Circolare 22 luglio 2020 n. 36/89/6139 recante “Aggressioni al personale – linee di intervento” – riflessioni in merito all’integrazione con circolare 3691/6141
Ill.mi in indirizzo, La questione che questa Segreteria Generale vuole portare alla Vostra attenzione riguarda la recente Circolare emanata in appendice a quella del luglio 2020 – richiamata nell’oggetto – riguardante interventi che si possono porre in essere in seguito al verificarsi di episodi di aggressioni da parte della popolazione detenuta a danno del personale di Polizia Penitenziaria. Sicuramente appresi i contenuti, sotto gli aspetti di pianificazione ai vari livelli in caso di intervento, rivolte ad eventi che possano mettere a rischio la sicurezza dell’istituto nonché dei colleghi coinvolti, non sarà certamente sfuggito che – nella circolare del 2020 – al punto 2.1. “trasferimenti e regime di sorveglianza particolare” si prevede una sorta di snellimento delle procedure per la richiesta di trasferimento ai sensi dell’art. 42 OP per quei detenuti che si rendessero responsabili di gravi condotte in grado di minare l’ordine e la sicurezza dell’istituto rendendosi responsabili di aggressioni consumate ai danni del personale operante. Il tutto – si precisa al secondo capoverso del paragrafo in esame – con la dovuta celerità onde evitare “eventuali ritardi che (…) rischiano di creare pericolosi strascichi e (..) alimentare nuove criticità”. La circolare in esame ha come obiettivo – come dalla stessa espressamente citato in premessa – “di evitare la diffusione negli istituti di un (…) clima di impunità (…)”. A distanza di alcuni mesi dalla sua emanazione, non ci è chiaro quale sia l’intento di questa ulteriore “raccomandazione” riguardante i trasferimenti di cui sopra. Già nella circolare del 2020, a nostro sommesso avviso, era chiaro il ricorso alla richiesta di trasferimento ai casi strettamente rispondenti nei criteri enunciati all’interno del corpo del testo della circolare del 2020. Inoltre già a luglio scorso era in atto lo stato di pandemia – anche se ancora non ne erano stati ben delineati i contorni di possibili ondate di ritorno – per cui quest’ulteriore richiamo ai casi di limitazione ai “casi di particolare gravità non altrimenti compensabili alla luce della direttiva citata” non sembra aver apportato particolari novità sul piano interpretativo. Anzi, diremo di più; dal luglio scorso abbiamo fatto passi da giganti sul fronte gestione del virus attraverso l’effettuazione su larga scala di tamponi, e l’immissione sul mercato dei primi vaccini che, su larga scala, si sta somministrando alla popolazione. Pertanto oggi si ritiene che, rispetto a luglio scorso, si possa invece attuare un piano che tenga conto di interventi sul fronte trasferimenti più pregnante invece che contenitivo; sempre ovviamente mettendo in atto tutti i protocolli sanitari del caso.
Utilizziamo i cookie per assicurarti di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
Circolare 22 luglio 2020 n. 36/89/6139 recante “Aggressioni al personale – linee di intervento” – riflessioni in merito all’integrazione con circolare 3691/6141
Ill.mi in indirizzo,
La questione che questa Segreteria Generale vuole portare alla Vostra attenzione riguarda la recente Circolare emanata in appendice a quella del luglio 2020 – richiamata nell’oggetto – riguardante interventi che si possono porre in essere in seguito al verificarsi di episodi di aggressioni da parte della popolazione detenuta a danno del personale di Polizia Penitenziaria.
Sicuramente appresi i contenuti, sotto gli aspetti di pianificazione ai vari livelli in caso di intervento, rivolte ad eventi che possano mettere a rischio la sicurezza dell’istituto nonché dei colleghi coinvolti, non sarà certamente sfuggito che – nella circolare del 2020 – al punto 2.1. “trasferimenti e regime di sorveglianza particolare” si prevede una sorta di snellimento delle procedure per la richiesta di trasferimento ai sensi dell’art. 42 OP per quei detenuti che si rendessero responsabili di gravi condotte in grado di minare l’ordine e la sicurezza dell’istituto rendendosi responsabili di aggressioni consumate ai danni del personale operante. Il tutto – si precisa al secondo capoverso del paragrafo in esame – con la dovuta celerità onde evitare “eventuali ritardi che (…) rischiano di creare pericolosi strascichi e (..) alimentare nuove criticità”. La circolare in esame ha come obiettivo – come dalla stessa espressamente citato in premessa – “di evitare la diffusione negli istituti di un (…) clima di impunità (…)”.
A distanza di alcuni mesi dalla sua emanazione, non ci è chiaro quale sia l’intento di questa ulteriore “raccomandazione” riguardante i trasferimenti di cui sopra. Già nella circolare del 2020, a nostro sommesso avviso, era chiaro il ricorso alla richiesta di trasferimento ai casi strettamente rispondenti nei criteri enunciati all’interno del corpo del
testo della circolare del 2020. Inoltre già a luglio scorso era in atto lo stato di pandemia – anche se ancora non ne erano stati ben delineati i contorni di possibili ondate di ritorno – per cui quest’ulteriore richiamo ai casi di limitazione ai “casi di particolare gravità non altrimenti compensabili alla luce della direttiva citata” non sembra aver apportato particolari novità sul piano interpretativo. Anzi, diremo di più; dal luglio scorso abbiamo fatto passi da giganti sul fronte gestione del virus attraverso l’effettuazione su larga scala di tamponi, e
l’immissione sul mercato dei primi vaccini che, su larga scala, si sta somministrando alla popolazione. Pertanto oggi si ritiene che, rispetto a luglio scorso, si possa invece attuare un piano che tenga conto di interventi sul fronte trasferimenti più pregnante invece che contenitivo; sempre ovviamente mettendo in atto tutti i protocolli sanitari del caso.
Cerca
Categorie
Ultimi articoli inseriti
Calendario