ancora una volta una delegazione SiNAPPe ha dovuto effettuare un controllo sui modelli 14/A e brogliacci relativi ai servizio del personale, al fine di rispondere alle numerose lamentele ricevute da questo in merito alle disparità di trattamento ricevute. Ahinoi, le rimostranze per lo più sono state confermate, motivo per cui si chiede un decisivo intervento da parte di codesto Superiore Ufficio. Ultimamente l’ufficio servizi ha dichiarato di non poter accettare le diverse richieste del personale, per attuare precipuamente quanto disposto dall’A.N.Q., ma successivamente al controllo suddetto, si può affermare con certezza che il predetto Accordo viene ripetutamente violato, ai danni del lavoratore:
– innanzi tutto è stato riscontrato che durante il periodo natalizio, nonostante fosse stata disposta la programmazione di 2 superfestivi lavorati (25 e 26 oppure il 1° ed il 6), qualche unità ne ha lavorato solo uno (nello specifico il 26); ed ancora la disposizione superiore consentiva di unire ai 2 superfestivi liberi, al massimo ulteriori 2 giorni di congedo ordinario, cosa questa rispettata da tutti tranne che da un’unica carica fissa, alla quale sono stati concessi ben 5 giorni aggiuntivi, senza che ve ne fosse particolare esigenza, creando una forte disparità col restante personale.
– I rientri mensili delle cariche fisse non vengono sempre espletati secondo le disposizioni: risulta infatti che un’addetta all’ufficio servizi regolarmente svolga in ufficio, anziché presso la sezione detentiva, il rientro festivo spettante, chiedendo puntualmente di smontare 2 ore prima del termine (richiesta sempre accettata a discapito di altre colleghe che presentano stessa richiesta).
– nonostante le diverse sollecitazioni, l’esposizione del programmato mensile non rispetta le tempistiche normativamente previste (tranne sporadici ed isolati casi, come ad esempio per il mese attuale) – violazione art.8 comma 7 “il foglio di servizio (…) deve essere predisposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente e deve essere esposto, per l’intera durata della vigenza, nell’apposito albo (…)”.
– Si è rilevato che sovente, senza che ve ne sia richiesta specifica, al turno serale 15.00/23.00 segue un giorno di riposo – violazione art. 8 comma 14 “le giornate di assenza a vario titolo (…) non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00 del giorno precedente”
– sebbene fosse stato già evidenziato in più note dalla scrivente Segreteria Regionale l’anomala programmazione di turni esclusivamente pomeridiani o mattutini per determinate unità, tale irregolarità è stata riscontrata nuovamente per una poliziotta che, pare, pur non avendo prodotto istanza specifica espleta solo turni pomeridiani; ci si chiede dunque a cosa si debba tale particolare trattamento che evidentemente non viene riservato a tutte – violazione art.9 comma 1 “in tutti i servizi (…) il personale maschile e quello femminile deve essere impiegato secondo il principio di uguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali”
– La programmazione dei turni notturni in alcuni casi supera il tetto mensile stabilito, arrivando addirittura a 7/8 notti – violazione art.9 comma 3 lett. a) “per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito” e comma 6 lett. a) “per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati: turni notturni eccedenti il limite stabilito e comunque, non superiori a sei turni mensili”.
– In data 25 gennaio u.s. il turno 7.00/15.00 di Sorveglianza Generale non è stato programmato (!) e nonostante la presenza in servizio di ben 7 sottufficiali, tale compito è stato affidato ad un Assistente Capo Coordinatore.
– Sempre in Sorveglianza Generale continua ad accavallarsi il turno 15.00/23.00 con il 19.00/07.00, con inutile sperpero di ore e ben 6 ore di lavoro straordinario.
– La mancata regolare programmazione del servizio di Sorveglianza Generale ha originato l’espletamento di 3 turni notturni consecutivi (28, 29 e 30 gennaio u.s.) a carico di un sottufficiale, resosi necessariamente disponibile stante l’errata pianificazione – violazione art.9 comma 3 lett. a) “per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito” ed art. 8 comma 14 “al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale”.
– L’anomala programmazione del servizio (addirittura pomeridiano) per il personale posto in mobilità nazionale, nell’ultima giornata utile per la presentazione presso l’Istituto di destinazione (28/02/2018) o la concessione del ROL per distanze superiori ai 500 km – violazione art.11 comma 2 “il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente (…)”. Inoltre è noto che la giornata impiegata per il viaggio, debitamente accompagnata dal foglio di marcia, viene considerata a tutti gli effetti giornata lavorativa.
Con l’Ordine di Servizio 49/17 dell’11/09/2017 la Direzione della CCSF Rebibbia, impartiva regole precise alle quali il personale avrebbe dovuto attenersi per la “partecipazione” alla programmazione dei servizi; in particolare garantiva la facoltà di scegliere 4 turni per esigenze personali e la possibilità di indicare i 4 riposi
mensili, nonché richiedere la fruizione del congedo ordinario nelle giornate
prescelte (partecipando così, come testualmente affermato nella nota prot.
