Egregio Direttore Generale,
attesa la competenza per materia e valutati i pregressi in qualità di Provveditore Regionale del
distretto interessato, si partecipa la particolare situazione in atto presso la Casa Circondariale di Forlì ove, in
via del tutto pionieristica, il personale che usufruiva della caserma contribuiva alle spese per i consumi
dell’acqua e dell’energia elettrica. Una prassi questa che ha poi visto la sua naturale cessazione.
Stante l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’onerosità dei “blocchi caserma” e delle
procedure di recupero dei relativi oneri occupazionali, la questione del pagamento torna in auge anche
presso la Casa Circondariale di Forlì, ove però si registra un sostanziale scollamento fra le disposizioni
superiori e le procedure poste in essere.
Nel caso di specie, pur essendo sprovviste di bagno, le camere vengono catalogate come alloggi
collettivi e se ne prevede il pagamento, in aperta violazione con quanto previsto dall’articolo 12 comma 3
del DPR 314/2006.
A ciò si affianca l’impropria procedura attuata per il recupero degli oneri occupazionali di periodi già
trascorsi, che viene effettuata dalla Direzione in parola, in assenza di un atto formale di assegnazione, che il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha chiarito essere titolo per la riscossione del credito.
Si vanno dunque qui a richiamare le Linee Guida dettate lo scorso 15 aprile 2015 all’allora Direzione
Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi (GDAP 0133143-2015) nella parte in cui chiarisce
che “la combinazione dei due fattori appena sopra evidenziati, conduce a ritenere improbabile l’assunto per
cui, in presenza di “occupazioni” di unità abitative non formalizzate e preesistenti al P.D.G. con cui sono
stati determinati i criteri di calcolo degli oneri forfettari accessori, possano quantificarsi richieste di
arretrati. Il personale che eventualmente all’epoca ha preso possesso di camere in caserma, lo ha fatto
nella convinzione dell’esistenza di un tacito ed automatico rapporto di concessione gratuita e con il
silenzio-assenso delle autorità responsabili della gestione, anche quest’ultime, ovviamente, convinte di tale
gratuità in ragione delle finalità connesse al servizio e della consuetudine per tali motivi esistente. Ciò,
soprattutto in mancanza di quegli attesi e differenti provvedimenti che, da una parte operassero una
distinzione degli alloggi in caserma individuandone quelli “collettivi di servizio” secondo l’art. 12 del
Regolamento e, dall’altra, determinassero i criteri per il calcolo degli oneri accessori forfettari dovuti in
caso di concessione in uso riservato di alloggi collettivi di servizio. Si ritiene che la mancanza di
declinazione del concetto di uso riservato, così come definito dal PCD del dicembre 2013, svuoti sino
all’insussistenza la stessa portata delle ritenute “occupazioni di fatto”, non essendo mai intervenuta con
esse una formale soluzione di continuità della piena disponibilità delle unità abitative da parte
dell’Amministrazione. E, d’altronde, non si ritiene sarebbe stato possibile concepire una connessione di
fatto per un uso di tipo riservato e, quindi, oneroso, in ossequio al principio generale secondo cui la
manifestazione della Pubblica Amministrazione non può derivare per implicito o per fatti concludenti, ma
deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge (Cass. N. 6406 e 21138, rispettivamente del
30/06/1998 e 04/11/2004). Per cui assenza di forma scritta il “patto”sarebbe de intendersi nullo.
In sostanza, prima del P.D.G., prima della formalizzazione del concetto di uso riservato, così come prima
dei decreti di individuazione degli alloggi collettivi di servizio, si ritiene che tutti i rapporti di concessione
delle camere in caserma fossero da intendersi situazioni di fatto ammesse in gratuità”.
Ciò posto, calzando perfettamente la specifica dipartimentale sulle questioni della Caserma
dell’istituto di Forlì, ove gli spazi – per la loro morfologia – non rientrano fra quelli indicati dal DPR
314/2006 e in assenza di documenti di concessione esclusiva a titolo oneroso, si chiede di voler intervenite
per assicurare l’annullamento delle procedure di recupero degli oneri occupazionali attivati.
Nel contempo di diffida la Direzione della Casa Circondariale di Forlì intimando la cessazione
della pretesa economica nei confronti degli occupanti.
In attesa di cortese e urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti.
