Egr. Sig. Provveditore,
in primo luogo, il Si.N.A.P.Pe ritiene che l’azione amministrativa adottata dalla
Direzione della Casa Circondariale di Messina nei confronti del Personale di
Polizia Penitenziaria debba essere equo e trasparente, affinché siano garantiti sia
il principio di democrazia, che il rispetto delle prerogative sindacali, questo per
l’importante ruolo che le rappresentanze sindacali hanno e per il lavoro che con
impegno e coscienza svolgono a tutela del Personale di Polizia Penitenziaria con i
quali condividiamo ogni giorno problemi, fatica e delusione ma anche i successi.
Purtroppo, ancora una volta, alla scrivente O.S. non resta che prendere atto della
sorprendente superficialità dimostrata dalla Direzione della Casa Circondariale di
Messina nei riscontri forniti a questa Organizzazione Sindacale, la quale
nonostante abbia specificato e segnalata in modo puntuale e circostanziato le
rimostranze del personale, la stessa ritiene di non applicare quanto previsto
dalle normative vigenti.
Fatta questa breve premessa, in qualità di Segretario Nazionale del Si.N.A.P.Pe,
ritiene opportuno, quanto urgente, lamentare l’illegittimità del comportamento
posto in essere dal Direttore Vicario della Casa Circondariale di Messina, per non
aver applicato correttamente quanto stabilito dal P.I.R. ART.7 PAGINA 6 PUNTO
10. , nonchè la mancata applicazione dell’ A.Q.N. ART. 2 e 4, di cui all’oggetto.
VIOLAZIONI ACCERTATE
Nella nota della SEGRETRIA NAZIONALE Si.N.A.P.Pe PROT:N° 134/2016 del 03
SETTEMBRE 2016, si chiedeva all’Autorità Dirigente di Messina, l’applicazione del P.I. R.,
di cui all’art. 7 pagina 6 punto 10 di cui all’oggetto, in quanto dalla nota C.C. MESSINA
Prot. n 015548 del 04 AGOSTO 2016 , trasmessa alle OO.SS., non si evince di avere
adottato le procedure previste nel P.I.R., con la logica conseguenza che in mancato
rispetto di detta procedura, determina la nullità del provvedimento di assegnazione.
In data 05 settembre 2016, l’Autorità Dirigente di Messina, con nota prot.n.° 017140/S,
riscontrava la missiva Si.N.A.P.Pe prot.n 134/2016, del 03 SETTEMBRE 2016.
Orbene,dal riscontro fornito, non si possono condividere le motivazioni contenute al
primo capoverso, nella parte in cui l’Autorità Dirigente fa riferimento normativo al P.I.R.
art. 12 comma 3. Infatti, tale motivazione, è pretestuosa e priva di fondamento
giuridico, in quanto detto articolo recita^ Entro 120 giorni dall’approvazione del
seguente P.I.R., le parti si incontrano per iniziare e concludere i lavori di
revisione del P.I.L Locale, e nulla ha che vedere con l’applicazione dell’Art. 7
pagine 6 puto 10 del P.I.R.
Questa O.S., invece condivide le motivazioni contenute in detto documento, di
cui al secondo capoverso, ove l’Autorità Dirigente recita ^atteso poi lo stato di
agitazione Locale e Regionale proclamato da codesta O.S., gli incontri del 13 e
14 settembre sono stati rinviati a data da destinarsi^.
Infatti, questa O.S. , non riesce a comprendere il comportamento tenuto
dell’autorità dirigente in merito alla vertenza, in quanto, da un lato
riconosce le procedure del raffreddamento dei conflitti con la
conseguenziale e correlata impossibilitata allo stato di adottare alcuna
iniziativa di carattere organizzativo e/o sindacale in attesa dell’esito
della predetta procedura che si dovrà tenere presso gli uffici preposti ai
sensi dell’ART. 8 DEL D.Lgs. n.195/95, SOSTITUITO DALL’ART.. 6 del
D.Lgs. n.129/2000^, con la conseguenza che le riunioni sindacali già
fissate in sede sono rimandate a data da destinarsi, dall’altro lato non
sospende le procedure di mobilità inerenti alla graduatoria N.T.P., di cui
risulta essere la materia del contendere, nella quale ha indotto questa
O.S., ha proclamare lo stato di agitazione Locale Regionale, con richiesta
dell’attivazione delle procedure del raffreddamento dei conflitti.