23822/EE28 del 10/10/17 a firma della dott.ssa Del GROSSO, alla programmazione di oltre metà del mese). Purtroppo però nulla di ciò appare essere attuato. Il personale infatti, dopo aver indicato le scelte all’ufficio servizi, nella maggior parte dei casi non si trova confermata alcuna della date indicate. Inoltre, per ciò che attiene lo smaltimento del congedo ordinario arretrato, fissato un termine entro il quale va usufruito, viene programmato d’ufficio senza rispettare il volere degli interessati (che pur si attengono al termine dato!).
– Seppur non specificatamente espresso dall’A.N.Q. (e laddove non vi fosse esplicita richiesta), è doveroso che a seguito del turno 18.00/24.00 in caso di piantonamento ospedaliero, trascorrano almeno 8 ore per il servizio successivo. Capita sovente infatti che la stessa unità sia comandata di servizio 18/24 e 6/12, non avendo così il tempo materiale minimo per il recupero psico-fisico; è facile intuire invero che tra il tempo di rientrare in sede, raggiungere la propria abitazione e poi fare il percorso inverso la mattina, a seconda dei casi, avanzino solo 3 o 4 ore di riposo effettivo.
– Infine viene lamentato il fatto che un vincitore di interpello relativo alla mobilità interna, anziché assumere servizio presso il posto ambito, contro la propria volontà è stato assegnato di supporto presso un altro posto di servizio. Tale modus operandi viola inoltre l’art.8 comma 1 lett. b) del Protocollo di intesa sui criteri per la mobilità del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria Provveditorato regionale Lazio Abruzzo e Molise m_dg. DAPPR20. 14/06/17 .0047665.U che cita “il provvedimento urgente deve essere notificato alle OO.SS. entro e non oltre 7 giorni dalla sua efficacia unitamente al bando di interpello per i medesimi posti di servizio da eseguirsi entro 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento urgente (…)”
E’ superfluo evidenziare quanto fin qui riportato sia palesemente irregolare ed alimenti quotidianamente tensione e demotivazione tra i dipendenti, che vivono sulla propria pelle continue disparità di trattamento. Si chiede pertanto un sollecito e definitivo intervento capace di risolvere le tante lamentele riportate, facenti per lo più capo ad un unico ufficio, supervisionando sull’esatta applicazione della normativa di riferimento.
CASA CIRCONDARIALE DI ROMA REBIBBIA FEMMINILE – esito controllo modelli 14/A e brogliacci – palesi anomalie
Egregio Provveditore,
ancora una volta una delegazione SiNAPPe ha dovuto effettuare un controllo sui modelli 14/A e brogliacci relativi ai servizio del personale, al fine di rispondere alle numerose lamentele ricevute da questo in merito alle disparità di trattamento ricevute. Ahinoi, le rimostranze per lo più sono state confermate, motivo per cui si chiede un decisivo intervento da parte di codesto Superiore Ufficio. Ultimamente l’ufficio servizi ha dichiarato di non poter accettare le diverse richieste del personale, per attuare precipuamente quanto disposto dall’A.N.Q., ma successivamente al controllo suddetto, si può affermare con certezza che il predetto Accordo viene ripetutamente violato, ai danni del lavoratore:
– innanzi tutto è stato riscontrato che durante il periodo natalizio, nonostante fosse stata disposta la programmazione di 2 superfestivi lavorati (25 e 26 oppure il 1° ed il 6), qualche unità ne ha lavorato solo uno (nello specifico il 26); ed ancora la disposizione superiore consentiva di unire ai 2 superfestivi liberi, al massimo ulteriori 2 giorni di congedo ordinario, cosa questa rispettata da tutti tranne che da un’unica carica fissa, alla quale sono stati concessi ben 5 giorni aggiuntivi, senza che ve ne fosse particolare esigenza, creando una forte disparità col restante personale.
– I rientri mensili delle cariche fisse non vengono sempre espletati secondo le disposizioni: risulta infatti che un’addetta all’ufficio servizi regolarmente svolga in ufficio, anziché presso la sezione detentiva, il rientro festivo spettante, chiedendo puntualmente di smontare 2 ore prima del termine (richiesta sempre accettata a discapito di altre colleghe che presentano stessa richiesta).
– nonostante le diverse sollecitazioni, l’esposizione del programmato mensile non rispetta le tempistiche normativamente previste (tranne sporadici ed isolati casi, come ad esempio per il mese attuale) – violazione art.8 comma 7 “il foglio di servizio (…) deve essere predisposto almeno 7 giorni prima della fine del mese precedente e deve essere esposto, per l’intera durata della vigenza, nell’apposito albo (…)”.
