Ill.mo Direttore Generale Preso atto della corrispondenza trasmessa per opportuna informativa dall’Ufficio per le Relazioni Sindacali con riferimento alla materia in oggetto, si rendono necessarie alcune riflessioni a margine delle specifiche operative che colà vengono richiamate. Preliminarmente va riconosciuto come trovi il pieno appoggio di questa O.S. il dichiarato presupposto di uniformare la gestione delle assegnazioni temporanee; pur tuttavia, si deve rappresentare come i buoni propositi si scontrino poi con il dato fattuale, rischiando oltremodo di ingessare la mobilità e di snaturare il senso proprio della norma citata. È agevole infatti notare come lo strumento normativo citato risponda alla volontà di venire incontro alle esigenze del personale, come emerge dalla rubrica stessa dell’articolo. Ciò nonostante, dello stesso ne viene ad oggi fatto un uso improprio, declinandolo altresì come strumento di gestione delle esigenze dell’Amministrazione. La sovrapposizione dei due piani – come emerge anche dalla nota da ultimo trasmessa – effettivamente produce quell’effetto che la ministeriale si prefigge di evitare, ovvero lo snaturamento della temporaneità. V’è necessità dunque di tenere ben distinti i due aspetti e i relativi risvolti procedurali.
Una osservazione si rende poi necessaria in relazione alle tempistiche di istruttoria e decisione delle istanze e delle relative richieste di proroga, rispetto alle quali oggi codesto Ufficio ribadisce il dovere per le Direzioni di non trattenere il personale oltre la scadenza naturale del provvedimento. Considerato che i provvedimenti cui si riferisce la norma hanno durata teorica di massimo 60 giorni, non si può sottovalutare il dato che ci consegna l’esperienza, ovvero che con l’attuale procedura passano anche tre settimane fra la presentazione dell’istanza e la sua decisione. Ragionare a questo punto sulle attività endoprocedimentali e sul ruolo dei provveditorati alla luce del nuovo DM sulle piante organiche (nonostante per rispondere alla ratio dell’articolo 7 la temporanea assegnazione dovrà essere disposta anche in sovrannumero), potrebbe portare a cassare passaggi non più necessari che rallentano l’intero iter.
Diversi sono dunque gli aspetti che vanno congiuntamente analizzati, che pertengono alla più generale materia della mobilità del personale e sono pertanto sono demandati al confronto sindacale. Riflessione questa che non può non richiamare alla memoria il progetto che codesta Direzione Generale aveva condiviso con le Organizzazioni Sindacali circa la necessità di addivenire ad una disciplina unitaria e compiuta di tutti gli aspetti, direttamente o incidentalmente, afferenti alla materia della mobilità del personale.
Per tutte le ragioni sopra esposte questa Segreteria Generale sollecita una immediata convocazione volta alla discussione sul punto.
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Assegnazioni temporanee del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ex art 7 DPR 254/99 – richiesta convocazione
Ill.mo Direttore Generale Preso atto della corrispondenza trasmessa per opportuna informativa dall’Ufficio per le Relazioni Sindacali con riferimento alla materia in oggetto, si rendono necessarie alcune riflessioni a margine delle specifiche operative che colà vengono richiamate. Preliminarmente va riconosciuto come trovi il pieno appoggio di questa O.S. il dichiarato presupposto di uniformare la gestione delle assegnazioni temporanee; pur tuttavia, si deve rappresentare come i buoni propositi si scontrino poi con il dato fattuale, rischiando oltremodo di ingessare la mobilità e di snaturare il senso proprio della norma citata. È agevole infatti notare come lo strumento normativo citato risponda alla volontà di venire incontro alle esigenze del personale, come emerge dalla rubrica stessa dell’articolo. Ciò nonostante, dello stesso ne viene ad oggi fatto un uso improprio, declinandolo altresì come strumento di gestione delle esigenze dell’Amministrazione. La sovrapposizione dei due piani – come emerge anche dalla nota da ultimo trasmessa – effettivamente produce quell’effetto che la ministeriale si prefigge di evitare, ovvero lo snaturamento della temporaneità. V’è necessità dunque di tenere ben distinti i due aspetti e i relativi risvolti procedurali.
Una osservazione si rende poi necessaria in relazione alle tempistiche di istruttoria e decisione delle istanze e delle relative richieste di proroga, rispetto alle quali oggi codesto Ufficio ribadisce il dovere per le Direzioni di non trattenere il personale oltre la scadenza naturale del provvedimento. Considerato che i provvedimenti cui si riferisce la norma hanno durata teorica di massimo 60 giorni, non si può sottovalutare il dato che ci consegna l’esperienza, ovvero che con l’attuale procedura passano anche tre settimane fra la presentazione dell’istanza e la sua decisione. Ragionare a questo punto sulle attività endoprocedimentali e sul ruolo dei provveditorati alla luce del nuovo DM sulle piante organiche (nonostante per rispondere alla ratio dell’articolo 7 la temporanea assegnazione dovrà essere disposta anche in sovrannumero), potrebbe portare a cassare passaggi non più necessari che rallentano l’intero iter.
Diversi sono dunque gli aspetti che vanno congiuntamente analizzati, che pertengono alla più generale materia della mobilità del personale e sono pertanto sono demandati al confronto sindacale. Riflessione questa che non può non richiamare alla memoria il progetto che codesta Direzione Generale aveva condiviso con le Organizzazioni Sindacali circa la necessità di addivenire ad una disciplina unitaria e compiuta di tutti gli aspetti, direttamente o incidentalmente, afferenti alla materia della mobilità del personale.
Per tutte le ragioni sopra esposte questa Segreteria Generale sollecita una immediata convocazione volta alla discussione sul punto.
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