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Applicazione dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Trasferimenti del personale del Corpo – RICHIESTA CONVOCAZIONE

Settembre 14, 2015 Sinappe 0 Comments

Illustre presidente
la questione legata ai trasferimenti assunti in applicazione dei benefici della legge 104/92 non è mai stata di semplice gestione; ne è riprova la notevole quantità dei contenziosi instauratisi in tema di applicazione e interpretazione della materia. Una legge, per altro, che si limita a disciplinare in senso stretto le agevolazioni ma non anche gli aspetti incidentali, creando così un terreno minato che nella risoluzione dei casi pratici ha dato vita a correnti giurisprudenziali contrapposte.
E’ per questo motivo che sovente si è fatto ricorso all’ausilio del Consiglio di Stato in sede consultiva, a riprova delle persistenti problematiche applicative. Proprio tale Organo, con parere n. 589 del 27 giugno 2001, rispondendo a profili pratici quali il criterio di priorità da adottare in caso di molteplici domande ex lege 104 per la medesima sede o la possibile revoca del trasferimento in caso di perdita dei requisiti, ha affermato che tali aspetti “critici” attengono alla materia della mobilità, e dunque rientrano nella sfera delle materie di contrattazione collettiva.
È appunto attraverso il tavolo sindacale che la materia dovrà passare, non potendosi in alcun modo condividere l’unilateralità dell’azione di revoca dei trasferimenti adottati ai sensi della legge 104 per sopravvenuta carenza di requisiti.
Le circolari interne all’Amministrazione che si sono susseguite nel tempo hanno, di volta in volta, stabilito una sorta di “confine di bonifica” oltre il quale l’alea che pare destinata ad assistere le sorti del trasferimento 104 è destinata a trasformarsi in stabilità, tuttavia manca nelle medesime disposizioni un meccanismo di contemperamento delle esigenze delle parti in gioco. Da una parte l’esigenza di “certezza” del beneficiario (con connessa salvaguardia delle posizioni collegate: stabilità abitativa, stabilità dei percorsi lavorativi e/o scolastici degli altri membri della famiglia, stabilità degli ambienti relazionali), dall’altra l’interesse legittimo dell’aspirante alla medesima sede e dall’altra ancora l’interesse pubblico di buona
amministrazione.
Un meccanismo monco, quello oggi in vigore, che non prevedendo il contemporaneo inserimento del “trasferito 104” nelle liste di mobilità ordinaria, priva l’interessato di una importante opportunità/interesse legittimo; un meccanismo che per altro non trova supporto nelle norme di settore e che ha dato vita ad una figura ibrida, a metà fra l’assegnazione temporanea e il trasferimento, un “trasferimento temporaneo” che rappresenta un vero e proprio ossimoro.
Attesa, dunque, la necessità di contemperazione degli interessi e ferma la sussumibilità della questione nelle materie di contrattazione, questa Segreteria Generale ritiene che si debba sospendere la colossale procedura attivata in maniera non partecipata mirante a revocare i provvedimenti di trasferimento e che si provveda a convocare con urgenza un tavolo sindacale per la definizione della materia.
In attesa di un cortese quanto solerte cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Capo Dap_revoca dei trasferimenti 104_richiesta convocazione

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