Egregio Provveditore, PREMESSO che la scrivente Organizzazione Sindacale,con nota Si.N.A.P.Pe Prot.n.45/SEGNAZ del 10/05/2019 priva di riscontro, di cui si allega alla presente, ha da tempo rappresentato alla Direzione della Casa di Reclusione Calogero Di Bona Palermo, il comportamento improprio assunto dalla stessa, nel non dare definizione alle procedure delle graduatoria con l’emanazione del provvedimento di assegnazione del vincitori dei posti di servizio Ufficio servizi Agenti e Buca Pranzi, da come disposta dall’Autorità Dirigente, con la nota del 29/03/2019 , ove comunicava alle OO.SS., l’emanazione dell’interpello straordinario Questa Sigla Sindacale lamenta la violazione del P.I.R. art. 7 , e P.I.L art. 6. Punti 1- 2-3- perpetrata dalla Direzione della Casa Circondariale di Agrigento, relativa alla mobilità interna, che prevede venga messa in atto per tutti i posti di servizio delle “cariche fisse”. La Direzione del penitenziario in oggetto, in data 14 maggio u.s., comunicava alle OO.SS., una informazione preventiva inerente ad una nuova organizzazione del lavoro della suddetta struttura ,mostrando un progetto lacunoso, deficitario e difforme a quanto previsto dall’A.Q.N. , P.I.R e P.I.L, e il D.P.R. 164/2002, nonché la Legge 395/1990 e le disposizioni DAP e PRAP in materia di gestione elle risorse umane, che non soltanto andrebbero a ledere i diritti del personale di Polizia Penitenziaria, ma andrebbero a compromettere la sicurezza dell’istituto. Nello specifico momentaneamente, vogliamo solamente soffermarci nella parte in cui l’amministrazione Locale comunica alle OO.SS., che non darà corso all’Interpello straordinario per l’inserimento di una unità di personale di polizia penitenziaria presso l’ufficio servizi Agenti , in quanto a suo dire, propone il sevizio decentrato nelle sezioni detentive, nonché il recupero di una unità di polizia penitenziaria nel predetto posto di servizio. E’ doveroso precisare che detto progetto è stato attuato in via sperimentale presso il predetto Istituto, nella quale ha avuto esito negativo per la forte carenza di organico nel ruolo Agenti Assistenti, come accertato in sede di contrattazione decentrata, che ha indotto l’Amministrazione Locale a ricorrere a ripristinare il servizio presso l’Ufficio servizi Agenti . Ancora, si rappresenta che l’organico di personale nel ruolo Agenti /Assistenti in servizio presso l’istituto sopra citato, durante questi ultimi anni è diminuito notevolmente, dove nel mese di Luglio 2019,ha indotto l‘Amministrazione Locale a comunicare alle OO.SS., che non poteva essere garantito il programmato mensile, e pertanto, non si riesce a comprendere come l’Amministrazione Locale propone il servizio decentrato nelle sezioni detentive, anche in virtù della nuova apertura della Sesta Sezione detentiva. Nel puntualizzare che detta procedura contrasta con l’A.Q.N. art. 9 (PARI OPPORTUNITA’ PROFESSIONALE NEL POSTO DI LAVORO), con l’art. 7. Del P.I.R. e dell’art. 6 punti 1e2 del P.I.L nella parte in cui prevede : LA PROCEDURA DELL’INTERPELLO, DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, DEVE ESAURIRSI NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI. ENTRO I 15 SUCCESSIVI DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA LA DIREZIONE EMANA IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE AL POSTO DI SERVIZIO DEL VINCITORE O DEI VINCITORI DELL’INTERPELLO. Altresì, l’art. 6 punto 1 del P.I.L prevede che la mobilità si indenterà soddisfatta nel caso in cui all’interno del periodo di rotazione stabilito per quel posto di servizio (ad esempio 3 anni) ci siano stati avvicendamenti di nuovo personale (o sua domanda o d’ufficio ) ; diversamente, uscirà quell’unità che ricopre quel posto di servizio con maggiore anzianità. Che il comportamento del Direttore della Casa di Reclusione di Palermo ha di fatto violato le disposizioni di cui dell’ Art. 30 del D.P.R. n°164 18.6.2002 che come è noto testualmente determina (Proroga di efficacia degli accordi) nella parte in cui recita che sulle materie oggetto di accordo quadro nazionale e contrattazione decentrata le amministrazioni devono applicare la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi, e vorrà convenire La S.V. che come è stato opportunamente osservato, si tratta di una disposizione (art. 30 D.P.R. 164/2002) che mira chiaramente a garantire l’efficacia degli accordi pattizi conclusi durante una consultazione decentrata. Violazione A.Q.N. art. 3,ove recita: L’accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie. È chiaro che questo fondamentale principio non è stato rispettato dalla Parte Pubblica, che pur essendo pienamente consapevole di essere in presenze di violazioni degli accordi locali, in attività relativa alla organizzazione del lavoro, non ha rispettato gli obblighi relativi in merito agli accordi, violando l’art. 28 dello statuto dei lavoratori. Che le decisioni unilaterali della Direzione della Casa di Reclusione di Palermo di fatto, oltre ad essere chiaramente lesive delle prerogative sindacali, ledono i diritti e gli interessi legittimi degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso tale Istituto.
