Dopo un primo incontro e diverse settimane di “decantazione” degli indirizzi emersi in quella sede, si è tenuta oggi la seconda assise volta a sottoscrivere l’impianto di distribuzione del FESI relativo all’anno 2017. L’idea di fondo era quella di giungere in tempi assai contenuti alla formulazione finale dell’articolato così da fornire a tutto il personale una “mappa” reale e concreta sulla quale calibrare il proprio livello di rendimento. Lo andiamo da sempre sostenendo, infatti: affinché il FESI assolva alla propria funzione incentivante si deve ragionare in termini di obbiettivi e tali obbiettivi debbono essere conosciuti per essere responsabilmente raggiunti. La fissazione a posteriori dei criteri e dunque degli obbiettivi mortifica il concetto stesso di Fondo di Efficienza. Quali le innovazioni? Quella forse maggiormente rilevante è la discussa introduzione di una “maxi soglia” al raggiungimento della quale il poliziotto si vedrebbe attribuire un benefit dell’ammontare di 500 euro. La soglia proposta è di 255 giornate di presenza effettiva. Ora, seppur definibile come un buon canovaccio su cui ragionare in linea di massima, un buon punto di partenza, l’intero documento merita degli approfondimenti più maturi e concreti, il primo dei quali parte appunto da questo parametro dei 255 giorni. Se noi consideriamo i 365 giorni dell’anno solare e da questo sottraiamo 53 riposi e una media di 45 giorni di congedo ordinario, la soglia di assenze “ammesse” per l’accesso al maxi bonus si aggira intorno al 10. Da una rilevazione fatta a campione dall’Amministrazione su scala nazionale, il 48.5% del personale non supera nell’anno i 20 giorni di congedo straordinario e di questi il 12,36% fruisce da 0 a 5 giorni di congedo straordinario/anno, il 12.40 % fruisce da 6 a 10 giorni di congedo straordinario/anno e il 21% fruisce da 11 a 20 giorni di congedo straordinario/anno. L’efficacia dell’incentivo mirerebbe così a raggiungere quel 21 % di personale inducendo ad una riduzione del congedo straordinario tale da rientrare nell’aliquota del maxi bonus. La previsione che ne discenderebbe sarebbe quella di 5000 unità per il contingente degli adulti e 150 per il contingente della giustizia minorile. Qualora si realizzasse questa ipotesi, il maxi bonus peserebbe sull’intero budget per due milioni e mezzo di euro (sottratti alla contrattazione decentrata; una cifra effettivamente troppo alta secondo il Si.N.A.P.Pe da sempre strenuo sostenitore della rilevanza della contrattazione decentrata), fermo restando il principio che le eccedenze rispetto alle previsioni confluirebbero appunto nella contrattazione decentrata. Tuttavia, tale approccio appare rientrare nel concetto di mera indennizzazione, senza poi di fatto fotografare le realtà connesse alle diverse anzianità di servizio e alle diverse organizzazioni del lavoro. Perché – di fondo – non ci si può non interrogare sul significato profondo delle assenze trascurando come esse possano spesso costituire il sintomo di un disagio che si registra presso un dato Istituto. Né può ritenersi preclusa l’opportunità di accesso al maxi bonus a quel personale che pur dimostrando ampio attaccamento al lavoro subisca, per ragioni di servizio, episodi di infortuni con lo costringono ad assentarsi. Ed ecco che il ragionamento, seppur buono a livello di base, ha bisogno di proiezioni che allo stato l’Amministrazione non è stata in grado di fornire (ad esempio il dato aggregato relativo all’anno 2015). L’analisi comparata del dato consentirebbe di proiettare con un buon livello di attendibilità l’efficacia della stima effettuata e dunque il quantum necessario a soddisfare la fattispecie. Altra innovazione riguarda i Comandanti di Reparto, i Comandanti degli NTP e gli omologhi della Giustizia Minorile. Rispetto ad essi, per rispondere alla necessità di indennizzazione della responsabilità prevista dalla norma, si introduce il concetto manageriale di obbiettivo, al raggiungimento del quale si accede al premio. Gli obbiettivi proposti dall’Amministrazione però peccano dal punto di vista dalla concreta realizzabilità perché connessi non solo alle capacità proprie del “candidato” ma anche a fattori esterni. Così ad esempio, laddove si introduce quale obbiettivo la pubblicazione per tempo della programmazione mensile, è evidente tale atto necessita della compartecipazione