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Trattenuta diretta dallo stipendio degli oneri concessori relativi agli alloggi demaniali di servizio di cui al DPR 314/2006 OSSERVAZIONI

Dicembre 21, 2016 Sinappe 0 Comments

Egregio Direttore Generale, preso atto dei contenuti della nota a sua firma – promanante dall’Ufficio VII – Sezione Alloggi Demaniali dello Stato – n. 0397970 del 2 dicembre 2016 si rendono necessarie alcune precisazioni al fine di scongiurare il verificarsi di possibili equivoci che pare vadano profilandosi nell’applicazione in periferia delle disposizioni contenute nell’atto in questione. Per chiarezza espositiva, richiamiamo alla memoria il contenuto della dipartimentale GDAP 0163604 del 08/05/2014 che presenta ed esplica il PDG (dell’allora competente DG Risorse Materiali, Beni e Servizi) del 11 marzo 2014. L’atto in questione, al paragrafo II, chiarisce inequivocabilmente le modalità di calcolo del canone di occupazione e degli oneri accessori, specificando a chiare lettere come per le situazioni di cui al terzo comma dell’articolo 12 del DPR 314/2006 (alloggi collettivi di servizio) non vada corrisposto né il canone di occupazione né (in relazione agli oneri accessori) “l’uso della mobilia”. Partendo dunque dall’assunto per il quale tutti coloro che fruiscono dell’alloggio collettivo non sono tenuti al pagamento del canone di occupazione, ma unicamente alla contribuzione legata agli oneri accessori predeterminati, rischia di indurre confusione nel lettore il richiamo alla “vecchia” modalità di pagamento relativo al canone dovuto per la tipologia di cui al comma 1 dell’articolo 12 DPR 314/2006 che di fatto è parte residuale rispetto alla numericamente più importante aliquota di “contribuenti” alle spese per gli oneri accessori. Sgombrato dunque il campo da ogni possibile equivoco in merito all’an e al quantum del debito ricadente in capo al fruitore, va da se che chi rientra nella fattispecie di cui al comma 3 del precitato articolo 12 dovrà versare unicamente le somme legate alla voce dei consumi, ovvero quelle che il MEF farebbe convogliare nel codice 059.
Rispetto a tali procedure, sulla cui legittimità non si discute, sorgono perplessità in merito all’obbligatorietà della stessa, che di fatto priva il fruitore della possibilità di scelta del metodo di pagamento. Una azione imperativa che – a parere di chi scrive – va oltre le competenze dell’Amministrazione in qualità di soggetto creditore che dovrà sì continuare a richiedere il pagamento e ad accertarsi che lo stesso venga regolarmente effettuato, attivando in caso contrario i canali previsti per legge per recuperi forzosi, ma non potrà di certo negare la fruizione del servizio a coloro che non aderiranno alla nuova modalità diretta di trattenuta. Appare dunque affetta da eccesso di potere l’indicazione che qui si riporta “ la trattenuta sullo stipendio per il pagamento degli oneri accessori … va preventivamente autorizzata dal dipendente a mezzo di accettazione scritta, in assenza della quale non potrà essergli concesso o mantenuto l’uso dell’alloggio”. Si chiede dunque a questo punto di confermare l’interpretazione data da questa O.S. in merito ai destinatari della disposizione e di voler chiarire il fondamento dell’imperatività della disposizione del pagamento con addebito diretto sullo stipendio non quale metodo opzionale ma quale metodo esclusivo. Si resta in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro.

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