Casa Circondariale di Lucera – Lavoro Straordinario personale di Polizia Penitenziaria. Art. 1 comma 476, Legge N° 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) “Procedimento di Recupero”
Signor Direttore, Signor Commissario,
come noto alle SS.VV. con lettera circolare 19 gennaio 2015 n° 0018368, è stato disposto di procedere al recupero delle somme corrisposte, negli anni 2012 e 2013, a titolo di lavoro straordinario, reso oltre le 36 ore settimanali dal dipendente che, per sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, è stato richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale, così dando esecuzione a quanto disposto dall’art. 1 comma 476 della Legge di stabilità 2014.
A tal proposito, ciascuna Autorità Dirigente è stata chiamata a valutare/applicare una delle procedure che realizzi o arrechi il minor disagio possibile per il personale debitore.
Si è appreso, che prioritariamente presso codesta Direzione si sta attuando la
procedura della compensazione, con l’ammontare dovuto per prestazioni di lavoro
straordinario rese dal dipendente e non remunerate.
Tuttavia, si è venuto a conoscenza, che presso codesta Direzione, personale di
Polizia Penitenziaria impiegato in posti di servizio c.d. a carica fissa o Uffici starebbe
effettuando prestazioni di lavoro straordinario, senza il previsto “Provvedimento
Motivato di cui all’art. 10 comma 1 AQN”, ma al solo fine di poter adempiere al
“Procedimento di Recupero”, senza che il servizio/ impiego, necessiti o richieda la
necessità di far ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
Per quanto detto, fermo restando l’applicazione della procedura che realizzi minor
disagio per il personale debitore, si richiamano le previsioni di cui all’art. 10 comma 1 e
5(a) AQN, il quale prevede che:
Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro
straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività
Istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere
residuale nell’organizzazione del lavoro e se ne debba far ricorso solo ed
esclusivamente per sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, e non. per
bisogni/necessità soggettive e personali del dipendente.
Inoltre criterio fondamentale per la determinazione delle prestazioni di lavoro
straordinario, è quello di garantire l’Ordine, la Sicurezza e la Disciplina nella
struttura Penitenziaria.
Ciò stante, questa Organizzazione Sindacale, ritiene che le prestazioni di “Lavoro
Straordinario”, devono essere effettuate nel posto di servizio/impiego ove necessiti
all’Amministrazione (previo provvedimento motivato), pertanto, si invita codesta A.D. voler
valutare altra possibilità di impiego a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per
quel nucleo di personale che svolge servizio di Ufficio e deve tuttora adempiere alle
procedure di recupero. Ciò in ragione del fatto che solo in questo modo di giungerebbe a
realizzare la ratio della normativa mirante al contenimento della spesa pubblica. Va da
se che l’effettuazione di lavoro straordinario in posti di servizio che per loro natura non
lo richiedono si configurerebbe come uno spreco inammissibile di risorse.
Al Signor Provveditore Regionale (dr Giuseppe MARTONE), la presente, è diretta per
opportuna e doverosa notizia e per quanto di propria competenza.
In attesa cortese ed urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.
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Casa Circondariale di Lucera – Lavoro Straordinario personale di Polizia Penitenziaria. Art. 1 comma 476, Legge N° 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) “Procedimento di Recupero”
Signor Direttore, Signor Commissario,
come noto alle SS.VV. con lettera circolare 19 gennaio 2015 n° 0018368, è stato disposto di procedere al recupero delle somme corrisposte, negli anni 2012 e 2013, a titolo di lavoro straordinario, reso oltre le 36 ore settimanali dal dipendente che, per sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, è stato richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale, così dando esecuzione a quanto disposto dall’art. 1 comma 476 della Legge di stabilità 2014.
A tal proposito, ciascuna Autorità Dirigente è stata chiamata a valutare/applicare una delle procedure che realizzi o arrechi il minor disagio possibile per il personale debitore.
Si è appreso, che prioritariamente presso codesta Direzione si sta attuando la
procedura della compensazione, con l’ammontare dovuto per prestazioni di lavoro
straordinario rese dal dipendente e non remunerate.
Tuttavia, si è venuto a conoscenza, che presso codesta Direzione, personale di
Polizia Penitenziaria impiegato in posti di servizio c.d. a carica fissa o Uffici starebbe
effettuando prestazioni di lavoro straordinario, senza il previsto “Provvedimento
Motivato di cui all’art. 10 comma 1 AQN”, ma al solo fine di poter adempiere al
“Procedimento di Recupero”, senza che il servizio/ impiego, necessiti o richieda la
necessità di far ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
Per quanto detto, fermo restando l’applicazione della procedura che realizzi minor
disagio per il personale debitore, si richiamano le previsioni di cui all’art. 10 comma 1 e
5(a) AQN, il quale prevede che:
Possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro
straordinario per assicurare il continuo, regolare svolgimento delle attività
Istituzionali. Dette prestazioni debbono comunque mantenere carattere
residuale nell’organizzazione del lavoro e se ne debba far ricorso solo ed
esclusivamente per sopravvenute esigenze dell’Amministrazione, e non. per
bisogni/necessità soggettive e personali del dipendente.
Inoltre criterio fondamentale per la determinazione delle prestazioni di lavoro
straordinario, è quello di garantire l’Ordine, la Sicurezza e la Disciplina nella
struttura Penitenziaria.
Ciò stante, questa Organizzazione Sindacale, ritiene che le prestazioni di “Lavoro
Straordinario”, devono essere effettuate nel posto di servizio/impiego ove necessiti
all’Amministrazione (previo provvedimento motivato), pertanto, si invita codesta A.D. voler
valutare altra possibilità di impiego a svolgere prestazioni di lavoro straordinario per
quel nucleo di personale che svolge servizio di Ufficio e deve tuttora adempiere alle
procedure di recupero. Ciò in ragione del fatto che solo in questo modo di giungerebbe a
realizzare la ratio della normativa mirante al contenimento della spesa pubblica. Va da
se che l’effettuazione di lavoro straordinario in posti di servizio che per loro natura non
lo richiedono si configurerebbe come uno spreco inammissibile di risorse.
Al Signor Provveditore Regionale (dr Giuseppe MARTONE), la presente, è diretta per
opportuna e doverosa notizia e per quanto di propria competenza.
In attesa cortese ed urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.
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