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CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE – Visita sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.5, co. 6 del vigente Accordo Nazionale Quadro

Luglio 31, 2017 Sinappe 0 Comments

Eccellentissimo Direttore,
come preannunciato con nota della Segreteria Generale di questa O.S., avente n° 5372/S.G. del 19/07/2017, in data 25/07/2017, i dirigenti sindacali Sig.ri Caprarelli Bruno e D’Amario Sandro, hanno effettuato una visita sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa in oggetto richiamata, presso la struttura penitenziaria da Lei diretta.
Durante la visita, i dirigenti sindacali hanno trovato le stesse condizioni disumane denunciate nel corso dell’ultimo ventennio, esse sono riferite soprattutto alle condizioni dei posti di servizio, ove vi è la presenza degli appartenenti al Corpo di Polizia, box agenti sporchi, senza ricambio di aria naturale, senza finestre, con condizionatori rotti o mal funzionanti.
I poliziotti, per la gravissima carenza di personale da anni denunciata, sono abbandonati a se stessi, gli stessi sono costretti ad attuare una pseudo “vigilanza dinamica” con detenuti allo sbando, che girovagano all’interno delle sezioni detentive senza poter svolgere nessuna attività rieducativatrattamentale, senza nessun sistema di video-controllo elettronico e di allarme, con telefoni rotti o mal
funzionanti. Addirittura ultimamente a causa della gravissima carenza di personale, non viene più garantito nemmeno il sacrosanto diritto alle ferie estive, ai riposi settimanali ed ai riposi recupero ore, tanto che negli ultimi giorni, oltre ad essere stati cancellati i predetti riposi, sono stati richiamati in servizio alcuni poliziotti che si trovavano in Congedo Ordinario.
Il clou dell’indecenza però, la si è potuta notare presso i locali passeggi della sezione “C”, ove gli escrementi dei volatili e paragonabile ad una stalla per bestiame degli anni venti. Tanto per ricordare, oltre a quanto previsto dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008, è scientificamente accertato, che gli uccelli sono veicoli di diverse malattie e di alcuni insetti infestanti. Gli esseri umani possono ad esempio contrarre sintomi simili a quelli dell’influenza, causati da spore presenti nelle deiezioni degli uccelli, nei piccioni infatti, sono ospiti quei parassiti quali zecche, pulci e acari degli uccelli, che possono contagiare anche gli esseri umani. Questi insetti infestanti vivono sugli uccelli, sugli accumuli delle loro deiezioni e sui materiali usati per la nidificazione. Questa stessa situazione, oltre che trovarla in molti locali della struttura, e presente anche sul camminatoio della cinta muraria che all’interno delle garitte delle sentinelle.
Altra nota dolente, la si è potuta riscontrare quando, in considerazione di moltissime lamentele del personale per la gestione dei servizi e per la remunerazione delle competenze accessorie, la delegazione ha chiesto alcune spiegazioni gestionali al Comandante f.f. di Reparto.
Dalle spiegazioni verbali richieste, è stato appurato che, in violazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. 170/2007 e, a quanto concordato nella la contrattazione locale del Marzo 2010 con le OO.SS., nella quale fu stabilito che al personale che espleta il servizio articolato in giorni alterni, veniva corrisposta la doppia indennità di presenza e nel caso in cui il dipendente fosse stato richiamato in servizio nella giornata dello “smontante” gli doveva essere riconosciuta una ulteriore presenza, per un massimo di 30 mensili e il servizio svolto nella giornata dello “smontante” doveva essere considerato “lavoro straordinario”. Tutto ciò predetto però da alcuni mesi non viene più corrisposto per decisione unilaterale della Direzione, peraltro, senza darne nessuna comunicazione ne ai dipendenti ne alle OO.SS.
Nello specifico, è stato accertato che, i dipendenti che in base al servizio programmato, espletano due turni di servizio ordinario nella stessa giornata e che per esigenze dell’Amministrazione vengono richiamati in servizio nella giornata dello “smontante”, gli vengono riconosciute in pagamento solo 2 presenze, in base all’art. 8, comma 2, del D.P.R. 170/2007, a fronte delle tre previste per un massimo di 30 mensili. Tutto ciò, oltre alla perdita del compenso di cui in parola, il personale rischia addirittura di non vedersi riconosciuto persino il compenso per il “fondo incentivante”.
Il D.P.R. 170/2007, all’art. 8, stabilisce che: “…..al personale che effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l’indennità…… compete in misura doppia…..”
La Circolare dell’Amministrazione Penitenziaria -Direzione Generale del Personale e della
Formazione-, n. 0388688 del 13/12/2007, alla 3^ pagina, 3° capitolo, cita che: “…….al personale che per esigenze dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l’indennità …… compete in misura doppia……”.
Nella stessa Lettera Circolare, alla pagina 7, lettera e), stabilisce che: “…….qualora nel giorno di riposo indicato il dipendente, per sopravvenute eccezionali esigenze dell’Amministrazione, dovesse essere nuovamente impiegato in servizi che risultano qualificati come servizi esterni, allo stesso sarà attribuita la relativa indennità, …….”.
La Sentenza della 4° sezione del Consiglio di Stato, avente n° N. 02117/2011 REG.RIC. del
16/05/2011, stabilisce che “deve dunque concludersi per l’obbligo del Ministero di corrispondere l’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera a tutto il personale, tra cui gli interessati “che, ha espletato due turni di lavoro ordinario”…………..

