Egr. Direttore,
questa O.S. vuole porre alla Sua attenzione la problematica inerente quanto in oggetto con
particolare riferimento alla responsabilità che la Direzione affida alle unità di Polizia Penitenziaria
impiegate presso il block-house di custodire somme di denaro provenienti dai familiari ammessi al
colloquio, nonché quelle che vengono consegnate dalle forze dell’ordine che scortano i detenuti in
carcere.
E’ opportuno rammentare come le vigenti norme di legge prevedano che tutto il denaro che
possiede il detenuto all’ingresso dell’istituto, quello che viene depositato dai familiari ammessi al
colloquio, nonchè il denaro che viene consegnato dalle forze dell’ordine che scortano il detenuto
durante la traduzione, deve essere ricevuto dal comandante dell’Istituto per il tramite di agenti addetti
(es. portinai o matricolisti), i quali rilasciano apposita ricevuta staccandola dal bollettario mod. 94.
L’accettazione del denaro da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria è prevista dall’art.
689 del regolamento di contabilità carceraria, mentre tale compito non è previsto dal regolamento di
servizio del Corpo (D.P.R. 82/99). Il denaro così depositato va poi consegnato al contabile
giornalmente, quando supera l’importo di lire 50.000 (così elevato ai sensi dell’art. 20 del D.P.R.
347/94; il limite originario era di 50 lire), oppure successivamente, in mancanza del cassiere. Di ogni
versamento ricevuto il contabile rilascia la quietanza mod. 14 e il Direttore emette il relativo ordine di
riscossione a favore del fondo detenuti.
Il Dipartimento ha più volte invitato le Direzioni a limitare il periodo di tempo di detenzione di
denaro dei detenuti nelle mani di persone che non siano contabili (ad esempio con circolare nr. 3149
del 23/12/85). A tal riguardo, va precisato che il regolamento di contabilità carceraria non prevede
l’obbligo di ritirare a cura del contabile il denaro dei detenuti ogni 10 giorni (c.d. decade), malgrado
nella prassi consolidata in diverse circostanze e presso alcuni Istituti si assista al ritiro del denaro dei
detenuti da parte del contabile, ogni 10 giorni.
Il denaro, invece, che perviene ai detenuti a mezzo posta (vaglia ordinari) o a mezzo assegni, deve
essere registrato, a cura del Direttore o di un suo delegato (che può essere un collaboratore dell’ufficio
segreteria o dell’area ragioneria e non l’addetto al block-house), sul mod. 26 e periodicamente
consegnato al contabile oppure giornalmente in caso di importi notevoli (ai sensi dell’art. 638 del
regolamento di contabilità carceraria). Il contabile deve provvedere poi ad accreditare gli importi dei
vaglia e degli assegni ai singoli detenuti dopo l’effettiva riscossione, alla quale provvederà
personalmente o tramite un suo delegato. All’incaricato del Direttore il contabile rilascerà apposita
quietanza da apporre sul registro mod.26.
Per quanto riguarda le “spese per conto dei detenuti”, nella prassi esse sono frequentemente
effettuate dal personale che riceve i fondi dei detenuti, utilizzando i fondi stessi per poi consegnare
periodicamente al contabile il saldo tra le somme riscosse e le spese sostenute. Anche tale prassi non è
regolamentare in quanto è il contabile che dovrebbe provvedere personalmente al pagamento delle
spese minute dei detenuti. Tuttavia, poiché il contabile non è presente in tutte le ore del giorno ed è
assente nei giorni festivi, è consentito che il pagamento venga effettuato, solo ed esclusivamente in tali
circostanze, dal personale addetto all’ufficio matricola che è in possesso del denaro riscosso per conto
dei detenuti. Trattasi di incombenze che anche se non sono previste per il personale del Corpo cadono
su questo personale che è sempre presente nell’istituto. Ovviamente, la documentazione delle spese
pagate va presentata al contabile per il rimborso appena possibile poiché, come evidenziato in
precedenza, non è prevista dal regolamento la “c.d. decade” come avviene frequentemente nella prassi.
Per i motivi su esposti, la scrivente O.S. chiede di rivisitare o annullare le disposizioni in materia
vigenti presso codesto Istituto, che prevedono addirittura l’istituzione di un fondo cassa per esigenze
varie di detenuti, familiari e avvocati, ordinando il ritiro giornaliero del denaro custodito presso il
Block-house così da ottemperare a quanto specificato nell’art. 20 del D.P.R. 347/94 e di voler
garantire l’esatto adempimento delle procedure previste dal regolamento di contabilità carceraria,
oltre che dal suddetto D.P.R. 347/94.
