Giungono da più parti a questa Segreteria quesiti in merito alla concreta applicazione delle previsioni riordinamentali relative all’attribuzione della qualifica di coordinatore dopo otto anni di permanenza nel grado di Assistente capo e Sovrintendente capo ed dopo quattro anni nella qualifica di Sostituto Commissario.
La norma, all’art. 37, prevede che è escluso dall’attribuzione quel personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
Il periodo di osservazione fissato dalla norma va così inteso:
per le posizioni future, il quinquennio ed il triennio sono quelli che precedono la maturazione del requisito temporale (8 o 4 anni);
per le posizioni attuali ( tutti coloro che ad oggi hanno otto o più anni di permanenza nel grado di Ass. Capo, Sovr. Capo e quattro o più nel grado di Sostituto Commissario) il quinquennio ed il triennio sono da riferirsi a quelli immediatamente precedenti all’anno di entrata in vigore della norma (dunque 2012-2017 / 2015-2017) a prescindere dall’anno in cui è stato teoricamente maturato il requisito di anzianità. In linea con tale previsione, il DAP ha richiesto alle direzioni di verificare i fascicoli degli aventi diritto e di comunicare l’eventuale sussistenza di cause ostative (giudizio inferiore a distinto e sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria) riferite all’arco temporale indicato.
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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COMUNICATO – Attribuzione qualifica di Ass. Capo – Sovr. Capo – Sostituto Commissario “coordinatore”
Giungono da più parti a questa Segreteria quesiti in merito alla concreta applicazione delle previsioni riordinamentali relative all’attribuzione della qualifica di coordinatore dopo otto anni di permanenza nel grado di Assistente capo e Sovrintendente capo ed dopo quattro anni nella qualifica di Sostituto Commissario.
La norma, all’art. 37, prevede che è escluso dall’attribuzione quel personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto” o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
Il periodo di osservazione fissato dalla norma va così inteso:
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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