Egr. Direttore Generale, con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall’Amministrazione Penitenziaria avverso la decisione del TAR Toscana n. 000775/2012 relativo al trattamento economico da corrispondere al dipendente che voglia beneficiare del congedo parentale, in caso di parto gemellare. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuta infondata la restrittiva interpretazione data dall’Amministrazione Penitenziaria in forza della quale il trattamento economico intero (disciplina derogatoria rispetto a quella generale) spetti nella misura complessiva di 45 giorni e non già nella medesima misura per ogni nato dal parto gemellare o plurimo. Aderendo all’interpretazione (immotivatamente) restrittiva di cui sopra, il personale di polizia penitenziaria che ha fruito di congedo parentale, in caso di parto gemellare, si è visto ridurre il trattamento economico pur sussistendo tutti i requisiti per il mantenimento della retribuzione intera. Già il giudice di prime cure (TAR Toscana) nel 2012 aveva chiarito l’erroneità dell’interpretazione data dall’Amministrazione Penitenziaria e conseguentemente della circolare 0337271 del 13 agosto 2010; nello stesso solco si è inserita la decisione del TAR Lazio per analoga fattispecie con sentenza 10575/2012. Nonostante siano decorsi 7 mesi dalla pronuncia del Consiglio di Stato, non risulta essere stata emanata alcuna circolare rettificativa, tale per cui ad oggi vigono disposizioni dichiarate non conformi al dettato normativo. Per quanto sopra, si invita a diramare solerti disposizioni per l’esatta attribuzione del trattamento economico per la fruizione del congedo parentale in caso di parto gemellare nel solco dell’interpretazione data dal Consiglio di Stato.
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CONGEDO PARENTALE – trattamento economico in caso di parto gemellare – sentenza Consiglio di Stato n. 7098/2018 del 17 dicembre 2018
Egr. Direttore Generale,
con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall’Amministrazione Penitenziaria avverso la decisione del TAR Toscana n. 000775/2012 relativo al trattamento economico da corrispondere al dipendente che voglia beneficiare del congedo parentale, in caso di parto gemellare.
Nello specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuta infondata la restrittiva interpretazione data dall’Amministrazione Penitenziaria in forza della quale il trattamento economico intero (disciplina derogatoria rispetto a quella generale) spetti nella misura complessiva di 45 giorni e non già nella medesima misura per ogni nato dal parto gemellare o plurimo.
Aderendo all’interpretazione (immotivatamente) restrittiva di cui sopra, il personale di polizia penitenziaria che ha fruito di congedo parentale, in caso di parto gemellare, si è visto ridurre il trattamento economico pur sussistendo tutti i requisiti per il mantenimento della retribuzione intera.
Già il giudice di prime cure (TAR Toscana) nel 2012 aveva chiarito l’erroneità dell’interpretazione data dall’Amministrazione Penitenziaria e conseguentemente della circolare 0337271 del 13 agosto 2010; nello stesso solco si è inserita la decisione del TAR Lazio per analoga fattispecie con sentenza 10575/2012.
Nonostante siano decorsi 7 mesi dalla pronuncia del Consiglio di Stato, non risulta essere stata emanata alcuna circolare rettificativa, tale per cui ad oggi vigono disposizioni dichiarate non conformi al dettato normativo.
Per quanto sopra, si invita a diramare solerti disposizioni per l’esatta attribuzione del trattamento economico per la fruizione del congedo parentale in caso di parto gemellare nel solco dell’interpretazione data dal Consiglio di Stato.
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