siamo con la presente costretti a segnalarLe l’adozione di un Ordine di Servizio che
detta i nuovi criteri per l’elargizione del buono pasto che ha modificato in peius e, a nostro
avviso, contra legem le precedenti disposizioni in materia.
Difatti, se si considera il combinato disposto delle leggi 203/89, 154/2005 e del DPR
254/99 si rileva che condizioni indispensabili per il passaggio dal regime delle convenzioni
a quello dei buoni pasto sono:
1. l’inesistenza presso l’organismo interessato o, comunque, presso altro ufficio o
reparto della stessa sede, di strutture interne dell’Amministrazione;
2. la sussistenza delle circostanze di servizio indicate all’art. 1, lettera b), della legge
203/1989 (tra cui “personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di
soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in
speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio; personale impiegato
in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che
non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto
presso il proprio domicilio”).
Tali previsioni vanno, inoltre, ricollegate alla recente circolare nr. 14404 del 18 aprile
2014 del Capo del Personale del DGM il quale, ribadendo di fatto che non può essere
data una interpretazione rigida e asettica delle norme in materia, afferma testualmente che
“l’individuazione dei posti di servizio per i quali è prevista, o meno, la sostituzione in caso
di allontanamento, anche temporaneo, con il conseguente obbligo, o meno, di recupero
del tempo impiegato per la fruizione della MOS ricade nella responsabilità dell’Autorità
Dirigente, e deve riferirsi alla concreta realtà dell’Istituto”.
Riteniamo pertanto che si debba necessariamente continuare a salvaguardare le
peculiarità dell’IPM di Bologna ove, spesso e volentieri, i confini tra un servizio e l’altro
sono aleatori e legati alle contingenze di giornata ed ove, ad esempio:
l gli addetti ai colloqui ed attività detenuti che svolgono i “normali” orari su 3
quadranti, per la tipicità degli istituti per minori e nella fattispecie dell’IPM di
Bologna, al pari degli altri poliziotti, stanno all’interno della sezione e garantiscono i
cambi mensa oltre a contribuire al corretto andamento del servizio di reparto;
l la sovrintendente che prestava servizio quale addetta alla portineria prima
dell’arrivo delle nuove leve del contingente femminile, ove necessario, svolge
ancora, durante il giorno ed estemporaneamente, quel tipo di servizio, ovvero viene
impiegata per dare il cambio alle stesse addette alla portineria per garantire loro la
pausa pranzo o presso il rilascio colloqui, in qualità di coordinatrice;
l il personale impiegato presso il CPA svolge una serie innumerevole di mansioni che
non consente allo stesso di potersi allontanare dal posto di servizio per consumare
l’eventuale pasto, considerato anche che non può essergli garantito il cambio a
causa del numero esiguo di unità di pol. pen. Presenti;
l tutto il personale, a turno, viene frequentissimamente impiegato in altre funzioni
rispetto a quelle indicate sul modello 14/A, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza
dell’Istituto.
Ciò potrà e dovrà essere discusso in apposito incontro sindacale che la S.V. vorrà
convocare con la massima sollecitudine ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’AQN.
Nelle more le chiediamo di voler sospendere l’efficacia dell’O. di S. nr. 60 del 30
aprile 2014 ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’AQN.
In attesa di cortese cenno di riscontro e comunicandole l’intenzione di questa O.S.
d’interrompere lo stato di agitazione e riprendere il confronto con codesto Centro, si
porgono Distinti Saluti.
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I.P.M. Bologna – buono pasto
Egregio Direttore,
siamo con la presente costretti a segnalarLe l’adozione di un Ordine di Servizio che
detta i nuovi criteri per l’elargizione del buono pasto che ha modificato in peius e, a nostro
avviso, contra legem le precedenti disposizioni in materia.
Difatti, se si considera il combinato disposto delle leggi 203/89, 154/2005 e del DPR
254/99 si rileva che condizioni indispensabili per il passaggio dal regime delle convenzioni
a quello dei buoni pasto sono:
1. l’inesistenza presso l’organismo interessato o, comunque, presso altro ufficio o
reparto della stessa sede, di strutture interne dell’Amministrazione;
2. la sussistenza delle circostanze di servizio indicate all’art. 1, lettera b), della legge
203/1989 (tra cui “personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di
soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in
speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio; personale impiegato
in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che
non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto
presso il proprio domicilio”).
Tali previsioni vanno, inoltre, ricollegate alla recente circolare nr. 14404 del 18 aprile
2014 del Capo del Personale del DGM il quale, ribadendo di fatto che non può essere
data una interpretazione rigida e asettica delle norme in materia, afferma testualmente che
“l’individuazione dei posti di servizio per i quali è prevista, o meno, la sostituzione in caso
di allontanamento, anche temporaneo, con il conseguente obbligo, o meno, di recupero
del tempo impiegato per la fruizione della MOS ricade nella responsabilità dell’Autorità
Dirigente, e deve riferirsi alla concreta realtà dell’Istituto”.
Riteniamo pertanto che si debba necessariamente continuare a salvaguardare le
peculiarità dell’IPM di Bologna ove, spesso e volentieri, i confini tra un servizio e l’altro
sono aleatori e legati alle contingenze di giornata ed ove, ad esempio:
l gli addetti ai colloqui ed attività detenuti che svolgono i “normali” orari su 3
quadranti, per la tipicità degli istituti per minori e nella fattispecie dell’IPM di
Bologna, al pari degli altri poliziotti, stanno all’interno della sezione e garantiscono i
cambi mensa oltre a contribuire al corretto andamento del servizio di reparto;
l la sovrintendente che prestava servizio quale addetta alla portineria prima
dell’arrivo delle nuove leve del contingente femminile, ove necessario, svolge
ancora, durante il giorno ed estemporaneamente, quel tipo di servizio, ovvero viene
impiegata per dare il cambio alle stesse addette alla portineria per garantire loro la
pausa pranzo o presso il rilascio colloqui, in qualità di coordinatrice;
l il personale impiegato presso il CPA svolge una serie innumerevole di mansioni che
non consente allo stesso di potersi allontanare dal posto di servizio per consumare
l’eventuale pasto, considerato anche che non può essergli garantito il cambio a
causa del numero esiguo di unità di pol. pen. Presenti;
l tutto il personale, a turno, viene frequentissimamente impiegato in altre funzioni
rispetto a quelle indicate sul modello 14/A, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza
dell’Istituto.
Ciò potrà e dovrà essere discusso in apposito incontro sindacale che la S.V. vorrà
convocare con la massima sollecitudine ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’AQN.
Nelle more le chiediamo di voler sospendere l’efficacia dell’O. di S. nr. 60 del 30
aprile 2014 ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’AQN.
In attesa di cortese cenno di riscontro e comunicandole l’intenzione di questa O.S.
d’interrompere lo stato di agitazione e riprendere il confronto con codesto Centro, si
porgono Distinti Saluti.
buono pasto IPM Bologna
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