– Si è rilevato che sovente, senza che ve ne sia richiesta specifica, al turno serale 15.00/23.00 segue un giorno di riposo – violazione art. 8 comma 14 “le giornate di assenza a vario titolo (…) non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00 del giorno precedente”
– sebbene fosse stato già evidenziato in più note dalla scrivente Segreteria Regionale l’anomala programmazione di turni esclusivamente pomeridiani o mattutini per determinate unità, tale irregolarità è stata riscontrata nuovamente per una poliziotta che, pare, pur non avendo prodotto istanza specifica espleta solo turni pomeridiani; ci si chiede dunque a cosa si debba tale particolare trattamento che evidentemente non viene riservato a tutte – violazione art.9 comma 1 “in tutti i servizi (…) il personale maschile e quello femminile deve essere impiegato secondo il principio di uguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali”
– La programmazione dei turni notturni in alcuni casi supera il tetto mensile stabilito, arrivando addirittura a 7/8 notti – violazione art.9 comma 3 lett. a) “per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito” e comma 6 lett. a) “per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati: turni notturni eccedenti il limite stabilito e comunque, non superiori a sei turni mensili”.
– In data 25 gennaio u.s. il turno 7.00/15.00 di Sorveglianza Generale non è stato programmato (!) e nonostante la presenza in servizio di ben 7 sottufficiali, tale compito è stato affidato ad un Assistente Capo Coordinatore.
– Sempre in Sorveglianza Generale continua ad accavallarsi il turno 15.00/23.00 con il 19.00/07.00, con inutile sperpero di ore e ben 6 ore di lavoro straordinario.
– La mancata regolare programmazione del servizio di Sorveglianza Generale ha originato l’espletamento di 3 turni notturni consecutivi (28, 29 e 30 gennaio u.s.) a carico di un sottufficiale, resosi necessariamente disponibile stante l’errata pianificazione – violazione art.9 comma 3 lett. a) “per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito” ed art. 8 comma 14 “al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale”.
– L’anomala programmazione del servizio (addirittura pomeridiano) per il personale posto in mobilità nazionale, nell’ultima giornata utile per la presentazione presso l’Istituto di destinazione (28/02/2018) o la concessione del ROL per distanze superiori ai 500 km – violazione art.11 comma 2 “il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente (…)”. Inoltre è noto che la giornata impiegata per il viaggio, debitamente accompagnata dal foglio di marcia, viene considerata a tutti gli effetti giornata lavorativa.
Con l’Ordine di Servizio 49/17 dell’11/09/2017 la Direzione della CCSF Rebibbia, impartiva regole precise alle quali il personale avrebbe dovuto attenersi per la “partecipazione” alla programmazione dei servizi; in particolare garantiva la facoltà di scegliere 4 turni per esigenze personali e la possibilità di indicare i 4 riposi
mensili, nonché richiedere la fruizione del congedo ordinario nelle giornate
prescelte (partecipando così, come testualmente affermato nella nota prot.
23822/EE28 del 10/10/17 a firma della dott.ssa Del GROSSO, alla programmazione di oltre metà del mese). Purtroppo però nulla di ciò appare essere attuato. Il personale infatti, dopo aver indicato le scelte all’ufficio servizi, nella maggior parte dei casi non si trova confermata alcuna della date indicate. Inoltre, per ciò che attiene lo smaltimento del congedo ordinario arretrato, fissato un termine entro il quale va usufruito, viene programmato d’ufficio senza rispettare il volere degli interessati (che pur si attengono al termine dato!).
– Seppur non specificatamente espresso dall’A.N.Q. (e laddove non vi fosse esplicita richiesta), è doveroso che a seguito del turno 18.00/24.00 in caso di piantonamento ospedaliero, trascorrano almeno 8 ore per il servizio successivo. Capita sovente infatti che la stessa unità sia comandata di servizio 18/24 e 6/12, non avendo così il tempo materiale minimo per il recupero psico-fisico; è facile intuire invero che tra il tempo di rientrare in sede, raggiungere la propria abitazione e poi fare il percorso inverso la mattina, a seconda dei casi, avanzino solo 3 o 4 ore di riposo effettivo.
– Infine viene lamentato il fatto che un vincitore di interpello relativo alla mobilità interna, anziché assumere servizio presso il posto ambito, contro la propria volontà è stato assegnato di supporto presso un altro posto di servizio. Tale modus operandi viola inoltre l’art.8 comma 1 lett. b) del Protocollo di intesa sui criteri per la mobilità del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria Provveditorato regionale Lazio Abruzzo e Molise m_dg. DAPPR20. 14/06/17 .0047665.U che cita “il provvedimento urgente deve essere notificato alle OO.SS. entro e non oltre 7 giorni dalla sua efficacia unitamente al bando di interpello per i medesimi posti di servizio da eseguirsi entro 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento urgente (…)”
E’ superfluo evidenziare quanto fin qui riportato sia palesemente irregolare ed alimenti quotidianamente tensione e demotivazione tra i dipendenti, che vivono sulla propria pelle continue disparità di trattamento. Si chiede pertanto un sollecito e definitivo intervento capace di risolvere le tante lamentele riportate, facenti per lo più capo ad un unico ufficio, supervisionando sull’esatta applicazione della normativa di riferimento.
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