Come avevamo già segnalato nel corso nell’ultimo incontro sindacale,
continuano ad arrivare segnalazioni in merito alla difforme interpretazione
della normativa di riferimento in ordine a quanto in oggetto.
Difatti, abbiamo constatato come anche in occasione della giornata del
25 Aprile presso la cd portineria è stato impiegato un’unità maschile di pol.
pen., mentre al cancello interno, nei cui pressi transitano i detenuti della
struttura, un’agente donna. La programmazione di tali turni di servizio non
sarebbe, tra l’altro, derivata da un’improvvisa ed imprevedibile esigenza di
servizio, ma da una scelta ponderata e rilevabile già dal modello 14/a.
La questione come si saprà è già stata affrontata con nota GDAP-
0171933/2009, pertanto in assenza di uno specifico intervento legislativo a
modifica dell’art. 6 comma 2 della legge 15 dicembre 1990, nr. 395, crediamo non possa risolversi che nel rispetto della causa ostativa contenuta in quella norma.
Anche il Capo del Personale del DGM in data 21/01/2014, con nota prot. n° 2051 che riscontrava analogo quesito dell’O.S. CGIL, nel riportare quanto in merito comunicato dall’allora Direzione dell’IPM di Bologna, riconosceva la validità dell’art. 6 comma 2 della legge 15 dicembre 1990, nr. 395, assicurando che il personale femminile “viene utilizzato quasi esclusivamente presso la portineria dell’istituto” e solo “in alcune poche occasioni, dovute a
contingente carenza di personale, è stato anche utilizzato presso la cd
seconda porta, in conformità con quello che è previsto all’art.6, comma 2, della L.395/90, giacché il suddetto posto di servizio non è allocato presso la sezione detentiva”.
Da ciò possono evincersi due considerazioni, l’una relativa alla
possibilità di derogare alla norma di riferimento solo per comprovate esigenze di servizio dovute a contingente carenza di personale e non già nella programmazione del servizio di cui al mod. 14/a e l’altra inerente il posto di servizio a cui assegnare il personale femminile in caso di gravi ed indifferibili esigenze di servizio che può essere solo la cd seconda porta.
In considerazione di quanto sopra, siamo a chiederLe di voler disporre il rispetto dell’art. 6 comma 2 della legge 15 dicembre 1990, nr. 395, circa l’impiego del personale femminile del Corpo.
In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono Distinti saluti.
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CGM Bologna – impiego del personale femminile presso l’IPM di Bologna
Come avevamo già segnalato nel corso nell’ultimo incontro sindacale,
continuano ad arrivare segnalazioni in merito alla difforme interpretazione
della normativa di riferimento in ordine a quanto in oggetto.
Difatti, abbiamo constatato come anche in occasione della giornata del
25 Aprile presso la cd portineria è stato impiegato un’unità maschile di pol.
pen., mentre al cancello interno, nei cui pressi transitano i detenuti della
struttura, un’agente donna. La programmazione di tali turni di servizio non
sarebbe, tra l’altro, derivata da un’improvvisa ed imprevedibile esigenza di
servizio, ma da una scelta ponderata e rilevabile già dal modello 14/a.
La questione come si saprà è già stata affrontata con nota GDAP-
0171933/2009, pertanto in assenza di uno specifico intervento legislativo a
modifica dell’art. 6 comma 2 della legge 15 dicembre 1990, nr. 395, crediamo non possa risolversi che nel rispetto della causa ostativa contenuta in quella norma.
Anche il Capo del Personale del DGM in data 21/01/2014, con nota prot. n° 2051 che riscontrava analogo quesito dell’O.S. CGIL, nel riportare quanto in merito comunicato dall’allora Direzione dell’IPM di Bologna, riconosceva la validità dell’art. 6 comma 2 della legge 15 dicembre 1990, nr. 395, assicurando che il personale femminile “viene utilizzato quasi esclusivamente presso la portineria dell’istituto” e solo “in alcune poche occasioni, dovute a
contingente carenza di personale, è stato anche utilizzato presso la cd
seconda porta, in conformità con quello che è previsto all’art.6, comma 2, della L.395/90, giacché il suddetto posto di servizio non è allocato presso la sezione detentiva”.
Da ciò possono evincersi due considerazioni, l’una relativa alla
possibilità di derogare alla norma di riferimento solo per comprovate esigenze di servizio dovute a contingente carenza di personale e non già nella programmazione del servizio di cui al mod. 14/a e l’altra inerente il posto di servizio a cui assegnare il personale femminile in caso di gravi ed indifferibili esigenze di servizio che può essere solo la cd seconda porta.
In considerazione di quanto sopra, siamo a chiederLe di voler disporre il rispetto dell’art. 6 comma 2 della legge 15 dicembre 1990, nr. 395, circa l’impiego del personale femminile del Corpo.
In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono Distinti saluti.
CGM Bologna – impiego del personale femminile presso l’IPM di Bologna
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