È stato firmato lo scorso 10 gennaio il nuovo PCD sulla mobilità del personale di polizia penitenziaria che sostituisce quello sino ad ora applicato e risalente al 2021.
L’impianto presenta alcune rilevanti novità che di seguito si illustrano in maniera schematica.
In primis va segnalato che restano confermate le tempistiche per la pubblicazione del bando (entro il 30 settembre di ogni anno) e il meccanismo di interpello biennale esteso alle sedi della Giustizia Minorile (ad anni alterni anche il DGMC provvederà ad indire interpello di trasferimento riservato alle sedi e al personale del circuito minorile). Confermata anche la scelta opzionale fino ad un massimo di tre sedi.
Elementi di novità:
Modifica della legittimazione alla partecipazione all’interpello. Viene introdotto il vincolo di “permanenza effettiva nella sede di assegnazione o nella sede alla quale si sia stato da ultimo trasferito a domanda” di almeno 2 anni che decorrono dal momento in cui l’interessato abbia assunto materiale servizio nella medesima sede. Sono salve le diverse statuizioni del bando di assunzione. Il vincolo di permanenza non si applica quando l’assegnazione sia collegata ad un concorso interno.
N.B. concorrono a soddisfare il requisito della permanenza effettiva anche i periodi di assegnazione temporanea per legge 104/92, per art. 42 bis d.l.vo 151/2001 e i comandi pressi altre amministrazioni.
NN.BB. il personale in possesso di specializzazioni o impiegato alle dipendenze funzionali di un reparto specializzato resta assoggettato ai vincoli temporali di permanenza stabiliti nei rispettivi provvedimenti regolamentari
Meccanismo di revoca della domanda. Il nuovo articolo 6 prevede che “Nell’imminenza dei piani di mobilità a domanda, l’Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 20 giorni entro il quale il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento”.
N.B. Esperita la procedura di cui al comma precedente, fatti salvi casi del tutto eccezionali e documentati, non è possibile revocare il provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell’interessato.
Punteggio aggiuntivo per il personale del ruolo sovrintendente ed ispettore: dalla data di immissione in ruolo, sono attribuiti punti 6,00 per ogni anno, o frazione di anno superiore sei mesi, di appartenenza nel ruolo;
Legittimazione del personale impiegato presso il GOM: è preclusa la partecipazione agli interpelli per l’ordinaria mobilità a domanda a coloro che, impiegati presso il GOM, non abbiano ancora maturato i previsti quattro anni di permanenza minima.
Legittimazione del personale impiegato presso il GIO/GIR: è preclusa la partecipazione agli interpelli per l’ordinaria mobilità a domanda al personale che non abbia ancora maturato i quattro anni di permanenza minima alle dipendenze funzionali del G.I.O. o dei G.I.R.
N.B. “Al personale che presta servizio presso il G.I.O. o presso i G.I.R. e che alla data di presentazione della domanda di trasferimento abbia assicurato una permanenza minima di quattro anni continuativi… sono attribuiti punti 4 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso il G.I.O. o presso i G.I.R., se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi. Il punteggio di cui al comma 1 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda”
Conservazione del posto di specialità in caso di cambio di ruolo: a colui che all’esito di concorso interno consegua una qualifica superiore, l’Amministrazione assicura la permanenza nel comparto di specialità, compatibilmente con le dotazioni organiche del ruolo nell’ambito della stessa specialità. La disposizione si applica al dipendente che presti servizio presso GOM/ROM – NIC/NIR – USPEV – Servizio Cinofili – Servizio Navale – Servizio a Cavallo – Servizio UAS – GIO/GIR nonché presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (purché, in tale ultimo caso, in possesso della specialità di “addetto al trattamento dei detenuti minorenni”).
Utilizziamo i cookie per assicurarti di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Nuovo PCD Mobilità: cosa cambia?
È stato firmato lo scorso 10 gennaio il nuovo PCD sulla mobilità del personale di polizia penitenziaria che sostituisce quello sino ad ora applicato e risalente al 2021.
L’impianto presenta alcune rilevanti novità che di seguito si illustrano in maniera schematica.
In primis va segnalato che restano confermate le tempistiche per la pubblicazione del bando (entro il 30 settembre di ogni anno) e il meccanismo di interpello biennale esteso alle sedi della Giustizia Minorile (ad anni alterni anche il DGMC provvederà ad indire interpello di trasferimento riservato alle sedi e al personale del circuito minorile). Confermata anche la scelta opzionale fino ad un massimo di tre sedi.
Elementi di novità:
N.B. concorrono a soddisfare il requisito della permanenza effettiva anche i periodi di assegnazione temporanea per legge 104/92, per art. 42 bis d.l.vo 151/2001 e i comandi pressi altre amministrazioni.
NN.BB. il personale in possesso di specializzazioni o impiegato alle dipendenze funzionali di un reparto specializzato resta assoggettato ai vincoli temporali di permanenza stabiliti nei rispettivi provvedimenti regolamentari
N.B. Esperita la procedura di cui al comma precedente, fatti salvi casi del tutto eccezionali e documentati, non è possibile revocare il provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell’interessato.
N.B. “Al personale che presta servizio presso il G.I.O. o presso i G.I.R. e che alla data di presentazione della domanda di trasferimento abbia assicurato una permanenza minima di quattro anni continuativi… sono attribuiti punti 4 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso il G.I.O. o presso i G.I.R., se impiegato in compiti funzionali e direttamente connessi ai servizi operativi. Il punteggio di cui al comma 1 è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda”
Cerca
Categorie
Ultimi articoli inseriti
Calendario