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CASA CIRCONDARIALE ROMA REBIBBIA FEMMINILE – Utilizzo monitor

Aprile 3, 2017 Sinappe 0 Comments

Egregia Dottoressa, ai sensi dell’articolo 18 del DPR 395/1995, è onere del datore di lavoro assumere tutte quelle iniziative dirette a prevenire infortuni per i dipendenti ed assicurare salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro. Tale norma di portata generale, trova il proprio recepimento nelle previsioni di cui all’articolo 16 del vigente AQN che, ai fini dell’attuazione della precitata norma contrattuale, richiama le disposizioni di cui al decreto legislativo 626/1994 così come modificato dal decreto legislativo 81/08, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Dalla lettura del secondo comma dell’articolo 16 AQN, emerge che tanto il DAP, tanto il DGCM, si impegnano in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro e a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l’incolumità del personale, riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego. A fronte di questo quadro normativo e degli obblighi contrattuali ricadenti in capo al datore di lavoro, si deve segnalare una anomalia che pare registrarsi nel penitenziario da Lei diretto. Come è noto, in tema di mansioni che prevedano l’utilizzo prolungato di videoterminali (e/o il controllo di telecamere attraverso il sistema di video sorveglianza), l’articolo 175 del Decreto Legislativo 81/08 prevede per il personale addetto, pause di 15 minuti ogni due ore di lavoro continuativo o in alternativa, una rotazione su più mansioni (purché non comportino un ulteriore affaticamento per la vista e la colonna vertebrale), oppure la suddivisione dei compiti tra più operatori, in modo da rendere più vario il contenuto del lavoro. Previsione che si è resa opportuna perché è accertato che, con il passare del tempo, tale tipologia di mansione può essere causa per l’operatore di insorgenza di problemi alla vista o alla colonna vertebrale.

Le modalità e la durata delle interruzioni, per altro, possono divergere da quelle stabilite
(più frequenti e/o più lunghe), qualora il medico competente ne ravvisi la necessità per il
dipendente.
Previsioni che, unitamente alla sottoposizione agli accertamenti sanitari previsti con
cadenza biennale (per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età) o
quinquennale (nei casi residuali), valgono di fatto concretamente a salvaguardare l’incolumità del
lavoratore attraverso un meccanismo di prevenzione e controllo.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, verificata la fondatezza della doglianza, si esorta
codesto datore di lavoro ad un esatto adempimento delle previsioni di cui al quadro normativo
innanzi richiamato.
Si resta dunque in attesa di conoscere i correttivi che saranno attuati nel merito e le
iniziative fino ad oggi messe in campo, per rispondere ai dettami dell’articolo 18 DPR 395/95, con
particolare riferimento alla tipologia di servizio richiamata in oggetto.

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