Egregio Direttore,
In data 04 e 14 maggio 2016, l’Autorità Dirigente con nota Prot. n. 591
trasmetteva informazione preventiva alle OO.SS., di categoria, correlata da
una convocazione del 18 maggio 2016, al fine di effettuare un esame
congiunto, con ordine del giorno ^Piano Ferie Estivo personale Polizia
Penitenziaria-anno 2016 ed interpello rotazione anno 2016 ^.
Dalla lettura del verbale del 18 maggio 2016, le OO.SS. Si.N.A.P.Pe,
UIL,CISL,USPP,CNPP, chiedevano all’Autorità Dirigente l’applicazione della rotazione di tutti i posti di servizio dell’istituto, da come previsto dall’A.Q.N.
art.9., del P.I.R. art.7., e dell’accordo locale siglato in data 11 febbraio 2014.
Le OO.SS., SAPPe, OSAPP,CGIL, contrariamente a quanto concordato in
data 11 febbraio 2014, chiedevano all’Amministrazione Locale di non effettuare
nessuna mobilità interna, con la mera motivazione che in atto, in sede
regionale si dovrà discutere il nuovo P.I.R., e pertanto tale mobilità poteva
essere inficiata dalle future variazioni che potrebbero essere cambiate in
futuro.
La parte pubblica si esprimeva a favore di quanto rappresentato dalle
OO.SS.,SAPPe ,OSAPP,CGIL, con la mera attenuante che le stesse
rappresentavano a livello Nazionale il 50,11% a discapito delle altre OO.SS.,
che rappresentano il 49,89%,e comunque in merito alla mobilità si attenderà il
nuovo P.I.R.
Entrando nel merito della controversia, si lamenta il comportamento, tenuto
dall’Autorità Dirigente nell’intera vicenda.
Vorremo portare a conoscenza l’Autorità Dirigente, che il P.I.R., alla data
odierna è vigente, e comunque un Accordo locale, non sovrasta un accordo
regionale come quello del P.I.R., che può essere solamente modificato nella
sede regionale con tutte le parti contraenti già firmatarie e da come previsto
dal D.P.R. 164/2002 art .30 nella parte in cui recita: che sulle materie di A.Q,N.
P.I.R. le Amministrazioni devono applicare la normativa derivante dei
precedenti accordi fino a quanto non intervengano i successivi, e come
sostenuto dalle delibere della Commissione di Garanzia n. 2 e 7., Prot.n GDAPPu
0170268 del 17 maggio 2016.
Difatti, tale decisione contrasta con l’A.Q.N. art. 9., pari opportunità nel posto
di lavoro e sviluppo professionale.
Infatti, dalle dichiarazioni dell’Autorità Dirigente, inerente alla decisione
intrapresa, che passa la decisione del SAPPe, OSAPP, CGIL, in quanto
maggiormente rappresentativi, è doveroso precisare che in tale incontro
era solamente finalizzato ad un esame congiunto e non ad una
contrattazione, pertanto tale motivazione non trova nessun
fondamento giuridico, anzi dalla delibera della commissione di
garanzia Prot.n.008697/UOR del 12 marzo 2009, si legge: l’Autorità
Dirigente, ove necessario deve ricorrere ad un’intensa attività
mediatoria, quanto più larga e flessibile possibile, affinchè gli accordi
decentrati siano condivisi non solo dalle O.O.SS.maggiormente
rappresentative a livello nazionale, ma anche di quelle rappresentative
a livello locale: ciò in considerazione del fatto che un accordo
eventualmente non sottoscritto da queste ultime, determinerebbe di
fatto, la difficoltà di gestione riconducibile all’applicazione di un
accordo non condiviso dalla maggioranza dei lavoratori dell’unità
produttiva di riferimento. Per quanto sopra,si invita l’Autorità Dirigente a dare immediata
esecuzione alla mobilità interna ordinaria, dando pedissequa e
tempestiva attuazione all’accordo locale del 11 febbraio 2014,
attenendosi alle disposizioni compendiate in narrativa.
Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la
Sicilia pro tempore, in persona del Dott. Gianfranco De Gesu, a volersi
assicurare che il Direttore della C.C. Siracusa si adoperi a quanto
richiesto da questa OS., intervenendo direttamente in tal senso,
qualora ciò non dovesse avvenire.
Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.
Distinti Saluti.