La Circolare dell’Amministrazione Penitenziaria -Direzione Generale del Personale e della
Formazione-n. 028866 del 11/07/2014, in attuazione anche alla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, chiarisce definitivamente che “al personale che espleta il servizio articolato in giorni alterni, venga corrisposta la doppia indennità di presenza e nel caso in cui il dipendente per esigenze
dell’Amministrazione, fosse richiamato in servizio nella giornata dello “smontante” gli dove essere riconosciuta una ulteriore presenza, per un massimo di 30 mensili e il servizio svolto nella giornata dello “smontante” deve essere considerato “lavoro straordinario”.
In fine, si vuole ricordare che in applicazione a quanto considerato e, in ordine a quanto previsto per l’applicazione della presenza, esiste anche un O.di S. emanato da codesta Direzione, avente n°473 del 17/01/2013 nel quale si stabilisce che: “………vista la decisione del Consiglio di Stato…….. a tutto il personale di Polizia Penitenziaria che espleta il doppio turno giornaliero, l’indennità giornaliera per i servizi esterni di cui trattasi, va comunque rapportata non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa” …….”tanto premesso e considerato, si dispone che venga percepita dal personale di Polizia Penitenziaria la doppia presenza giornaliera dopo aver svolto le 9 (nove) ore di lavoro e sino ad un massimo di 30 (trenta) presenze mensili.
Altra anomalia riscontrata, riguarda il lavoro straordinario e la messa in pagamento dello stesso.
La Lettera Circolare DAP n° 386572 del 23/11/2016, disciplina compiutamente la trattazione del compenso e della effettuazione del lavoro straordinario relativo al personale di Polizia Penitenziaria.
Orbene, al personale in servizio c/o codesto Istituto, in considerazione della gravissima carenza di unità di polizia e previo consenso scritto degli interessati, veniva concesso il pagamento del lavoro straordinario oltre le 41 ore mensili, fino ad un massimo di 60 ore, rispettando comunque il previsto monte ore annuale che non superasse le 660 ore.
Sempre nel rispetto del monte ore annuale, al personale che nell’arco del mese di riferimento,
effettuava il lavoro straordinario eccedente le 60 ore, le eccedenze venivano accantonate e spalmate nei mesi successivi, sommandole al mese di riferimento, quando nel mese non si era raggiunto il limite massimo di 60 ore e, comunque sempre nel rispetto del predetto monte ore annuale.
Ultimamente, in violazione a tutte le norme, i regolamenti e gli accordi pattizi con le OO.SS., la S.V. ha emanato un Ordine di Servizio avente n° 122 del 18/07/2017, che ha regolamentato unilateralmente le prestazioni e la messa in pagamento del lavoro straordinario. L’O. di S. sopra menzionato, impone il tetto massimo di lavoro straordinario per alcuni uffici e servizi, dando delle indicazioni riguardanti anche le motivazioni per le quali e possibile effettuare lo straordinario.
Successivamente, si è appurato che su indicazioni verbali della Direzione e del Comandante, dal mese di giugno scorso, al personale non è più permesso di spalmare nei mesi successivi lo straordinario eccedente e le stesse prestazioni lavorative, vengono considerate solo ai fini del “recupero ore”. Tale comportamento, obbliga il lavoratore a dover accettare che le ore di straordinario possano solo essere recuperate in riposi recuperi solo sulla carta, in quanto codesta Amministrazione attualmente non può permettersi nemmeno di far fruire al personale i riposi settimanali.
Anche in questo caso, le violazioni sono molteplici, l’A.N.Q. stabilisce che è il solo dipendente, nel limite del monte ore annuale, a dover stabilire come vedersi ricompensato il lavoro straordinario. Lo stesso A.N.Q. vigente, prevede che l’Amministrazione locale concordi la programmazione dello straordinario con le OO.SS., nella dinamica organizzativa, con le risorse umane assegnate e tenendo conto dei vari posti di servizio e dei carichi di lavoro.
L’Ordine di Servizio citato, altre ad essere stato emanato senza la necessaria contrattazione con le OO.SS., tiene conto esclusivamente del contenimento della spesa pubblica, senza tenere in considerazione la catastrofica carenza di personale che grava presso codesto Istituto.

-Considerato quanto sopra descritto per le tematiche trattate, si chiede che la S.V. provveda
nell’immediato a far ripristinare il conteggio delle ore di lavoro straordinario nel rispetto dell’A.Q.N. e delle circolari che disciplinano la materia;
-che la S.V., provveda nell’immediato a far ripristinare il conteggio delle presenze giornaliere,
tenendo conto delle norme e delle circolari riguardanti la materia;
-che la S.V., dia immediata disposizione affinché tutti i posti di servizio ove si trovi in servizio il personale di P.P. vengano messi in condizioni tali da rispettare quanto contemplato dalla L. 81/2008 e provveda per quanto di Sua competenza ad intercedere c/o gli Uffici Superiori, affinché si adeguatamente rafforzato il contingente di Polizia c/o codesto Istituto o, in alternativa si effettui uno sfollamento di detenuti. Il tutto affinché, vengano rispettati i diritti fondamentali del personale.
In mancanza di quanto richiesto, questa O.S. si vedrà costretta ad adire a tutte le vie legali, per far rispettare il personale in servizio a Frosinone.

verifica-servizio-25_07_2017

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