In attesa di urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
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Casa Circondariale di Ferrara – Block-House – Gestione entrate fondo detenuti
Egr. Direttore,
questa O.S. vuole porre alla Sua attenzione la problematica inerente quanto in oggetto con
particolare riferimento alla responsabilità che la Direzione affida alle unità di Polizia Penitenziaria
impiegate presso il block-house di custodire somme di denaro provenienti dai familiari ammessi al
colloquio, nonché quelle che vengono consegnate dalle forze dell’ordine che scortano i detenuti in
carcere.
E’ opportuno rammentare come le vigenti norme di legge prevedano che tutto il denaro che
possiede il detenuto all’ingresso dell’istituto, quello che viene depositato dai familiari ammessi al
colloquio, nonchè il denaro che viene consegnato dalle forze dell’ordine che scortano il detenuto
durante la traduzione, deve essere ricevuto dal comandante dell’Istituto per il tramite di agenti addetti
(es. portinai o matricolisti), i quali rilasciano apposita ricevuta staccandola dal bollettario mod. 94.
L’accettazione del denaro da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria è prevista dall’art.
689 del regolamento di contabilità carceraria, mentre tale compito non è previsto dal regolamento di
servizio del Corpo (D.P.R. 82/99). Il denaro così depositato va poi consegnato al contabile
giornalmente, quando supera l’importo di lire 50.000 (così elevato ai sensi dell’art. 20 del D.P.R.
347/94; il limite originario era di 50 lire), oppure successivamente, in mancanza del cassiere. Di ogni
versamento ricevuto il contabile rilascia la quietanza mod. 14 e il Direttore emette il relativo ordine di
riscossione a favore del fondo detenuti.
Il Dipartimento ha più volte invitato le Direzioni a limitare il periodo di tempo di detenzione di
denaro dei detenuti nelle mani di persone che non siano contabili (ad esempio con circolare nr. 3149
del 23/12/85). A tal riguardo, va precisato che il regolamento di contabilità carceraria non prevede
l’obbligo di ritirare a cura del contabile il denaro dei detenuti ogni 10 giorni (c.d. decade), malgrado
nella prassi consolidata in diverse circostanze e presso alcuni Istituti si assista al ritiro del denaro dei
detenuti da parte del contabile, ogni 10 giorni.
Il denaro, invece, che perviene ai detenuti a mezzo posta (vaglia ordinari) o a mezzo assegni, deve
essere registrato, a cura del Direttore o di un suo delegato (che può essere un collaboratore dell’ufficio
segreteria o dell’area ragioneria e non l’addetto al block-house), sul mod. 26 e periodicamente
consegnato al contabile oppure giornalmente in caso di importi notevoli (ai sensi dell’art. 638 del
regolamento di contabilità carceraria). Il contabile deve provvedere poi ad accreditare gli importi dei
vaglia e degli assegni ai singoli detenuti dopo l’effettiva riscossione, alla quale provvederà
personalmente o tramite un suo delegato. All’incaricato del Direttore il contabile rilascerà apposita
quietanza da apporre sul registro mod.26.
Per quanto riguarda le “spese per conto dei detenuti”, nella prassi esse sono frequentemente
effettuate dal personale che riceve i fondi dei detenuti, utilizzando i fondi stessi per poi consegnare
periodicamente al contabile il saldo tra le somme riscosse e le spese sostenute. Anche tale prassi non è
regolamentare in quanto è il contabile che dovrebbe provvedere personalmente al pagamento delle
spese minute dei detenuti. Tuttavia, poiché il contabile non è presente in tutte le ore del giorno ed è
assente nei giorni festivi, è consentito che il pagamento venga effettuato, solo ed esclusivamente in tali
circostanze, dal personale addetto all’ufficio matricola che è in possesso del denaro riscosso per conto
dei detenuti. Trattasi di incombenze che anche se non sono previste per il personale del Corpo cadono
su questo personale che è sempre presente nell’istituto. Ovviamente, la documentazione delle spese
pagate va presentata al contabile per il rimborso appena possibile poiché, come evidenziato in
precedenza, non è prevista dal regolamento la “c.d. decade” come avviene frequentemente nella prassi.
Per i motivi su esposti, la scrivente O.S. chiede di rivisitare o annullare le disposizioni in materia
vigenti presso codesto Istituto, che prevedono addirittura l’istituzione di un fondo cassa per esigenze
varie di detenuti, familiari e avvocati, ordinando il ritiro giornaliero del denaro custodito presso il
Block-house così da ottemperare a quanto specificato nell’art. 20 del D.P.R. 347/94 e di voler
garantire l’esatto adempimento delle procedure previste dal regolamento di contabilità carceraria,
oltre che dal suddetto D.P.R. 347/94.
In attesa di urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Casa Circondariale di Ferrara – Block-House – Gestione entrate fondo detenuti
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