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Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti – art. 391 -ter c.p. – cassazione penale – sentenza n. 25746/2025

  • Lettere Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti – art. 391 -ter c.p. – cassazione penale – sentenza n. 25746/2025

Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti – art. 391 -ter c.p. – cassazione penale – sentenza n. 25746/2025

Luglio 23, 2025 Sinappe Comments Off

Onorevole Ministro, Autorità in indirizzo Con la sentenza epigrafata la Suprema Corte ha statuito che solo i dispositivi integralmente idonei a comunicare possono costituire oggetto di reato ai sensi dell’articolo 391-ter c.p. escludendo, dunque, dall’ambito di applicazione del citato articolo il rinvenimento a carico di soggetto detenuto di “parti o eventuali accessori”. Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, il telefono rinvenuto nella disponibilità di un detenuto nel corso di una perquisizione in carcere era privo di batteria, SIM e cavo di alimentazione e secondo la tesi sostenuta dal ricorrente e accolta con la sentenza in commento “i giudici territoriali avevano omesso di accertare la concreta idoneità del dispositivo a consentire comunicazioni”. L’esperienza operativa sul campo ci insegna come i rinvenimenti di “dispositivi di comunicazione” in rarissimi casi, limitati essenzialmente alla fragranza di reato, coinvolge la totalità delle parti che lo compongono, venendo essi puntualmente disassemblati ed occultati nei posti più disparati. Dalla lettura della sentenza pare emergere un indirizzo interpretativo che induce a ritenere consumato il reato solo ove tutti gli elementi dell’apparecchio (telefono, batteria, caricabatteria e sim) vengano rinvenuti in un’unica circostanza temporale e spaziale ed in perfette condizioni di funzionamento, cui si aggiunge la necessità di ricondurre tutti gli elementi a quell’apparato telefonico attraverso un meccanismo che deve superare il concetto di astratta compatibilità per soddisfare il criterio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”. Il nuovo approccio ermeneutico conduce a riflessioni di più ampio respiro in merito al soddisfacimento dell’interesse dello Stato sotteso alla ratio della norma: contrastare il fenomeno dell’introduzione in carcere di apparecchi cellulari, ed evitare, con esso, il rischio che il detenuto potesse indebitamente comunicare con l’esterno, per eventualmente gestire attività criminose. Se l’auspicio era che la penalizzazione della condotta dovesse esplicare effetto deterrente, è lecito attendersi – a fronte del nuovo indirizzo giurisprudenziale – una completa indifferenza rispetto al divieto passando attraverso una risposta di occultamento parcellizzato delle singole parti dell’apparato di comunicazione che ne renda praticamente impossibile la teorica e giuridicamente sostenibile reconductio ad unum. In questo scenario, poco incisiva può apparire ogni attività di intelligence intramuraria e gli sforzi profusi dal personale di Polizia Penitenziaria nelle operazioni di perquisizione ordinaria e straordinaria non valgono a soddisfare l’obiettivo dell’articolo 391-ter c.p. È sulla base di queste premesse e sulla valutazione della portata endemica del fenomeno delle comunicazioni con l’esterno (aggravata anche dalla divulgazione di contenuti sui social network) si invitano codesti illustri Interlocutori ad effettuare uno studio di fattibilità per un progetto di schermatura delle aree detentive, con l’istallazione di disturbatori di frequenza che rendano realmente impossibile l’indebita comunicazione con l’esterno. Sollecitazione, questa, che in uno con il rafforzamento del servizio cinofili è stata già oggetto di precedente corrispondenza indirizzata agli Organi di Governo. Nella certezza della rilevanza che vorrà attribuirsi alle su esposte riflessioni, si resta in attesa di un cenno di riscontro in relazione ad eventuali progettualità in materia.