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Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso le articolazioni degli Uffici di staff del Capo del Dipartimento – Azione disciplinare – titolarità dell’azione – QUESITO

Ottobre 30, 2015 Sinappe 0 Comments

Egregio Presidente

Si è presentata la necessità di ragionare in merito a quanto in oggetto sintetizzato in ragione del fatto che si sono registrate, sul territorio nazionale, condotte dissimili in relazione a situazioni analoghe che hanno generato atti contraddittori, tutti facenti capo alla medesima amministrazione. A parere di chi scrive, onde evitare interpretazioni difformi, seppur agevoli nelle maglie della normativa di riferimento che nulla pare dire espressamente in materia, si ritiene di sottoporre la questione all’analisi di codesto Vertice, al fine di assumere dirimente parere circa l’esatta volontà del legislatore. La questione, come riassunta in oggetto, attiene alla titolarità dell’esercizio dell’azione disciplinare per quel personale che, seppur amministrato da una determinata sede, risulti funzionalmente subordinato ad altra direzione. Il caso emblematico è costituito, per ovvie ragioni, dal personale temporaneamente trasferito al Gruppo Operativo Mobile e impiegato nelle sue articolazioni periferiche. In aderenza al DM che ne disciplina le funzioni, detto personale opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, al pari di tutto quel personale inquadrato nei suoi Uffici di Staff. La peculiarità risiede nel fatto che le unità impiegate nelle articolazioni periferiche (ROM) risulteranno altresì assoggettate gerarchicamente al Direttore dell’istituto penitenziario all’interno della quale è inserita la sezione detentiva controllata dal personale GOM. Si crea dunque il problema di comprendere a quale figura faccia riferimento il decreto legislativo 449/92 nella parte in cui incardina la titolarità dell’azione disciplinare genericamente in capo al Direttore; se al Direttore della struttura penitenziaria che ospita la sezione detentiva oppure al Direttore del Gruppo Operativo Mobile.
Va dunque chiarito se l’azione disciplinare debba seguire le linee della sovraordinazione gerarchica o funzionale; del pari si deve intendere se la competenza per l’accertamento delle infrazioni che prevedano lacomminazione di una pena maggiore rispetto alla censura debba essere eseguito dal Provveditore Regionale
della sede in cui è ubicato il ROM o la competenza debba avocarsi al DAP.
Pur comprendendo che l’istituzione del GOM è successiva a livello temporale rispetto al decreto
legislativo 449/92 e pur abbracciando la linea della gerarchia delle fonti del diritto che riconosce diversa
valenza al Decreto Legislativo rispetto al Decreto Ministeriale, si ritiene che detti assunti scolastici non
siano sufficienti a chiarire la questione rappresentata.
Per quanto in narrativa si chiede a codesto Capo del Dipartimento di chiarire la questione e dettare
specifiche norme di valenza sull’intero territorio nazionale.
Si resta dunque in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro e si porgono distinti saluti.

DAP – titolarità dell’azione disciplinare_quesito

 

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