Egr. Provveditore Come è noto, ai sensi dell’art.5 del d.l. 28.8.1987, n.356, convertito nella legge 27-70-1987, n.436, “per garantire le esigenze operative e funzionali dei nuclei traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati, degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria per adulti, del Gruppo Operativo Mobile, dall’Ufficio per la Sicurezza del personale e per la Vigilanza dei servizi connessi alle attività proprie del Gabinetto del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per assicurare i servizi autoparco, scorta e vigilanza ed attendere alla regolare operatività degli Uffici Centrali di questo Ministero”, il limite individuale per prestazioni di lavoro straordinario da richiedersi al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è determinato nella misura massima di 450 ore annue. Per il suddetto personale il limite individuale, come sopra determinato, è elevato sino ad un
massimo insuperabile di 660 ore annue, in occasione di eccezionali esigenze che impegnino con
continuità tale personale.
Da informazioni in nostro possesso risulta che presso la Casa Circondariale di Cagliari, per
fronteggiare le gravi esigenze contingenti, al personale sia richiesto l’espletamento di lavoro
straordinario ben oltre le 40 ore mensili (che rientrerebbero nella prima aliquota di limite
individuale fissato dalla norma).
Considerato che per principio costituzionale, le prestazioni lavorative richieste al personale,
anche in eccedenza rispetto a quelle aventi natura ordinaria, devono essere retribuite (con le
maggiorazioni economiche fissate dal contratto di categoria) e considerato che la norma di
riferimento fissa in 660 ore annue il limite individuabile, a tanto elevato in caso di eventi
eccezionali, si chiede a codesto Provveditore di chiarire se sono state attivate le procedure per
richiedere l’estensione connessa agli eventi eccezionali, sollecitando in caso contrario l’attivazione.
Vale specificare che comunque in nessuna ipotesi al personale potrà e dovrà essere richiesta
la prestazione di lavoro straordinario eccedente i limiti individuali insuperabili, salvo l’impegno
all’esatta retribuzione attraverso interpretazione analogica dell’articolo 15 comma 6 del DPR
51/2009.
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CASA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI – eventi eccezionali – innalzamento limite individuale di lavoro straordinario a 660 ore annue
Egr. Provveditore Come è noto, ai sensi dell’art.5 del d.l. 28.8.1987, n.356, convertito nella legge 27-70-1987, n.436, “per garantire le esigenze operative e funzionali dei nuclei traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati, degli istituti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria per adulti, del Gruppo Operativo Mobile, dall’Ufficio per la Sicurezza del personale e per la Vigilanza dei servizi connessi alle attività proprie del Gabinetto del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per assicurare i servizi autoparco, scorta e vigilanza ed attendere alla regolare operatività degli Uffici Centrali di questo Ministero”, il limite individuale per prestazioni di lavoro straordinario da richiedersi al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è determinato nella misura massima di 450 ore annue. Per il suddetto personale il limite individuale, come sopra determinato, è elevato sino ad un
massimo insuperabile di 660 ore annue, in occasione di eccezionali esigenze che impegnino con
continuità tale personale.
Da informazioni in nostro possesso risulta che presso la Casa Circondariale di Cagliari, per
fronteggiare le gravi esigenze contingenti, al personale sia richiesto l’espletamento di lavoro
straordinario ben oltre le 40 ore mensili (che rientrerebbero nella prima aliquota di limite
individuale fissato dalla norma).
Considerato che per principio costituzionale, le prestazioni lavorative richieste al personale,
anche in eccedenza rispetto a quelle aventi natura ordinaria, devono essere retribuite (con le
maggiorazioni economiche fissate dal contratto di categoria) e considerato che la norma di
riferimento fissa in 660 ore annue il limite individuabile, a tanto elevato in caso di eventi
eccezionali, si chiede a codesto Provveditore di chiarire se sono state attivate le procedure per
richiedere l’estensione connessa agli eventi eccezionali, sollecitando in caso contrario l’attivazione.
Vale specificare che comunque in nessuna ipotesi al personale potrà e dovrà essere richiesta
la prestazione di lavoro straordinario eccedente i limiti individuali insuperabili, salvo l’impegno
all’esatta retribuzione attraverso interpretazione analogica dell’articolo 15 comma 6 del DPR
51/2009.
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