
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM sulle visite fiscali aveva alimentato diverse e contrapposte correnti di pensiero fra quanti sostenevano che lo stesso avesse una portata generale, per tutto il pubblico impiego, e quanti ritenevano che le nuove disposizioni non si applicassero alla Polizia Penitenziaria. Dopo le varie sollecitazioni con quesiti formali, a far luce giunge in data odierna la circolare della Direzione Generale del Personale che afferma a chiare lettere: “le nuove disposizioni, secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, non si applicano al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco (compresi quindi il Corpo di Polizia Penitenziaria, i dirigenti penitenziari, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 48 comma 2 del decreto legislativo n. 95/2017 e gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia)” Pur restando ferma la competenza in capo all’INPS per l’effettuazione delle visite fiscali, sono esonerati dall’obbligo di reperibilità coloro che siano assenti per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio a prescindere dalla tabella.