Facendo riferimento alla sua nota prot. n° 11650 del 28 Luglio c.a., inerente la sostituzione
di una unità di Polizia Penitenziaria che non avrebbe superato il periodo di prova che il
terzultimo capoverso dell’art. 17 del PIL della CC di Piacenza fissa in mesi quattro, in
attuazione di quanto analogamente disposto dall’art. 16 comma 10 del Protocollo d’Intesa
Regionale, questa Segreteria Regionale ha appreso che l’unità in questione risulta essere il
nostro Segretario Provinciale, OMISSIS, nella sua veste di assistente del Corpo di
Polizia Penitenziaria.
La decisione di codesta Direzione appare grave, illegittima e ingiustificata per le
motivazioni di seguito enumerate:
1. ai sensi dell’art. 16 comma 10 del Protocollo d’Intesa Regionale, l’assegnazione
definitiva ad un qualsiasi incarico è subordinata ad un periodo di prova fissato in
mesi quattro, che il nostro Segretario Provinciale ha ampiamente superato essendo
entrato nell’ottavo mese di permanenza presso l’ufficio matricola. Pertanto la tardiva
relazione predisposta dall’ex responsabile dell’Ufficio in questione che fa riferimento a
gravi fatti di servizio che se fossero veri (cosa di cui dubitiamo per la quasi totalità di
quanto relazionato, potendo dimostrare, prove alla mano, che trattasi di fatti
realmente accaduti, ma che solo uno di essi è in parte riferibile al ns rappresentante
sindacale), avrebbero dovuto necessariamente portare quel Responsabile a chiedere
l’immediato allontanamento del poliziotto in questione, al fine di non creare ulteriore
nocumento all’andamento dell’ufficio. Invece, l’interessato è stato immediatamente
(dopo nemmeno una ventina di giorni) impiegato – da solo – nel servizio pomeridiano
(con scarcerazioni, nuovi giunti ed ulteriori particolari incombenze da adempiere), a
riprova della fiducia che tutto l’ufficio ha da subito riposto nei suoi confronti, non
facendo inoltre mai mancare la propria disponibilità a venire incontro alle improvvise
esigenze di servizio, come dimostrato dalle circa 15 ore di media mensile di lavoro
straordinario effettuato, tranne in una singola circostanza in cui lo stesso aveva
un’indifferibile impegno familiare noto a tutti, che puntualmente veniva citata nella
suddetta relazione del responsabile della Matricola come unico caso concreto (perché
non ve ne sono altri) per dimostrare “un atteggiamento poco dedito ad apprendere
quanto occorre fare presso l’ufficio”. Appare oltremodo singolare che, oltre alle
capacità dimostrate nella mansione specifica, siano messe in discussione qualità
giudicate OTTIMALI nell’ultimo rapporto informativo;
2. superato il periodo di prova di 4 mesi, che ha la funzione di consentire una sufficiente
valutazione del lavoratore, per il quale non è prevista, per ovvi motivi, alcuna proroga,
le uniche motivazioni per cui un addetto può essere sostituito sono quelle previste
dall’art. 16 comma 4 del PIR;
3. avendo maturato il diritto alla permanenza nel suo attuale posto di servizio, a seguito
del superamento del periodo di prova di 4 mesi, il nostro Segretario Provinciale non
poteva essere più rimosso dall’incarico anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 6
comma 2. dell’Accordo Quadro Nazionale del 24 marzo 2004, che prevede che
“nell’ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la
struttura o la singola Direzione, il trasferimento dei dirigenti sindacali, che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle OO.SS.
rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in un Ufficio o
Servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo N.O. delle OO.SS. di appartenenza”. Allo stesso modo la Corte di Cassazione – Sez. Unite – con
sentenza n.2359 del 9 febbraio 2015 ha confermato che “la norma contrattuale (articolo
6. comma 2, A.Q.N) è … inequivoca nello statuire che il suddetto previo nulla osta è
comunque richiesto (anche) nell’ambito della medesima località sede di servizio, ogni
qual volta venga disposto il trasferimento di un dirigente sindacale in un Ufficio o
Servizio diverso da quello di assegnazione’’.
Pertanto, potendosi rilevare nell’emanazione del provvedimento di cui alla nota prot. n°
11650 del 28 Luglio c.a. gravi vizi di legittimità, per la violazione delle norme pattizie (AQN,
PIR e PIL) inerenti la tutela del dirigente sindacale e la durata del periodo di prova
propedeutico all’assegnazione definitiva in uno dei posti di servizio di cui all’art. 9 co. 2
dell’AQN, si chiede l’immediata cessazione della condotta censurata e la reintegrazione del
sindacalista nelle mansioni precedentemente assegnategli.
In caso contrario, ci si riserva di chiedere al Provveditore che legge per conoscenza
l’attivazione della Commissione Arbitrale Regionale in virtù di precedenti favorevoli delibere
inerenti casi analoghi, nonché di valutare l’esistenza dei presupposti che legittimano un
eventuale giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro per la violazione dell’articolo 28 dello Statuto
dei Lavoratori (Legge 300/1970).