PERTANTO: CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo con le proprie determinazioni di fatto permette che situazioni evidentemente illegittime possano sussistere nell’ambito della organizzazione del lavoro e della mobilità interna per il personale di Polizia Penitenziaria in seno a tale istituto. CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo, nel non dare le proprie determinazioni in merito alle richieste del Si.N.A.P.Pe, non ha fornito nessuna motivazione valida, in violazione espressa dell’obbligo di motivazioni degli atti amministrativi, per le ragioni di cui alla narrativa. CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo con le proprie decisioni unilaterali ha apertamente violato le disposizioni cui all’art.30 del D.P.R. 164/2002, in materia di accordi sindacali per le ragioni di cui alla narrativa) . Tutto ciò premesso e considerato
CHIEDE: Al Provveditore Regionale di accertare l’ illegittimità della missiva Prot. N° 443.COM del 14/05/2013, per le ragioni di cui alla premessa.
Di ORDINARE alla Direzione della Casa di Reclusione di Palermo, in persona del Direttore pro tempore, in persona del Dott.ssa Re Giovanna, di adeguare le proprie decisioni a rispetto delle normative in materia di contrattazione con le Organizzazioni Sindacale, con particolare riferimento in materia di organizzazione del lavoro.
Si comunica che questa O.S., non potrà partecipare all’incontro del 20/05/2019 in quanto impegnata nei lavori del consiglio Nazionale Si.N.A.P.Pe organizzato dalla Segreteria Generale e che termineranno il 30 maggio 2019.
Si rappresenta che se le istanze del Si.N.A.P.Pe non troveranno i dovuti riscontri positivi , nostro malgrado saremo costretti ad attivare la commissione Arbitrale Regionale, nonché proclamare lo stato di Agitazione Locale, con l’interruzione delle trattative in sede Locale e manifestazione di protesta.
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CASA DI RECLUSIONE “CALOGERO DI BONA” PALERMO – Violazioni accordi sindacali
Egregio Provveditore,
PREMESSO che la scrivente Organizzazione Sindacale,con nota Si.N.A.P.Pe Prot.n.45/SEGNAZ del 10/05/2019 priva di riscontro, di cui si allega alla presente, ha da tempo rappresentato alla Direzione della Casa di Reclusione Calogero Di Bona Palermo, il comportamento improprio assunto dalla stessa, nel non dare definizione alle procedure delle graduatoria con l’emanazione del provvedimento di assegnazione del vincitori dei posti di servizio Ufficio servizi Agenti e Buca Pranzi, da come disposta dall’Autorità Dirigente, con la nota del 29/03/2019 , ove comunicava alle OO.SS., l’emanazione dell’interpello straordinario
Questa Sigla Sindacale lamenta la violazione del P.I.R. art. 7 , e P.I.L art. 6. Punti 1- 2-3- perpetrata dalla Direzione della Casa Circondariale di Agrigento, relativa alla mobilità interna, che prevede venga messa in atto per tutti i posti di servizio delle “cariche fisse”.
La Direzione del penitenziario in oggetto, in data 14 maggio u.s., comunicava alle OO.SS., una informazione preventiva inerente ad una nuova organizzazione del lavoro della suddetta struttura ,mostrando un progetto lacunoso, deficitario e difforme a quanto previsto dall’A.Q.N. , P.I.R e P.I.L, e il D.P.R. 164/2002, nonché la Legge 395/1990 e le disposizioni DAP e PRAP in materia di gestione elle risorse umane, che non soltanto andrebbero a ledere i diritti del personale di Polizia Penitenziaria, ma andrebbero a compromettere la sicurezza dell’istituto.
Nello specifico momentaneamente, vogliamo solamente soffermarci nella parte in cui l’amministrazione Locale comunica alle OO.SS., che non darà corso all’Interpello straordinario per l’inserimento di una unità di personale di polizia penitenziaria presso l’ufficio servizi Agenti , in quanto a suo dire, propone il sevizio decentrato nelle sezioni detentive, nonché il recupero di una unità di polizia penitenziaria nel predetto posto di servizio.
E’ doveroso precisare che detto progetto è stato attuato in via sperimentale presso il predetto Istituto, nella quale ha avuto esito negativo per la forte carenza di organico nel ruolo Agenti Assistenti, come accertato in sede di contrattazione decentrata, che ha indotto l’Amministrazione Locale a ricorrere a ripristinare il servizio presso l’Ufficio servizi Agenti .