Appare pleonastico rammentare alle autorità in indirizzo, che tali prassi
è stata già affrontata e consolidata precedentemente da questa O.S.,
proprio in merito a quanto esposto in narrativa. Infatti, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria Ufficio del Vice Capo del Dipartimento
con nota prot. GDAP-0384924 2013 del 12 dicembre 2013, e
successivamente nota P.R.A.P.,prot.n.108817-OR/III del 13 dicembre
2013, riconoscono l’esatta applicazione delle normative previste in
materia invocata da questa O.S., di cui art. 2 e 4 A.Q.N., nonché quanto
previsto dell’ART. 8 DEL D.Lgs. n.195/95, SOSTITUITO DALL’ART.. 6 del
D.Lgs. n.129/2000^
PERTANTO
Tutto ciò in narrativa
INVITA E DIFFIDA
Il Direttore pro termpore della Casa Circondariale di Messina, a voler
revocare le procedure di mobilità degli N.T.P., nel riconoscere ed
applicare quanto previsto dall’Art. 2 e 4 dell’A.Q.N., il P.I.R. Art 7 comma
10, le direttive D.A.P. prot. GDAP-0384924 2013 del 12 dicembre 2013, e
successivamente nota P.R.A.P.,prot.n.108817-OR/III del 13 dicembre
2013,nonché quanto previsto dell’ART. 8 DEL D.Lgs. n.195/95,
SOSTITUITO DALL’ART.. 6 del D.Lgs. n.129/2000^
· Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia
pro tempore, in persona del Dott. Gianfranco De Gesu, come diretto
responsabile a volersi assicurare che il Direttore della Casa Circondariale di
Messina provveda alla revoca del decreto di cui sopra, intervenendo
direttamente in tal senso, qualora ciò non dovesse avvenire, ed attenersi
nel rispettare le direttive e normative sopra citate.
CON AVVERTIMENTO
che in difetto o nel caso di insoddisfacente accoglimento delle istanze del
Si.N.A.P.Pe, quest’ultimo provvederà a tutelare i propri diritti nelle sedi
competenti giudiziarie.
Il presente atto ha valore di costituzione in mora.
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CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA – Violazioni
Egr. Sig. Provveditore,
in primo luogo, il Si.N.A.P.Pe ritiene che l’azione amministrativa adottata dalla
Direzione della Casa Circondariale di Messina nei confronti del Personale di
Polizia Penitenziaria debba essere equo e trasparente, affinché siano garantiti sia
il principio di democrazia, che il rispetto delle prerogative sindacali, questo per
l’importante ruolo che le rappresentanze sindacali hanno e per il lavoro che con
impegno e coscienza svolgono a tutela del Personale di Polizia Penitenziaria con i
quali condividiamo ogni giorno problemi, fatica e delusione ma anche i successi.
Purtroppo, ancora una volta, alla scrivente O.S. non resta che prendere atto della
sorprendente superficialità dimostrata dalla Direzione della Casa Circondariale di
Messina nei riscontri forniti a questa Organizzazione Sindacale, la quale
nonostante abbia specificato e segnalata in modo puntuale e circostanziato le
rimostranze del personale, la stessa ritiene di non applicare quanto previsto
dalle normative vigenti.
Fatta questa breve premessa, in qualità di Segretario Nazionale del Si.N.A.P.Pe,
ritiene opportuno, quanto urgente, lamentare l’illegittimità del comportamento
posto in essere dal Direttore Vicario della Casa Circondariale di Messina, per non
aver applicato correttamente quanto stabilito dal P.I.R. ART.7 PAGINA 6 PUNTO
10. , nonchè la mancata applicazione dell’ A.Q.N. ART. 2 e 4, di cui all’oggetto.
VIOLAZIONI ACCERTATE
Nella nota della SEGRETRIA NAZIONALE Si.N.A.P.Pe PROT:N° 134/2016 del 03
SETTEMBRE 2016, si chiedeva all’Autorità Dirigente di Messina, l’applicazione del P.I. R.,
di cui all’art. 7 pagina 6 punto 10 di cui all’oggetto, in quanto dalla nota C.C. MESSINA
Prot. n 015548 del 04 AGOSTO 2016 , trasmessa alle OO.SS., non si evince di avere
adottato le procedure previste nel P.I.R., con la logica conseguenza che in mancato
rispetto di detta procedura, determina la nullità del provvedimento di assegnazione.