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CASA CIRCONDARIALE DI SIRACUSA – Riunione sindacale del 18 maggio 2016 – Mancata mobilità interna
Egregio Direttore,
In data 04 e 14 maggio 2016, l’Autorità Dirigente con nota Prot. n. 591
trasmetteva informazione preventiva alle OO.SS., di categoria, correlata da
una convocazione del 18 maggio 2016, al fine di effettuare un esame
congiunto, con ordine del giorno ^Piano Ferie Estivo personale Polizia
Penitenziaria-anno 2016 ed interpello rotazione anno 2016 ^.
Dalla lettura del verbale del 18 maggio 2016, le OO.SS. Si.N.A.P.Pe,
UIL,CISL,USPP,CNPP, chiedevano all’Autorità Dirigente l’applicazione della rotazione di tutti i posti di servizio dell’istituto, da come previsto dall’A.Q.N.
art.9., del P.I.R. art.7., e dell’accordo locale siglato in data 11 febbraio 2014.
Le OO.SS., SAPPe, OSAPP,CGIL, contrariamente a quanto concordato in
data 11 febbraio 2014, chiedevano all’Amministrazione Locale di non effettuare
nessuna mobilità interna, con la mera motivazione che in atto, in sede
regionale si dovrà discutere il nuovo P.I.R., e pertanto tale mobilità poteva
essere inficiata dalle future variazioni che potrebbero essere cambiate in
futuro.
La parte pubblica si esprimeva a favore di quanto rappresentato dalle
OO.SS.,SAPPe ,OSAPP,CGIL, con la mera attenuante che le stesse
rappresentavano a livello Nazionale il 50,11% a discapito delle altre OO.SS.,
che rappresentano il 49,89%,e comunque in merito alla mobilità si attenderà il
nuovo P.I.R.
Entrando nel merito della controversia, si lamenta il comportamento, tenuto
dall’Autorità Dirigente nell’intera vicenda.
Vorremo portare a conoscenza l’Autorità Dirigente, che il P.I.R., alla data
odierna è vigente, e comunque un Accordo locale, non sovrasta un accordo
regionale come quello del P.I.R., che può essere solamente modificato nella
sede regionale con tutte le parti contraenti già firmatarie e da come previsto
dal D.P.R. 164/2002 art .30 nella parte in cui recita: che sulle materie di A.Q,N.
P.I.R. le Amministrazioni devono applicare la normativa derivante dei
precedenti accordi fino a quanto non intervengano i successivi, e come
sostenuto dalle delibere della Commissione di Garanzia n. 2 e 7., Prot.n GDAPPu
0170268 del 17 maggio 2016.
Difatti, tale decisione contrasta con l’A.Q.N. art. 9., pari opportunità nel posto
di lavoro e sviluppo professionale.
Infatti, dalle dichiarazioni dell’Autorità Dirigente, inerente alla decisione
intrapresa, che passa la decisione del SAPPe, OSAPP, CGIL, in quanto
maggiormente rappresentativi, è doveroso precisare che in tale incontro
era solamente finalizzato ad un esame congiunto e non ad una
contrattazione, pertanto tale motivazione non trova nessun
fondamento giuridico, anzi dalla delibera della commissione di
garanzia Prot.n.008697/UOR del 12 marzo 2009, si legge: l’Autorità
Dirigente, ove necessario deve ricorrere ad un’intensa attività
mediatoria, quanto più larga e flessibile possibile, affinchè gli accordi
decentrati siano condivisi non solo dalle O.O.SS.maggiormente
rappresentative a livello nazionale, ma anche di quelle rappresentative
a livello locale: ciò in considerazione del fatto che un accordo
eventualmente non sottoscritto da queste ultime, determinerebbe di
fatto, la difficoltà di gestione riconducibile all’applicazione di un
accordo non condiviso dalla maggioranza dei lavoratori dell’unità
produttiva di riferimento. Per quanto sopra,si invita l’Autorità Dirigente a dare immediata
esecuzione alla mobilità interna ordinaria, dando pedissequa e
tempestiva attuazione all’accordo locale del 11 febbraio 2014,
attenendosi alle disposizioni compendiate in narrativa.
Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la
Sicilia pro tempore, in persona del Dott. Gianfranco De Gesu, a volersi
assicurare che il Direttore della C.C. Siracusa si adoperi a quanto
richiesto da questa OS., intervenendo direttamente in tal senso,
qualora ciò non dovesse avvenire.
Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.
Distinti Saluti.
CASA CIRCONDARIALE DI SIRACUSA – Riunione sindacale del 18 maggio 2016 – Mancata mobilità interna
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