Ancora, si rappresenta che l’organico di personale nel ruolo Agenti /Assistenti in servizio presso l’istituto sopra citato, durante questi ultimi anni è diminuito notevolmente, dove nel mese di Luglio 2019,ha indotto l‘Amministrazione Locale a comunicare alle OO.SS., che non poteva essere garantito il programmato mensile, e pertanto, non si riesce a comprendere come l’Amministrazione Locale propone il servizio decentrato nelle sezioni detentive, anche in virtù della nuova apertura della Sesta Sezione detentiva.
Nel puntualizzare che detta procedura contrasta con l’A.Q.N. art. 9 (PARI OPPORTUNITA’ PROFESSIONALE NEL POSTO DI LAVORO), con l’art. 7. Del P.I.R. e dell’art. 6 punti 1e2 del P.I.L nella parte in cui prevede : LA PROCEDURA DELL’INTERPELLO, DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, DEVE ESAURIRSI NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI. ENTRO I 15 SUCCESSIVI DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA LA DIREZIONE EMANA IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE AL POSTO DI SERVIZIO DEL VINCITORE O DEI VINCITORI DELL’INTERPELLO.
Altresì, l’art. 6 punto 1 del P.I.L prevede che la mobilità si indenterà soddisfatta nel caso in cui all’interno del periodo di rotazione stabilito per
quel posto di servizio (ad esempio 3 anni) ci siano stati avvicendamenti di nuovo personale (o sua domanda o d’ufficio ) ; diversamente, uscirà quell’unità che ricopre quel posto di servizio con maggiore anzianità.
Che il comportamento del Direttore della Casa di Reclusione di Palermo ha di fatto violato le disposizioni di cui dell’ Art. 30 del D.P.R. n°164 18.6.2002 che come è noto testualmente determina (Proroga di efficacia degli accordi) nella parte in cui recita che sulle materie oggetto di accordo quadro nazionale e contrattazione decentrata le amministrazioni devono applicare la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi, e vorrà convenire La S.V. che come è stato opportunamente osservato, si tratta di una disposizione (art. 30 D.P.R. 164/2002) che mira chiaramente a garantire l’efficacia degli accordi pattizi
conclusi durante una consultazione decentrata. Violazione A.Q.N. art. 3,ove recita: L’accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.
È chiaro che questo fondamentale principio non è stato rispettato dalla Parte Pubblica, che pur essendo pienamente consapevole di essere in presenze di violazioni degli accordi locali, in attività relativa alla organizzazione del lavoro, non ha rispettato gli obblighi relativi in merito agli accordi, violando l’art. 28 dello statuto dei lavoratori.
Che le decisioni unilaterali della Direzione della Casa di Reclusione di Palermo di fatto, oltre ad essere chiaramente lesive delle prerogative sindacali, ledono i diritti e gli interessi legittimi degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso tale Istituto.
PERTANTO:
CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo con le proprie determinazioni di fatto permette che situazioni evidentemente illegittime possano sussistere nell’ambito della organizzazione del lavoro e della mobilità interna per il personale di Polizia Penitenziaria in seno a tale istituto.
CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo, nel non dare le proprie determinazioni in merito alle richieste del Si.N.A.P.Pe, non ha fornito nessuna motivazione valida, in violazione espressa dell’obbligo di motivazioni degli atti amministrativi, per le ragioni di cui alla narrativa.
CONSIDERATO: Che il Direttore della Casa di Reclusione di Palermo con le proprie decisioni unilaterali ha apertamente violato le disposizioni cui all’art.30 del D.P.R. 164/2002, in materia di accordi sindacali per le ragioni di cui alla narrativa) . Tutto ciò premesso e considerato
CHIEDE:
Al Provveditore Regionale di accertare l’ illegittimità della missiva Prot. N° 443.COM del 14/05/2013, per le ragioni di cui alla premessa.
Di ORDINARE alla Direzione della Casa di Reclusione di Palermo, in persona del Direttore pro tempore, in persona del Dott.ssa Re Giovanna, di adeguare le proprie decisioni a rispetto delle normative in materia di contrattazione con le Organizzazioni Sindacale, con particolare riferimento in materia di organizzazione del lavoro.
Si comunica che questa O.S., non potrà partecipare all’incontro del 20/05/2019 in quanto impegnata nei lavori del consiglio Nazionale Si.N.A.P.Pe organizzato dalla Segreteria Generale e che termineranno il 30 maggio 2019.
Si rappresenta che se le istanze del Si.N.A.P.Pe non troveranno i dovuti riscontri positivi , nostro malgrado saremo costretti ad attivare la commissione Arbitrale Regionale, nonché proclamare lo stato di Agitazione Locale, con l’interruzione delle trattative in sede Locale e manifestazione di protesta.
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