Egregio Provveditore,
siamo, ancora una volta, a dover intervenire per chiedere il rispetto di norme di Legge
unanimemente riconosciute nella Pubblica Amministrazione ma che trovano incomprensibili
resistenze da parte di alcune Direzioni del Distretto.
Ci riferiamo nello specifico alla risposta fornita dalla Direzione della Casa Circondariale
di Bologna (prot. n° 38132/16 SAG) alla nostra segreteria provinciale che, con nota prot. n°
45/2016/SP-BO del 01/09/2016, lamentava la mancata concessione, ad un poliziotto
penitenziario, del congedo per malattia figlio da parte della Direzione felsinea, in quanto la
madre del bambino risultava essere casalinga.
Eppure sarebbe bastato osservare l’unanime orientamento giurisprudenziale sulla
materia per decidere di concedere quello che appare essere un diritto ineludibile ed
inalienabile del padre, anche in virtù dell’ormai riconosciuta equiparazione dell’attività
domestica della madre ad una vera e propria attività lavorativa.
In tal senso si è pronunciata, ad esempio, la recentissima sentenza n. 105/2015 del
25.05.2015 della Corte d’Appello di Venezia, che ha condannato il Ministero degli Interni a
pagare al dipendente gravemente discriminato, per i 195 fra riposi giornalieri e congedi per
malattia del figlio (Artt. 40 e 47 del T.U. n. 151/01) illegittimamente negati, un danno non
patrimoniale di quasi 10 mila euro. Tale sentenza è peraltro in linea con quanto, in passato,
aveva già stabilito il Consiglio di Stato (sent. n. 2732/09 e n. 4618/14), secondo il quale la
figura della casalinga va assimilata alla lavoratrice autonoma. Secondo tale orientamento, in
linea con i principi della bigenitorialità, non solo il lavoro domestico è assimilabile all’attività
autonoma (Cass. sent. n. 20324/05), ma implica un’attività più intensa e carica di
responsabilità rispetto ai compiti svolti dal prestatore d’opera dipendente: deve dunque
essere dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal datore di lavoro alla concessione dei
benefici di legge riconosciuti al padre lavoratore.
Insomma, la tutela del minore impone che tra gli obblighi del lavoratore verso il datore
di lavoro e i suoi doveri di padre debbano prevalere questi ultimi: la scelta è dettata, oltre che
da quanto innanzi esposto, anche dai principi di parità nella partecipazione dei coniugi
nell’educazione dei figli previsti dalla nostra Carta Costituzionale (Artt. 3, 29, 30, 31 della
Costituzione).
Siamo, pertanto, a chiederLe di voler emanare apposita nota esplicativa per evitare che
altre Direzioni incorrano nell’erronea interpretazione della vigente normativa in materia
fornita dalla Direzione della Casa Circondariale di Bologna che continua a negare un beneficio
di legge, con tutto quanto ciò potrebbe comportare anche in termini di danno erariale in caso
di una probabile impugnazione da parte di chi si vede comprimere i propri diritti di legge in
quanto padre, di cui agli artt. 40 e 47 del T.U. n. 151/01.
CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA – Assenze malattia bambino
Egregio Provveditore,
siamo, ancora una volta, a dover intervenire per chiedere il rispetto di norme di Legge
unanimemente riconosciute nella Pubblica Amministrazione ma che trovano incomprensibili
resistenze da parte di alcune Direzioni del Distretto.
Ci riferiamo nello specifico alla risposta fornita dalla Direzione della Casa Circondariale
di Bologna (prot. n° 38132/16 SAG) alla nostra segreteria provinciale che, con nota prot. n°
45/2016/SP-BO del 01/09/2016, lamentava la mancata concessione, ad un poliziotto
penitenziario, del congedo per malattia figlio da parte della Direzione felsinea, in quanto la
madre del bambino risultava essere casalinga.
Eppure sarebbe bastato osservare l’unanime orientamento giurisprudenziale sulla
materia per decidere di concedere quello che appare essere un diritto ineludibile ed
inalienabile del padre, anche in virtù dell’ormai riconosciuta equiparazione dell’attività
domestica della madre ad una vera e propria attività lavorativa.
In tal senso si è pronunciata, ad esempio, la recentissima sentenza n. 105/2015 del
25.05.2015 della Corte d’Appello di Venezia, che ha condannato il Ministero degli Interni a
pagare al dipendente gravemente discriminato, per i 195 fra riposi giornalieri e congedi per
malattia del figlio (Artt. 40 e 47 del T.U. n. 151/01) illegittimamente negati, un danno non
patrimoniale di quasi 10 mila euro. Tale sentenza è peraltro in linea con quanto, in passato,
aveva già stabilito il Consiglio di Stato (sent. n. 2732/09 e n. 4618/14), secondo il quale la
figura della casalinga va assimilata alla lavoratrice autonoma. Secondo tale orientamento, in
linea con i principi della bigenitorialità, non solo il lavoro domestico è assimilabile all’attività
autonoma (Cass. sent. n. 20324/05), ma implica un’attività più intensa e carica di
responsabilità rispetto ai compiti svolti dal prestatore d’opera dipendente: deve dunque
essere dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal datore di lavoro alla concessione dei
benefici di legge riconosciuti al padre lavoratore.
Insomma, la tutela del minore impone che tra gli obblighi del lavoratore verso il datore
di lavoro e i suoi doveri di padre debbano prevalere questi ultimi: la scelta è dettata, oltre che
da quanto innanzi esposto, anche dai principi di parità nella partecipazione dei coniugi
nell’educazione dei figli previsti dalla nostra Carta Costituzionale (Artt. 3, 29, 30, 31 della
Costituzione).
Siamo, pertanto, a chiederLe di voler emanare apposita nota esplicativa per evitare che
altre Direzioni incorrano nell’erronea interpretazione della vigente normativa in materia
fornita dalla Direzione della Casa Circondariale di Bologna che continua a negare un beneficio
di legge, con tutto quanto ciò potrebbe comportare anche in termini di danno erariale in caso
di una probabile impugnazione da parte di chi si vede comprimere i propri diritti di legge in
quanto padre, di cui agli artt. 40 e 47 del T.U. n. 151/01.
CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA – Assenze malattia bambino
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