Preso atto della comunicazione giunta a tutto il personale di polizia penitenziaria dall’indirizzo di posta elettronica segreteriapolpen.cc.brescia@giustizia.it in data 15 ottobre avente ad oggetto “Nuove unità operative”
Considerato che con detta mail veniva trasmesso un documento recante la sottoscrizione di codesto Direttore e del Comandante della Casa Circondariale di Brescia, con il quale si da un nuovo assetto organizzativo alle unità operative; nello specifico si procede all’accorpamento dell’unità operativa già esistente denominate Est e Ovest e all’istituzione di una nuova unità operativa denominata colloqui.
Considerato che nel piano di rimodulazione vi è altresì il passaggio di personale da una unità operativa all’altra;
Lette le riserve di cui all’articolo 25 comma 2 del Contratto di Lavoro a norma del quale “L’informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alla rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
A) L’articolazione dell’orario obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio
B) La mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna
C) La programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio
D) L’applicazione del riposo compensativo
E) La programmazione dei turni di reperibilità
F) I provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro”
Letto il contenuto dell’articolo 26 comma 1 del Contratto di Lavoro a norma del quale “ L’esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all’articolo 25 comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva […]” e del successivo comma ai sensi del quale “durante il periodo in cui si svolge l’esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali”; letta altresì la specifica di cui al comma 3 del medesimo articolo secondo cui “per il Corpo di Polizia Penitenziaria, l’Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all’esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di Polizia Penitenziaria le informazioni necessarie”
Atteso il recepimento delle precitate norme contrattuali all’interno del collegato Accordo Nazionale Quadro da intendersi quale contratto integrativo, con specifico riferimento all’articolo 4 rubricato “sistema di partecipazione, informazione ed esame”
Considerato che il documento in discussione, la cui entrata in vigore è stata stabilita dal prossimo primo novembre, rientra a pieno titolo nelle materie di cui alla su indicata riserva contrattuale
Considerato che nessuna informazione preventiva nel merito è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali e che nessun esame è stato condotto
Considerata la palese violazione di tutte lo norme procedurali su riportate
SI DIFFIDA la Direzione della Casa Circondariale di Brescia al non dare attuazione al progetto in discussione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 comma 2 del Contratto di Lavoro.
In assenza di formale assicurazione da rendersi in tempo utile a questa Segreteria Generale, si procederà in sede giurisdizionale per l’accertamento della condotta antisindacali di cui all’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.
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Casa Circondariale di Brescia – modifica unilaterale dell’organizzazione del lavoro – DIFFIDA CESSAZIONE CONDOTTA
Preso atto della comunicazione giunta a tutto il personale di polizia penitenziaria dall’indirizzo di posta elettronica segreteriapolpen.cc.brescia@giustizia.it in data 15 ottobre avente ad oggetto “Nuove unità operative”
Considerato che con detta mail veniva trasmesso un documento recante la sottoscrizione di codesto Direttore e del Comandante della Casa Circondariale di Brescia, con il quale si da un nuovo assetto organizzativo alle unità operative; nello specifico si procede all’accorpamento dell’unità operativa già esistente denominate Est e Ovest e all’istituzione di una nuova unità operativa denominata colloqui.
Considerato che nel piano di rimodulazione vi è altresì il passaggio di personale da una unità operativa all’altra;
Lette le riserve di cui all’articolo 25 comma 2 del Contratto di Lavoro a norma del quale “L’informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alla rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
A) L’articolazione dell’orario obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio
B) La mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna
C) La programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio
D) L’applicazione del riposo compensativo
E) La programmazione dei turni di reperibilità
F) I provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro”
Letto il contenuto dell’articolo 26 comma 1 del Contratto di Lavoro a norma del quale “ L’esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all’articolo 25 comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva […]” e del successivo comma ai sensi del quale “durante il periodo in cui si svolge l’esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali”; letta altresì la specifica di cui al comma 3 del medesimo articolo secondo cui “per il Corpo di Polizia Penitenziaria, l’Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all’esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di Polizia Penitenziaria le informazioni necessarie”
Atteso il recepimento delle precitate norme contrattuali all’interno del collegato Accordo Nazionale Quadro da intendersi quale contratto integrativo, con specifico riferimento all’articolo 4 rubricato “sistema di partecipazione, informazione ed esame”
Considerato che il documento in discussione, la cui entrata in vigore è stata stabilita dal prossimo primo novembre, rientra a pieno titolo nelle materie di cui alla su indicata riserva contrattuale
Considerato che nessuna informazione preventiva nel merito è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali e che nessun esame è stato condotto
Considerata la palese violazione di tutte lo norme procedurali su riportate
SI DIFFIDA la Direzione della Casa Circondariale di Brescia al non dare attuazione al progetto in discussione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 comma 2 del Contratto di Lavoro.
In assenza di formale assicurazione da rendersi in tempo utile a questa Segreteria Generale, si procederà in sede giurisdizionale per l’accertamento della condotta antisindacali di cui all’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Casa Circondariale di Brescia – modifica unilaterale dell’organizzazione del lavoro – DIFFIDA CESSAZIONE CONDOTTA
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