Corre l’obbligo di comunicare che sta impazzando in rete un articolo di stampa relativo alla disciplina delle visite fiscali a seguito della chiarita (da parte dell’INPS) sottoposizione al Polo Unico anche degli appartenenti alle forze dell’ordine. Come abbiamo già chiarito con apposito comunicato sul tema, nessuna innovazione si registra in fatto di visita fiscale (pur restando ancora molti interrogativi insoluti). L’articolo in questione, per ovvi motivi di sintesi giornalistica, non riporta la norma in maniera dettagliata (con particolare riferimento al tema delle cause di servizio) e afferma un’inesattezza (per le forze dell’ordine) in fatto di fasce orarie di reperibilità. Ove fosse necessario, si sottolinea che la norma di riferimento (D.M. 206 del 2017, art. 3) fissa le fasce di reperibilità in 09/13 e 15/18 mentre, in relazione alle cause di esclusione dell’obbligo di reperibilità (art 4), indica fra le altre “la causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A”. La Segreteria Generale resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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Polo Unico per le visite fiscali – Chiarimenti!!
Corre l’obbligo di comunicare che sta impazzando in rete un articolo di stampa relativo alla disciplina delle visite fiscali a seguito della chiarita (da parte dell’INPS) sottoposizione al Polo Unico anche degli appartenenti alle forze dell’ordine.
Come abbiamo già chiarito con apposito comunicato sul tema, nessuna innovazione si registra in fatto di visita fiscale (pur restando ancora molti interrogativi insoluti).
L’articolo in questione, per ovvi motivi di sintesi giornalistica, non riporta la norma in maniera dettagliata (con particolare riferimento al tema delle cause di servizio) e afferma un’inesattezza (per le forze dell’ordine) in fatto di fasce orarie di reperibilità.
Ove fosse necessario, si sottolinea che la norma di riferimento (D.M. 206 del 2017, art. 3) fissa le fasce di reperibilità in 09/13 e 15/18 mentre, in relazione alle cause di esclusione dell’obbligo di reperibilità (art 4), indica fra le altre “la causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A”.
La Segreteria Generale resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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