
Il presente intervento si rende necessario per rappresentare le numerose lamentele del personale di Polizia Penitenziaria operante presso la Casa Circondariale di Ferrara e, più precisamente, dei poliziotti impiegati nel servizio di sorveglianza a vista presso il reparto Nuovi Giunti. Nella fattispecie, l’agente di Polizia Penitenziaria deve vigilare ed osservare “a vista” il detenuto soggetto a tale misura, tra l’altro in condizioni di scarsa operatività (spazio del corridoio assai stretto), insediandosi davanti alla porta della camera di pernottamento del detenuto, priva, tra l’altro, di un sistema di videosorveglianza e con l’onere di lanciare l’allarme in caso di qualsiasi gesto inconsulto di cui dovesse rendersi responsabile lo stesso detenuto. Pur consapevoli di come tale misura sia dettata da esigenze contingenti, volte a tutelare l’incolumità fisica dei detenuti, crediamo sia inaccettabile che a darne esecuzione sia il personale di Polizia Penitenziaria. A sostegno di quanto sopra esposto, si rammenta che la circolare n. 3649/6099 del 22 luglio 2013, a firma del Capo del D.A.P., chiarisce che: “la sorveglianza a vista non può essere contemplata quale intervento a sé stante, precisando che le linee in indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni G.U. n 34 del 10 febbraio 2012, affrontano sia la prevenzione sia gli interventi terapeutici inserendoli in un ampio processo trattamentale che deve impegnare tutte le aree, ma di cui sono titolari, l’area educativa e/o sanitaria, non la Polizia Penitenziaria chiamata a collaborare e non già ad assumere oneri per fatti che esulano dalla sua specifica competenza professionale”. La sorveglianza a vista, quindi, non è altro che una misura, eccezionale e limitata nel tempo, giustificata nella sua necessità dal personale sanitario che deve assumere l’onere di seguire costantemente il detenuto nel suo programma terapeutico specifico. Come espresso dalla circolare sopra menzionata, la materiale esecuzione del servizio di sorveglianza a vista non rientra nella competenza della Polizia Penitenziaria. Risulta, quindi, incomprensibile l’emanazione della disposizione di servizio che assegna al personale di Polizia Penitenziaria l’onere di osservare (seduti ad un tavolino di fronte alla camera di pernottamento) il detenuto sottoposto alla misura sopracitata. Si chiede, pertanto, di ristabilire la corretta interpretazione della normativa di riferimento e concordare con l’area sanitaria e l’area educativa le misure da adottare nel caso di specie, esonerando il personale di Polizia Penitenziaria da compiti non istituzionali e non previsti.