Nella serata del 2 marzo ha preso forma l’atteso DPCM, il primo, a firma Mario Draghi.
Fra le varie previsioni – fra cui la suddivisione del territorio nazionale per fasce di colore con relativa graduazione delle restrizioni – il Governo “strizza l’occhio” anche alle procedure concorsuali per la polizia penitenziaria prevedendo all’articolo 24 comma 2 “per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche […] del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna […] al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da covid-19 si applica quanto previsto dall’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020 n 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 numero 77”
La norma richiamata dall’articolo 24, lo ricordiamo, prevedeva semplificazioni per l’espletamento di alcune procedure concorsuali, compresa la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza, prevedendo altresì che “Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della Difesa, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.
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Il Primo DPCM a firma Draghi strizza l’occhio ai concorsi per la polizia penitenziaria
Nella serata del 2 marzo ha preso forma l’atteso DPCM, il primo, a firma Mario Draghi.
Fra le varie previsioni – fra cui la suddivisione del territorio nazionale per fasce di colore con relativa graduazione delle restrizioni – il Governo “strizza l’occhio” anche alle procedure concorsuali per la polizia penitenziaria prevedendo all’articolo 24 comma 2 “per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche […] del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna […] al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da covid-19 si applica quanto previsto dall’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020 n 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 numero 77”
La norma richiamata dall’articolo 24, lo ricordiamo, prevedeva semplificazioni per l’espletamento di alcune procedure concorsuali, compresa la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza, prevedendo altresì che “Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.
Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle
qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei
candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta
del Ministro dell’interno, del Ministro della Difesa, del Ministro dell’Economia
e delle Finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la
Pubblica Amministrazione.
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