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Art. 74 DPR 230/2000 – Perquisizione detenuti – Impiego personale del ruolo Sovrintendenti

Gennaio 17, 2020 Sinappe Comments Off

Ill.mo Direttore Generale;

Con il sensibile aumento della presenza negli Istituti di appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e al corrispondente calo di unità del ruolo subordinato, si sta assistendo ad atipiche interpretazioni delle norme che ancora una volta generano difformità sul territorio nazionale e malcontento del personale, potendosi profilare finanche ipotesi di demansionamento. Caso principe in questa materia è la portata dell’articolo 74 del DPR 230/2000 che disciplina le perquisizioni personali dei detenuti previste dall’articolo 34 dell’Ordinamento Penitenziario. Come è noto, la norma del Regolamento demanda l’attività di perquisizione genericamente al personale del Corpo, senza operare specifica alcuna rispetto al ruolo di appartenenza; la norma, tuttavia, prosegue prevedendo che le operazioni avvengano alla “presenza” di un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Una fin troppo semplicistica attività esegetica dell’articolo in questione porterebbe ad affermare che gli appartenenti ai ruoli sovraordinati (a partire dal vice sovrintendente) debbano unicamente assistere alle operazioni, residuando in capo al ruolo di base l’effettuazione pratica e manuale della perquisizione. Ora, ben si comprende che in caso di urgenza non è opportuno ragionare in termini di appartenenze ai ruoli e di relative competenze; discorso ben diverso è quando ci si trova di fronte ad impieghi programmati dei sovrintendenti in servizi che prevedano la perquisizione personale. In ragione di ciò si chiede, con l’obbiettivo di uniformare l’applicazione della norma, se risponde a criteri di legittimità l’impiego programmato del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti nelle manuali operazioni di perquisizione dei detenuti, ovvero se costoro debbano limitarsi ad assistere ad operazioni compiute dagli appartenenti ai ruolo di base.