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Casa Circondariale di Forlì – onerosità caserma agenti e recupero oneri occupazionali
Egregio Direttore Generale,
attesa la competenza per materia e valutati i pregressi in qualità di Provveditore Regionale del
distretto interessato, si partecipa la particolare situazione in atto presso la Casa Circondariale di Forlì ove, in
via del tutto pionieristica, il personale che usufruiva della caserma contribuiva alle spese per i consumi
dell’acqua e dell’energia elettrica. Una prassi questa che ha poi visto la sua naturale cessazione.
Stante l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’onerosità dei “blocchi caserma” e delle
procedure di recupero dei relativi oneri occupazionali, la questione del pagamento torna in auge anche
presso la Casa Circondariale di Forlì, ove però si registra un sostanziale scollamento fra le disposizioni
superiori e le procedure poste in essere.
Nel caso di specie, pur essendo sprovviste di bagno, le camere vengono catalogate come alloggi
collettivi e se ne prevede il pagamento, in aperta violazione con quanto previsto dall’articolo 12 comma 3
del DPR 314/2006.
A ciò si affianca l’impropria procedura attuata per il recupero degli oneri occupazionali di periodi già
trascorsi, che viene effettuata dalla Direzione in parola, in assenza di un atto formale di assegnazione, che il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha chiarito essere titolo per la riscossione del credito.
Si vanno dunque qui a richiamare le Linee Guida dettate lo scorso 15 aprile 2015 all’allora Direzione
Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi (GDAP 0133143-2015) nella parte in cui chiarisce
che “la combinazione dei due fattori appena sopra evidenziati, conduce a ritenere improbabile l’assunto per
cui, in presenza di “occupazioni” di unità abitative non formalizzate e preesistenti al P.D.G. con cui sono
stati determinati i criteri di calcolo degli oneri forfettari accessori, possano quantificarsi richieste di
arretrati. Il personale che eventualmente all’epoca ha preso possesso di camere in caserma, lo ha fatto
nella convinzione dell’esistenza di un tacito ed automatico rapporto di concessione gratuita e con il
silenzio-assenso delle autorità responsabili della gestione, anche quest’ultime, ovviamente, convinte di tale
gratuità in ragione delle finalità connesse al servizio e della consuetudine per tali motivi esistente. Ciò,
soprattutto in mancanza di quegli attesi e differenti provvedimenti che, da una parte operassero una
distinzione degli alloggi in caserma individuandone quelli “collettivi di servizio” secondo l’art. 12 del
Regolamento e, dall’altra, determinassero i criteri per il calcolo degli oneri accessori forfettari dovuti in
caso di concessione in uso riservato di alloggi collettivi di servizio. Si ritiene che la mancanza di
declinazione del concetto di uso riservato, così come definito dal PCD del dicembre 2013, svuoti sino
all’insussistenza la stessa portata delle ritenute “occupazioni di fatto”, non essendo mai intervenuta con
esse una formale soluzione di continuità della piena disponibilità delle unità abitative da parte
dell’Amministrazione. E, d’altronde, non si ritiene sarebbe stato possibile concepire una connessione di
fatto per un uso di tipo riservato e, quindi, oneroso, in ossequio al principio generale secondo cui la
manifestazione della Pubblica Amministrazione non può derivare per implicito o per fatti concludenti, ma
deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge (Cass. N. 6406 e 21138, rispettivamente del
30/06/1998 e 04/11/2004). Per cui assenza di forma scritta il “patto”sarebbe de intendersi nullo.
In sostanza, prima del P.D.G., prima della formalizzazione del concetto di uso riservato, così come prima
dei decreti di individuazione degli alloggi collettivi di servizio, si ritiene che tutti i rapporti di concessione
delle camere in caserma fossero da intendersi situazioni di fatto ammesse in gratuità”.
Ciò posto, calzando perfettamente la specifica dipartimentale sulle questioni della Caserma
dell’istituto di Forlì, ove gli spazi – per la loro morfologia – non rientrano fra quelli indicati dal DPR
314/2006 e in assenza di documenti di concessione esclusiva a titolo oneroso, si chiede di voler intervenite
per assicurare l’annullamento delle procedure di recupero degli oneri occupazionali attivati.
Nel contempo di diffida la Direzione della Casa Circondariale di Forlì intimando la cessazione
della pretesa economica nei confronti degli occupanti.
In attesa di cortese e urgente riscontro, si porgono Distinti Saluti.
Casa Circondariale di Forlì – onerosità caserma agenti e recupero oneri occupazionali
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