Egr. Direttore Generale
La questione della portata dell’articolo 4 del PDC del 2012 ha da sempre recato con se una serie di discussioni che sono giunte sino al punto di chiedere, in più occasioni e su diversi tavoli, la revisione della norma.
Il precitato articolo, relativo alla legittimazione attiva alla presentazione della domanda di trasferimento per mobilità ordinaria, come è noto esclude dall’alveo dei possibili partecipanti all’interpello coloro che non abbiano maturato un anno effettivo di sede ritenendo interruttivi del termine i periodi trascorsi in distacco temporaneo presso altra sede.
Posto che è agevole desumere dalla lettura dei lavori preparatori alla stesura del PCD del 2012 che la volontà delle parti era ben diversa e che l’anno di sede si dovesse riferire unicamente alla data dell’ultimo trasferimento/assegnazione, ci si ritrova oggi a leggere in un documento formale a firma di codesto Direttore Generale una doverosa interpretazione estensiva in relazione a coloro che abbiano fruito di distacco per esigenze dell’Amministrazione, ma non anche per coloro che si siano avvalsi dei benefici ex articolo 7 DPR 254/99.
Orbene, se da un lato si concorda pienamente con la posizione espressa da codesta Direzione Generale in merito all’inclusione nel computo dell’anno di sede dei periodi di distacco fruiti per esigenze dell’amministrazione, dall’altro non si concorda con la successiva specifica di esclusione dei distacchi per gravi motivi personali, in ragione del fatto che detti provvedimenti – assunti comunque dall’Amministrazione su istanza di parte al pari dei primi (infatti anche la partecipazione agli interpelli straordinari per esigenze di Amministrazione è su istanza di parte) – sono sottoposti a vaglio da parte dell’Ufficio preposto che analizza tanto la sussistenza dei gravi motivi, tanto la
disponibilità della sede ad accogliere il dipendente, coniugando dunque le reciproche esigenze
(lavoratore e amministrazione).
Sulla scorta di ciò non appare muoversi in un solco di equità l’esclusione della seconda
fattispecie che invece deve trovare identico rilievo riconosciuto ai distacchi per esigenze
dell’Amministrazione.
Certi della rilevanza che si accorderà alla presente specificazione, si resta in attesa di
conoscere l’orientamento che codesta Direzione Generale vorrà dettare, subordinando ogni ulteriore
passaggio al confronto con le O.S.
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INTERPELLO NAZIONALE 2016 – Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli non direttivi – Articolo 4 PCD 5 novembre 2012
Egr. Direttore Generale
La questione della portata dell’articolo 4 del PDC del 2012 ha da sempre recato con se una serie di discussioni che sono giunte sino al punto di chiedere, in più occasioni e su diversi tavoli, la revisione della norma.
Il precitato articolo, relativo alla legittimazione attiva alla presentazione della domanda di trasferimento per mobilità ordinaria, come è noto esclude dall’alveo dei possibili partecipanti all’interpello coloro che non abbiano maturato un anno effettivo di sede ritenendo interruttivi del termine i periodi trascorsi in distacco temporaneo presso altra sede.
Posto che è agevole desumere dalla lettura dei lavori preparatori alla stesura del PCD del 2012 che la volontà delle parti era ben diversa e che l’anno di sede si dovesse riferire unicamente alla data dell’ultimo trasferimento/assegnazione, ci si ritrova oggi a leggere in un documento formale a firma di codesto Direttore Generale una doverosa interpretazione estensiva in relazione a coloro che abbiano fruito di distacco per esigenze dell’Amministrazione, ma non anche per coloro che si siano avvalsi dei benefici ex articolo 7 DPR 254/99.
Orbene, se da un lato si concorda pienamente con la posizione espressa da codesta Direzione Generale in merito all’inclusione nel computo dell’anno di sede dei periodi di distacco fruiti per esigenze dell’amministrazione, dall’altro non si concorda con la successiva specifica di esclusione dei distacchi per gravi motivi personali, in ragione del fatto che detti provvedimenti – assunti comunque dall’Amministrazione su istanza di parte al pari dei primi (infatti anche la partecipazione agli interpelli straordinari per esigenze di Amministrazione è su istanza di parte) – sono sottoposti a vaglio da parte dell’Ufficio preposto che analizza tanto la sussistenza dei gravi motivi, tanto la
disponibilità della sede ad accogliere il dipendente, coniugando dunque le reciproche esigenze
(lavoratore e amministrazione).
Sulla scorta di ciò non appare muoversi in un solco di equità l’esclusione della seconda
fattispecie che invece deve trovare identico rilievo riconosciuto ai distacchi per esigenze
dell’Amministrazione.
Certi della rilevanza che si accorderà alla presente specificazione, si resta in attesa di
conoscere l’orientamento che codesta Direzione Generale vorrà dettare, subordinando ogni ulteriore
passaggio al confronto con le O.S.
INTERPELLO NAZIONALE 2016 – Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli non direttivi – Articolo 4 PCD 5 novembre 2012
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