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COMUNICATO - Sentenza della Corte Costituzionale 149/2026Del 20/05/2026 depositata il 24/07/2026in tema di benefici penitenziari

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COMUNICATO – Sentenza della Corte Costituzionale 149/2026Del 20/05/2026 depositata il 24/07/2026in tema di benefici penitenziari

Luglio 27, 2026 Sinappe Comments Off

Con la sentenza n. 149 la Corte Costituzionale interviene sull’Ordinamento Penitenziario e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».
Decade così l’automatismo di blocco triennale e si prende a riferimento la metà della pena residua (per un blocco che non può superare i tre anni).
Ad avviso del “Giudice delle Leggi”, la preclusione in argomento, pur essendo supportata da condivisibili previsioni di inaffidabilità del reo che ha già violato le precedenti prescrizioni, non può essere fissata in maniera rigida escludendo il vaglio della meritevolezza del condannato; ciò anche in ragione del fatto che la norma in questione coinvolge una pluralità di istituti differenti fra loro, dai permessi premio alle misure alternative alla detenzione.
Al centro del ragionamento va messa l’analisi della naturale evoluzione della personalità umana ed una norma che inibisce, per archi temporali così lunghi e standardizzati, la valutazione degli esiti dei percorsi rieducativi intramurari non è in linea con una lettura costituzionalmente orientata della pena. Si violano, infatti, i principi di ragionevolezza e necessaria individualizzazione della pena, presidiati dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.
“Una pronuncia che favorisce un’esecuzione penale più razionale e contribuisce al deflazionamento del sistema carcerario attraverso la valorizzazione del percorso rieducativo del condannato” – commenta il Si.N.A.P.Pe!
“Nelle maglie di reali percorsi di responsabilizzazione del reo, l’adesione ai programmi trattamentali intramurari, anche in ottica di ottenimento dei benefici, costituisce quell’impulso motivazionale che si traduce in una migliore gestibilità della quotidianità penitenziaria ed è per questo che riteniamo che gli effetti della pronuncia valorizzino anche il ruolo del poliziotto penitenziario quale primaria interfaccia nel processo di osservazione” – prosegue.
Per il SINAPPE, la decisione della Consulta rappresenta anche un tassello importante nella strategia di riduzione della pressione sul sistema penitenziario.
“Il nodo del sovraffollamento si conferma fra le principali difficoltà con cui è chiamata a confrontarsi la gestione delle carceri. Ogni intervento che consenta un approccio più razionale dell’esecuzione della pena, senza rinunciare alle necessarie verifiche sulla pericolosità sociale e sul comportamento del condannato, contribuisce al graduale deflazionamento degli istituti penitenziari. Con ciò senza dimenticare, comunque, che resta attuale la necessità di interventi strutturali di cui il sistema necessita, perché il sovraffollamento non si risolve solo costruendo nuove carceri, ma anche attraverso una diversa politica penalistica-penitenziaria e attraverso il pieno utilizzo di tutti gli strumenti già previsti dall’Ordinamento Penitenziario”.