In data 05 settembre 2016, l’Autorità Dirigente di Messina, con nota prot.n.° 017140/S,
riscontrava la missiva Si.N.A.P.Pe prot.n 134/2016, del 03 SETTEMBRE 2016.
Orbene,dal riscontro fornito, non si possono condividere le motivazioni contenute al
primo capoverso, nella parte in cui l’Autorità Dirigente fa riferimento normativo al P.I.R.
art. 12 comma 3. Infatti, tale motivazione, è pretestuosa e priva di fondamento
giuridico, in quanto detto articolo recita^ Entro 120 giorni dall’approvazione del
seguente P.I.R., le parti si incontrano per iniziare e concludere i lavori di
revisione del P.I.L Locale, e nulla ha che vedere con l’applicazione dell’Art. 7
pagine 6 puto 10 del P.I.R.
Questa O.S., invece condivide le motivazioni contenute in detto documento, di
cui al secondo capoverso, ove l’Autorità Dirigente recita ^atteso poi lo stato di
agitazione Locale e Regionale proclamato da codesta O.S., gli incontri del 13 e
14 settembre sono stati rinviati a data da destinarsi^.
Infatti, questa O.S. , non riesce a comprendere il comportamento tenuto
dell’autorità dirigente in merito alla vertenza, in quanto, da un lato
riconosce le procedure del raffreddamento dei conflitti con la
conseguenziale e correlata impossibilitata allo stato di adottare alcuna
iniziativa di carattere organizzativo e/o sindacale in attesa dell’esito
della predetta procedura che si dovrà tenere presso gli uffici preposti ai
sensi dell’ART. 8 DEL D.Lgs. n.195/95, SOSTITUITO DALL’ART.. 6 del
D.Lgs. n.129/2000^, con la conseguenza che le riunioni sindacali già
fissate in sede sono rimandate a data da destinarsi, dall’altro lato non
sospende le procedure di mobilità inerenti alla graduatoria N.T.P., di cui
risulta essere la materia del contendere, nella quale ha indotto questa
O.S., ha proclamare lo stato di agitazione Locale Regionale, con richiesta
dell’attivazione delle procedure del raffreddamento dei conflitti.
Appare pleonastico rammentare alle autorità in indirizzo, che tali prassi
è stata già affrontata e consolidata precedentemente da questa O.S.,
proprio in merito a quanto esposto in narrativa. Infatti, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria Ufficio del Vice Capo del Dipartimento
con nota prot. GDAP-0384924 2013 del 12 dicembre 2013, e
successivamente nota P.R.A.P.,prot.n.108817-OR/III del 13 dicembre
2013, riconoscono l’esatta applicazione delle normative previste in
materia invocata da questa O.S., di cui art. 2 e 4 A.Q.N., nonché quanto
previsto dell’ART. 8 DEL D.Lgs. n.195/95, SOSTITUITO DALL’ART.. 6 del
D.Lgs. n.129/2000^
PERTANTO
Tutto ciò in narrativa
INVITA E DIFFIDA
Il Direttore pro termpore della Casa Circondariale di Messina, a voler
revocare le procedure di mobilità degli N.T.P., nel riconoscere ed
applicare quanto previsto dall’Art. 2 e 4 dell’A.Q.N., il P.I.R. Art 7 comma
10, le direttive D.A.P. prot. GDAP-0384924 2013 del 12 dicembre 2013, e
successivamente nota P.R.A.P.,prot.n.108817-OR/III del 13 dicembre
2013,nonché quanto previsto dell’ART. 8 DEL D.Lgs. n.195/95,
SOSTITUITO DALL’ART.. 6 del D.Lgs. n.129/2000^
· Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia
pro tempore, in persona del Dott. Gianfranco De Gesu, come diretto
responsabile a volersi assicurare che il Direttore della Casa Circondariale di
Messina provveda alla revoca del decreto di cui sopra, intervenendo
direttamente in tal senso, qualora ciò non dovesse avvenire, ed attenersi
nel rispettare le direttive e normative sopra citate.
CON AVVERTIMENTO
che in difetto o nel caso di insoddisfacente accoglimento delle istanze del
Si.N.A.P.Pe, quest’ultimo provvederà a tutelare i propri diritti nelle sedi
competenti giudiziarie.
Il presente atto ha valore di costituzione in mora.
CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA – Violazioni
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