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CASA CIRCONDARIALE DI PIACENZA – Gravissima violazione norme contrattuali e prerogative sindacali
Facendo riferimento alla sua nota prot. n° 11650 del 28 Luglio c.a., inerente la sostituzione
di una unità di Polizia Penitenziaria che non avrebbe superato il periodo di prova che il
terzultimo capoverso dell’art. 17 del PIL della CC di Piacenza fissa in mesi quattro, in
attuazione di quanto analogamente disposto dall’art. 16 comma 10 del Protocollo d’Intesa
Regionale, questa Segreteria Regionale ha appreso che l’unità in questione risulta essere il
nostro Segretario Provinciale, OMISSIS, nella sua veste di assistente del Corpo di
Polizia Penitenziaria.
La decisione di codesta Direzione appare grave, illegittima e ingiustificata per le
motivazioni di seguito enumerate:
1. ai sensi dell’art. 16 comma 10 del Protocollo d’Intesa Regionale, l’assegnazione
definitiva ad un qualsiasi incarico è subordinata ad un periodo di prova fissato in
mesi quattro, che il nostro Segretario Provinciale ha ampiamente superato essendo
entrato nell’ottavo mese di permanenza presso l’ufficio matricola. Pertanto la tardiva
relazione predisposta dall’ex responsabile dell’Ufficio in questione che fa riferimento a
gravi fatti di servizio che se fossero veri (cosa di cui dubitiamo per la quasi totalità di
quanto relazionato, potendo dimostrare, prove alla mano, che trattasi di fatti
realmente accaduti, ma che solo uno di essi è in parte riferibile al ns rappresentante
sindacale), avrebbero dovuto necessariamente portare quel Responsabile a chiedere
l’immediato allontanamento del poliziotto in questione, al fine di non creare ulteriore
nocumento all’andamento dell’ufficio. Invece, l’interessato è stato immediatamente
(dopo nemmeno una ventina di giorni) impiegato – da solo – nel servizio pomeridiano
(con scarcerazioni, nuovi giunti ed ulteriori particolari incombenze da adempiere), a
riprova della fiducia che tutto l’ufficio ha da subito riposto nei suoi confronti, non
facendo inoltre mai mancare la propria disponibilità a venire incontro alle improvvise
esigenze di servizio, come dimostrato dalle circa 15 ore di media mensile di lavoro
straordinario effettuato, tranne in una singola circostanza in cui lo stesso aveva
un’indifferibile impegno familiare noto a tutti, che puntualmente veniva citata nella
suddetta relazione del responsabile della Matricola come unico caso concreto (perché
non ve ne sono altri) per dimostrare “un atteggiamento poco dedito ad apprendere
quanto occorre fare presso l’ufficio”. Appare oltremodo singolare che, oltre alle
capacità dimostrate nella mansione specifica, siano messe in discussione qualità
giudicate OTTIMALI nell’ultimo rapporto informativo;
2. superato il periodo di prova di 4 mesi, che ha la funzione di consentire una sufficiente
valutazione del lavoratore, per il quale non è prevista, per ovvi motivi, alcuna proroga,
le uniche motivazioni per cui un addetto può essere sostituito sono quelle previste
dall’art. 16 comma 4 del PIR;
3. avendo maturato il diritto alla permanenza nel suo attuale posto di servizio, a seguito
del superamento del periodo di prova di 4 mesi, il nostro Segretario Provinciale non
poteva essere più rimosso dall’incarico anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 6
comma 2. dell’Accordo Quadro Nazionale del 24 marzo 2004, che prevede che
“nell’ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la
struttura o la singola Direzione, il trasferimento dei dirigenti sindacali, che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle OO.SS.
rappresentative sul piano nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in un Ufficio o
Servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo N.O. delle OO.SS. di appartenenza”. Allo stesso modo la Corte di Cassazione – Sez. Unite – con
sentenza n.2359 del 9 febbraio 2015 ha confermato che “la norma contrattuale (articolo
6. comma 2, A.Q.N) è … inequivoca nello statuire che il suddetto previo nulla osta è
comunque richiesto (anche) nell’ambito della medesima località sede di servizio, ogni
qual volta venga disposto il trasferimento di un dirigente sindacale in un Ufficio o
Servizio diverso da quello di assegnazione’’.
Pertanto, potendosi rilevare nell’emanazione del provvedimento di cui alla nota prot. n°
11650 del 28 Luglio c.a. gravi vizi di legittimità, per la violazione delle norme pattizie (AQN,
PIR e PIL) inerenti la tutela del dirigente sindacale e la durata del periodo di prova
propedeutico all’assegnazione definitiva in uno dei posti di servizio di cui all’art. 9 co. 2
dell’AQN, si chiede l’immediata cessazione della condotta censurata e la reintegrazione del
sindacalista nelle mansioni precedentemente assegnategli.
In caso contrario, ci si riserva di chiedere al Provveditore che legge per conoscenza
l’attivazione della Commissione Arbitrale Regionale in virtù di precedenti favorevoli delibere
inerenti casi analoghi, nonché di valutare l’esistenza dei presupposti che legittimano un
eventuale giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro per la violazione dell’articolo 28 dello Statuto
dei Lavoratori (Legge 300/1970).
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