Il 7 dicembre 2018 finirà negli annali delle grandi svolte in tema di assistenza ai disabili; è infatti quella la data che reca la sentenza della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sul requisito della convivenza antecedente la richiesta fra l’aspirante fruitore del beneficio e il disabile da assistere. “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela inidoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”. “Tale preclusione – prosegue la Consulta – in contrasto con gli articolo 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’ambito della famiglia”. L’approdo della Corte, con la su esposta dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 5 dell’articolo 42 del Decreto legislativo 151/2001 condurrà a ricomprendere fra i beneficiari del congedo straordinario anche il congiunto che al momento della presentazione della richiesta non conviva con il disabile da assistere, a patto che tale convivenza si instauri successivamente. Restano fermi gli altri requisiti per accedere al beneficio.
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CONGEDO BIENNALE PER ASSISTENZA AL FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE: ecco cosa cambia dopo la decisione della corte costituzionale!
Il 7 dicembre 2018 finirà negli annali delle grandi svolte in tema di assistenza ai disabili; è infatti quella la data che reca la sentenza della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sul requisito della convivenza antecedente la richiesta fra l’aspirante fruitore del beneficio e il disabile da assistere. “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela inidoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”. “Tale preclusione – prosegue la Consulta – in contrasto con gli articolo 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’ambito della famiglia”. L’approdo della Corte, con la su esposta dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 5 dell’articolo 42 del Decreto legislativo 151/2001 condurrà a ricomprendere fra i beneficiari del congedo straordinario anche il congiunto che al momento della presentazione della richiesta non conviva con il disabile da assistere, a patto che tale convivenza si instauri successivamente. Restano fermi gli altri requisiti per accedere al beneficio.
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