Egregio Direttore,
la scrivente O.S. desidera porre alla sua attenzione quanto lamenta il personale di Polizia Penitenziaria
della Casa Circondariale di Bologna riguardo la malattia figlio.
Sembrerebbe che il congedo in argomento sia negato al Poliziotto penitenziario avente moglie non
lavoratrice (casalinga).
L’unica condizione per non vedersi rifiutata la richiesta, il coniuge del Poliziotto deve essere ammalata.
Pertanto, alla documentazione usuale va aggiunto il certificato di malattia attestante lo stato
d’indisposizione del coniuge/casalinga.
Ricordiamo che il congedo straordinario per malattia figlio trae il suo fondamento da: D.Lgs.151/2001,
art.47, D.P.R. 3/57, art.37, circolare ministeriale n.3364/5814 del 11.6.1993, nota n.005044/5.1 del 21
febbraio 2001 M. di G./D.A.P., circolari D.A.P. n.0186333 del 26/07/2001 e n.3568-6018 del 12-12-2001. Infine, il Tribunale del Lavoro di Venezia con sentenza n.192 del 09/02/2012 ha statuito che “ la casalinga
è una lavoratrice non dipendente ” e, proprio perché non ha nessun diritto ad usufruire di permessi e
congedi, questi possono essere usufruiti dal lavoratore dipendente.
Tutto quanto innanzi esposto manifesta una compressione dei diritti nei confronti del lavoratore.
Nel chiederle quindi un intervento per ristabilire serenità e disponibilità nei confronti delle legittime istanze
del personale di Polizia Penitenziaria, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA – Assenze per malattia del bambino
Egregio Direttore,
la scrivente O.S. desidera porre alla sua attenzione quanto lamenta il personale di Polizia Penitenziaria
della Casa Circondariale di Bologna riguardo la malattia figlio.
Sembrerebbe che il congedo in argomento sia negato al Poliziotto penitenziario avente moglie non
lavoratrice (casalinga).
L’unica condizione per non vedersi rifiutata la richiesta, il coniuge del Poliziotto deve essere ammalata.
Pertanto, alla documentazione usuale va aggiunto il certificato di malattia attestante lo stato
d’indisposizione del coniuge/casalinga.
Ricordiamo che il congedo straordinario per malattia figlio trae il suo fondamento da: D.Lgs.151/2001,
art.47, D.P.R. 3/57, art.37, circolare ministeriale n.3364/5814 del 11.6.1993, nota n.005044/5.1 del 21
febbraio 2001 M. di G./D.A.P., circolari D.A.P. n.0186333 del 26/07/2001 e n.3568-6018 del 12-12-2001. Infine, il Tribunale del Lavoro di Venezia con sentenza n.192 del 09/02/2012 ha statuito che “ la casalinga
è una lavoratrice non dipendente ” e, proprio perché non ha nessun diritto ad usufruire di permessi e
congedi, questi possono essere usufruiti dal lavoratore dipendente.
Tutto quanto innanzi esposto manifesta una compressione dei diritti nei confronti del lavoratore.
Nel chiederle quindi un intervento per ristabilire serenità e disponibilità nei confronti delle legittime istanze
del personale di Polizia Penitenziaria, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA – Assenze per malattia del bambino
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