della Direzione, da ciò discendendo che l’obbiettivo risulta in qualche modo condizionato da fattori esterni. Il SI del Si.N.A.P.Pe – dunque – agli obiettivi, ma a condizione che essi siano direttamente connessi al ruolo (ad esempio quando tutto il personale del reparto fruisca di tutto il congedo dell’anno corrente e di tutti i riposi spettanti; il qual caso potrà parlarsi di ottimale gestione delle risorse umane e l’obbiettivo potrebbe essere appunto quello di tendere all’optimum). Una maggiore concretezza, una maggiore precisione (superando gli evidenti errori contenuti nella bozza in relazione ai comandanti dei Nuclei Traduzioni da identificarsi a norma del nuovo modello operativo e non secondo le previgenti disposizioni che confinavano il Nucleo -oggi Reparto- a mera unità operativa della sede presso cui è istituito), un più compiuto ragionamento anche in merito agli Istituti della Giustizia Minorile, delegando direttamente ai responsabili di quel Dipartimento l’individuazione dei livelli delle singole strutture (nella bozza tutti parificati agli istituti di secondo livello per gli adulti), con i distinguo e le peculiarità del caso, senza oneri aggiuntivi e dunque in invarianza dello stanziamento previsto per la Giustizia Minorile e di Comunità. Questa è la richiesta del Si.N.A.P.Pe che chiede altresì di ragionare a tutto tondo anche sul concetto di reperibilità che, appunto, a livello monetario si alimenta dei fondi del FESI. I lavori si aggiornano al 14 febbraio; in quella data l’Amministrazione presenterà una nuova tabella che – a fronte delle diverse nomenclature attribuite nei singoli istituti ai singoli posti di servizio – identifichi tutti i posti di servizio rientranti nell’elencazione dell’articolo 34 comma 1 DPR 82/99 per l’individuazione dei beneficiari della fascia A1. L’auspicio è che con la responsabile collaborazione di ogni parte coinvolta nel processo si giunga a dettagliare con assoluta certezza tutti i beneficiari a prescindere dalle differenze operative delle singole sedi di servizio, limitando in tal modo le discrezionalità amministrative.
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FESI 2017 – Una intesa “difficile”
Dopo un primo incontro e diverse settimane di “decantazione” degli indirizzi emersi in quella sede, si è tenuta oggi la seconda assise volta a sottoscrivere l’impianto di distribuzione del FESI relativo all’anno 2017. L’idea di fondo era quella di giungere in tempi assai contenuti alla formulazione finale dell’articolato così da fornire a tutto il personale una “mappa” reale e concreta sulla quale calibrare il proprio livello di rendimento. Lo andiamo da sempre sostenendo, infatti: affinché il FESI assolva alla propria funzione incentivante si deve ragionare in termini di obbiettivi e tali obbiettivi debbono essere conosciuti per essere responsabilmente raggiunti. La fissazione a posteriori dei criteri e dunque degli obbiettivi mortifica il concetto stesso di Fondo di Efficienza. Quali le innovazioni? Quella forse maggiormente rilevante è la discussa introduzione di una “maxi soglia” al raggiungimento della quale il poliziotto si vedrebbe attribuire un benefit dell’ammontare di 500 euro. La soglia proposta è di 255 giornate di presenza effettiva. Ora, seppur definibile come un buon canovaccio su cui ragionare in linea di massima, un buon punto di partenza, l’intero documento merita degli approfondimenti più maturi e concreti, il primo dei quali parte appunto da questo parametro dei 255 giorni. Se noi consideriamo i 365 giorni dell’anno solare e da questo sottraiamo 53 riposi e una media di 45 giorni di congedo ordinario, la soglia di assenze “ammesse” per l’accesso al maxi bonus si aggira intorno al 10. Da una rilevazione fatta a campione dall’Amministrazione su scala nazionale, il 48.5% del personale non supera nell’anno i 20 giorni di congedo straordinario e di questi il 12,36% fruisce da 0 a 5 giorni di congedo straordinario/anno, il 12.40 % fruisce da 6 a 10 giorni di congedo straordinario/anno e il 21% fruisce da 11 a 20 giorni di congedo straordinario/anno. L’efficacia dell’incentivo mirerebbe così a raggiungere quel 21 % di personale inducendo ad una riduzione del congedo straordinario tale da rientrare nell’aliquota del maxi bonus. La previsione che ne discenderebbe sarebbe quella di 5000 unità per il contingente