E’ interesse di questa Segreteria Generale porre all’attenzione della S.V. un aspetto importante
relativo alla fruizione del congedo parentale da parte del personale di Polizia Penitenziaria.
Prima dell’introduzione delle ultime novità il congedo parentale era retribuito fino ai tre anni del
bambino, compiuti i quali, vi era la sola possibilità di assentarsi dal lavoro fino agli otto anni senza
percepire alcuna retribuzione entro limiti massimi previsti dalla norma.
Successivamente, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha introdotto delle modifiche
inizialmente solo sperimentali divenute poi definitive con il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Infatti, la suddetta normativa ha elevato il limite di età da tre a sei anni di vita del bambino per
fruire del congedo parentale retribuito (ad eccezione dei casi in cui la retribuzione è estesa fino agli otto
anni qualora il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione) e ha esteso la fruizione del congedo senza retribuzione fino ai dodici anni del minore.
Numerose richieste di chiarimenti in merito giungono a questa Organizzazione Sindacale da parte
delle articolazioni periferiche in quanto attualmente le novità in materia non sembrerebbero esser state
recepite in alcuna circolare dipartimentale; inoltre si è avuto modo di riscontrante una disomogenea
applicazione della normativa vigente da parte dei vari istituti penitenziari.
Pertanto, la Scrivente chiede alla S.V. di conoscere l’orientamento dell’Amministrazione in merito
all’argomento e di fornire delle linee guida alle quali potersi attenere.
Certi della sensibilità che la S.V. vorrà porre stante la delicata questione riguardante i figli minori del
Personale, si resta in attesa di sollecito riscontro.
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QUESITO – Novità riguardanti la fruizione del congedo parentale da parte del personale di Polizia Penitenziaria
E’ interesse di questa Segreteria Generale porre all’attenzione della S.V. un aspetto importante
relativo alla fruizione del congedo parentale da parte del personale di Polizia Penitenziaria.
Prima dell’introduzione delle ultime novità il congedo parentale era retribuito fino ai tre anni del
bambino, compiuti i quali, vi era la sola possibilità di assentarsi dal lavoro fino agli otto anni senza
percepire alcuna retribuzione entro limiti massimi previsti dalla norma.
Successivamente, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha introdotto delle modifiche
inizialmente solo sperimentali divenute poi definitive con il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Infatti, la suddetta normativa ha elevato il limite di età da tre a sei anni di vita del bambino per
fruire del congedo parentale retribuito (ad eccezione dei casi in cui la retribuzione è estesa fino agli otto
anni qualora il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione) e ha esteso la fruizione del congedo senza retribuzione fino ai dodici anni del minore.
Numerose richieste di chiarimenti in merito giungono a questa Organizzazione Sindacale da parte
delle articolazioni periferiche in quanto attualmente le novità in materia non sembrerebbero esser state
recepite in alcuna circolare dipartimentale; inoltre si è avuto modo di riscontrante una disomogenea
applicazione della normativa vigente da parte dei vari istituti penitenziari.
Pertanto, la Scrivente chiede alla S.V. di conoscere l’orientamento dell’Amministrazione in merito
all’argomento e di fornire delle linee guida alle quali potersi attenere.
Certi della sensibilità che la S.V. vorrà porre stante la delicata questione riguardante i figli minori del
Personale, si resta in attesa di sollecito riscontro.
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