
A seguito di modifica all’art.1, comma 359, della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (recata dalla legge di Bilancio 2023), è stata disposta l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore entro i 6 anni di vita del minore.
Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
La fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruire nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.
Permangono successivamente i mesi indennizzati al 30% da fruire entro i 12 anni di vita del figlio.