunicazione PEC alla stessa Direzione della CC di Ragusa, la quale recita al punto 1 a)”…si rappresenta che il giudizio di idoneità al servizio d’istituto, espresso da questa Commissione con il verbale in riferimento b), (del 03.03.2021) non esclude che il nominato in oggetto, pur mantenendo l’idoneità al servizio, possa rientrare nell’alveo dei dipendenti cd. “fragili” ed avere titolo a beneficiare delle eventuali prescrizioni lavorative che il Medico Competente dovesse ritenere necessarie”.
2. Il Direttore nella nota di risposta afferma, ancora: Si aggiunge che la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente è attivata in relazione alla mansione specifica (ad esempio: addetto a videoterminale, autista,..),
secondo quanto previsto dal Digs. 81/2008.
 Abbiamo la percezione che il Direttore tiri fuori dal cilindro norme, assimilando pareri e indicazioni in modo del tutto fantasioso, ciò lo possiamo ben dire dal momento in cui lo stesso non ha fatto specifico riferimento alle norme e alle disposizioni, vigenti per quanto riguarda Protocollo quadro per la prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19. GRAVE PREGIUDIZIO PER IL PERSONALE.. bastava che leggesse:
o ciò che ha previsto in data 24 luglio 2020 il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali , Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e successivamente confermato dall’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;
o ciò che ha previsto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che in particolare all’articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile) dispone che le pubbliche amministrazioni si adeguano alle prescrizioni in materia di tutela della salute il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020;
o il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
o PROTOCOLLO QUADRO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19 sottoscritto tra il Provveditorato Regionale della Sicilia e le Organizzazioni Sindacali del Comprato Sicurezza in data 9 novembre 2020, – Il datore di lavoro, ove non vi abbia già provveduto, aggiorna ed integra il documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del R.S.P.P., del medico competente e del R.L.S., identificando – durante il periodo di emergenza – misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-Cov-2, nell’ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza e ponendo particolare attenzione ai lavoratori cd. “fragili” ed ai dipendenti di figli minori, in conformità alle specifiche previsioni normative in materia, su disposizione del D.P.C.M., datato 24 ottobre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19
E’ del tutto evidente che il Direttore a giustificazione del grave pregiudizio per la corretta applicazione della norma
Dobbiamo, ancora una volta rilevare che a fronte delle violazioni, di accordi Nazionali, Regionali e Locali, e ancor peggio di norme, la S.V. non muove ciglio.
Avevamo dubbi ma oggi sono certezze che i silenzi sono assenza di trasparenza, atteggiamenti antisindacali o ancora peggio lesiva della democrazia ma, soprattutto, della salute del personale. Stiamo assistendo a metodi che risalgono al primo ventennio del secolo scorso, ma, purtroppo, si cerca ancora di mantenere eretta la bandiera della legalità.
Ancora una volta diciamo, Restiamo in attesa di un urgente riscontro da parte della S. V.

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