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COMUNICATO – Concorso Sovrintendenti: computo delle posizioni in ruolo scrutinabili nell’aliquota riservata

Gennaio 23, 2018 Sinappe 0 Comments

Ci giungono da più parti richieste di chiarimenti in merito alla modalità di computo delle posizioni in ruolo che possono accedere all’aliquota del c.d. 60% per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti. L’articolo 44 comma 8 del riordino prevede espressamente “per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati” In ragione di ciò “il triplo dei posti disponibili” non si riferisce al totale dei posti, ma va calcolato per ogni annualità (logicamente partendo ogni volta dalla posizione n.1) a cui si vanno a sommare i posti già assegnati nell’annualità precedente. Esemplificativamente:

Carenza anno 2008: 10 posti – triplo = 30. Posizioni scrutinate da 1 a 30. Carenza anno 2009: 20 posti – triplo = 60. Posizioni scrutinate da 1 a 60 + 10 (pari ai posti assegnati nell’annualità precedente).

Per cui per “triplo” non deve intendersi il triplo del totale, ma il triplo delle singole annualità. Va specificato che per la Polizia Penitenziaria il riordino ha previsto una eccezione di favore, legata alla circostanza per cui per diversi anni non sono stati banditi concorsi per il ruolo in argomento, prevedendo appunto lo scrutino riservato a coloro che occupano una posizione in ruolo entro il TRIPLO dei posti. Se si guardano alle previsioni della Polizia di Stato si noterà come l’accesso alla quota riservata è consentito a coloro che occupano una posizione entro il DOPPIO dei posti messi a concorso (come emerge dal rinvio alle previsioni dell’articolo 24 quater DPR 335/82. Ulteriore specifica è poi necessaria in relazione ai posti non coperti per ogni annualità, che per espressa previsione del medesimo articolo passano nell’altra aliquota: “I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all’altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva”.

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