degli adulti e 150 per il contingente della giustizia minorile. Qualora si realizzasse questa ipotesi, il maxi bonus peserebbe sull’intero budget per due milioni e mezzo di euro (sottratti alla contrattazione decentrata; una cifra effettivamente troppo alta secondo il Si.N.A.P.Pe da sempre strenuo sostenitore della rilevanza della contrattazione decentrata), fermo restando il principio che le eccedenze rispetto alle previsioni confluirebbero appunto nella contrattazione decentrata. Tuttavia, tale approccio appare rientrare nel concetto di mera indennizzazione, senza poi di fatto fotografare le realtà connesse alle diverse anzianità di servizio e alle diverse organizzazioni del lavoro. Perché – di fondo – non ci si può non interrogare sul significato profondo delle assenze trascurando come esse possano spesso costituire il sintomo di un disagio che si registra presso un dato Istituto. Né può ritenersi preclusa l’opportunità di accesso al maxi bonus a quel personale che pur dimostrando ampio attaccamento al lavoro subisca, per ragioni di servizio, episodi di infortuni con lo costringono ad assentarsi. Ed ecco che il ragionamento, seppur buono a livello di base, ha bisogno di proiezioni che allo stato l’Amministrazione non è stata in grado di fornire (ad esempio il dato aggregato relativo all’anno 2015). L’analisi comparata del dato consentirebbe di proiettare con un buon livello di attendibilità l’efficacia della stima effettuata e dunque il quantum necessario a soddisfare la fattispecie. Altra innovazione riguarda i Comandanti di Reparto, i Comandanti degli NTP e gli omologhi della Giustizia Minorile. Rispetto ad essi, per rispondere alla necessità di indennizzazione della responsabilità prevista dalla norma, si introduce il concetto manageriale di obbiettivo, al raggiungimento del quale si accede al premio. Gli obbiettivi proposti dall’Amministrazione però peccano dal punto di vista dalla concreta realizzabilità perché connessi non solo alle capacità proprie del “candidato” ma anche a fattori esterni. Così ad esempio, laddove si introduce quale obbiettivo la pubblicazione per tempo della programmazione mensile, è evidente tale atto necessita della compartecipazione della Direzione, da ciò discendendo che l’obbiettivo risulta in qualche modo condizionato da fattori esterni. Il SI del Si.N.A.P.Pe – dunque – agli obiettivi, ma a condizione che essi siano direttamente connessi al ruolo (ad esempio quando tutto il personale del reparto fruisca di tutto il congedo dell’anno corrente e di tutti i riposi spettanti; il qual caso potrà parlarsi di ottimale gestione delle risorse umane e l’obbiettivo potrebbe essere appunto quello di tendere all’optimum). Una maggiore concretezza, una maggiore precisione (superando gli evidenti errori contenuti nella bozza in relazione ai comandanti dei Nuclei Traduzioni da identificarsi a norma del nuovo modello operativo e non secondo le previgenti disposizioni che confinavano il Nucleo -oggi Reparto- a mera unità operativa della sede presso cui è istituito), un più compiuto ragionamento anche in merito agli Istituti della Giustizia Minorile, delegando direttamente ai responsabili di quel Dipartimento l’individuazione dei livelli delle singole strutture (nella bozza tutti parificati agli istituti di secondo livello per gli adulti), con i distinguo e le peculiarità del caso, senza oneri aggiuntivi e dunque in invarianza dello stanziamento previsto per la Giustizia Minorile e di Comunità. Questa è la richiesta del Si.N.A.P.Pe che chiede altresì di ragionare a tutto tondo anche sul concetto di reperibilità che, appunto, a livello monetario si alimenta dei fondi del FESI. I lavori si aggiornano al 14 febbraio; in quella data l’Amministrazione presenterà una nuova tabella che – a fronte delle diverse nomenclature attribuite nei singoli istituti ai singoli posti di servizio – identifichi tutti i posti di servizio rientranti nell’elencazione dell’articolo 34 comma 1 DPR 82/99 per l’individuazione dei beneficiari della fascia A1. L’auspicio è che con la responsabile collaborazione di ogni parte coinvolta nel processo si giunga a dettagliare con assoluta certezza tutti i beneficiari a prescindere dalle differenze operative delle singole sedi di servizio, limitando in tal modo le discrezionalità amministrative.
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