Egregio Direttore Generale, Con la nota del 27 maggio 2022 la S.V., in replica alla nostra missiva n. 440/S.G. dello scorso 18 maggio, ha ribadito che “ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 443/92, il personale che abbia partecipato alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2, del bando di concorso, non dovrà sostenere le prove di efficienza fisica né essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali”. Circostanza che il Suo Ufficio ha rimarcato con la nota n. 0215063 del 01 Giugno 2022 asserendo, nel comunicare la pubblicazione dei risultati della prova preliminare del concorso de quo, che “i candidati che hanno superato la prova preliminare, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per l’aliquota riservata al personale interno in possesso dei prescritti requisiti, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica”. Dalla lettura dell’articolo 86 del decreto legislativo richiamato in premessa non si evince alcun distinguo in ragione all’aliquota di appartenenza. Difatti, “i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, …(…)…sono invitati a sottoporsi, salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria…(…)…, alla visita medica ((alle prove di efficienza fisica))…” Benché il testo del decreto in esame sia stato ampiamente riformulato per le modifiche legislative del recente passato l’articolo 86 resta sostanzialmente immutato.
Concorso per 411 vice ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria – RICHIESTA ULTERIORI CHIARIMENTI
Egregio Direttore Generale,
Con la nota del 27 maggio 2022 la S.V., in replica alla nostra missiva n. 440/S.G. dello scorso 18 maggio, ha ribadito che “ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 443/92, il personale che abbia partecipato alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2, del bando di concorso, non dovrà sostenere le prove di efficienza fisica né essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali”. Circostanza che il Suo Ufficio ha rimarcato con la nota n. 0215063 del 01 Giugno 2022 asserendo, nel comunicare la pubblicazione dei risultati della prova preliminare del concorso de quo, che “i candidati che hanno superato la prova preliminare, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per l’aliquota riservata al personale interno in possesso dei prescritti requisiti, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica”. Dalla lettura dell’articolo 86 del decreto legislativo richiamato in premessa non si evince alcun distinguo in ragione all’aliquota di appartenenza. Difatti, “i candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, …(…)…sono invitati a sottoporsi, salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria…(…)…, alla visita medica ((alle prove di efficienza fisica))…” Benché il testo del decreto in esame sia stato ampiamente riformulato per le modifiche legislative del recente passato l’articolo 86 resta sostanzialmente immutato.
Cerca
Categorie
Ultimi articoli inseriti
Calendario