Egregio Direttore Generale, come già rappresentato anche per le vie brevi, a seguito dell’ultimo piano di mobilità, si è rimarcata la difformità applicativa della circolare, ormai obsoleta, che norma il beneficio de quo. In un gran numero di casi i direttori penitenziari non hanno autorizzato il congedo ex art.15 del DPR n° 395/95 adducendo plurime giustificazioni, in ultimo finanche che la concessione debba essere prerogativa unica dell’Istituto di partenza del dipendente; addirittura nei casi in cui il personale si trovava in situazione di assegnazione temporanea presso un’altra sede e perfino nei casi in cui sia stato trattenuto oltre il termine ultimo per dare seguito al trasferimento. E’ evidente come sia venuto meno lo spirito nativo della norma contrattuale inteso come più benevolo per il dipendente che subisce il disagio che ne deriva dal provvedimento e che dovrebbe consentirgli il disbrigo delle connesse pratiche riorganizzative, le quali non si limitano unicamente al trasporto di masserizie; appare incomprensibile la richiesta di alcune Direzioni di produrre la relativa documentazione fiscale, contrariamente a quanto previsto dai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali che estendono la fruizione anche al personale pendolare già autorizzato a risiedere nella sede dove è poi stato trasferito, e che indicano come unica condizione per la concedibilità che le esigenze da soddisfare siano indicate nell’istanza di fruizione del beneficio. Appare invero che in alcune sedi periferiche il personale non venga ammesso alla fruizione del beneficio e che tale diniego venga motivato con l’incompetenza o meglio che la concessione sia peculiarità della sede di partenza e non di quella di arrivo del dipendente, recando così un danno irreversibile al personale il quale non ha più la facoltà di presentare istanza nella precedente sede di servizio, trovandosi così a soggiacere ad un diniego causato dalla stessa Amministrazione e dalla totale assenza di direttive univoche che negli anni e con le precedenti mobilità sono variate con informazioni specifiche inserite all’interno degli stessi decreti di trasferimento, arrivando ad oggi nella situazione in cui il dipendente viene posto in una condizione di totale svantaggio anche nei casi in cui abbia diritto a chiederne il differimento per motivate esigenze. Alla luce di quanto rappresentato si ritiene necessario un intervento imminente che permetta a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria un trattamento che non sia diversificato secondo le inverosimili interpretazioni del dirigente penitenziario del dato istituto penitenziario. Con l’auspicio che ciò abbia luogo nel più breve tempo possibile, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Utilizziamo i cookie per assicurarti di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
Congedo straordinario speciale per trasferimento – sollecitazione determinazioni
Egregio Direttore Generale,
come già rappresentato anche per le vie brevi, a seguito dell’ultimo piano di mobilità, si è rimarcata la difformità applicativa della circolare, ormai obsoleta, che norma il beneficio de quo.
In un gran numero di casi i direttori penitenziari non hanno autorizzato il congedo ex art.15 del DPR n° 395/95 adducendo plurime giustificazioni, in ultimo finanche che la concessione debba essere prerogativa unica dell’Istituto di partenza del dipendente; addirittura nei casi in cui il personale si trovava in situazione di assegnazione temporanea presso un’altra sede e perfino nei casi in cui sia stato trattenuto oltre il termine ultimo per dare seguito al trasferimento.
E’ evidente come sia venuto meno lo spirito nativo della norma contrattuale inteso come più benevolo per il dipendente che subisce il disagio che ne deriva dal provvedimento e che dovrebbe consentirgli il disbrigo delle connesse pratiche riorganizzative, le quali non si limitano unicamente al trasporto di masserizie; appare incomprensibile la richiesta di alcune Direzioni di produrre la relativa documentazione fiscale, contrariamente a quanto previsto dai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali che estendono la fruizione anche al personale pendolare già autorizzato a risiedere nella sede dove è poi stato trasferito, e che indicano come unica condizione per la concedibilità che le esigenze da soddisfare siano indicate nell’istanza di fruizione del beneficio.
Appare invero che in alcune sedi periferiche il personale non venga ammesso alla fruizione del beneficio e che tale diniego venga motivato con l’incompetenza o meglio che la concessione sia peculiarità della sede di partenza e non di quella di arrivo del dipendente, recando così un danno irreversibile al personale il quale non ha più la facoltà di presentare istanza nella precedente sede di servizio, trovandosi così a soggiacere ad un diniego causato dalla stessa Amministrazione e dalla totale assenza di direttive univoche che negli anni e con le precedenti mobilità sono variate con informazioni specifiche inserite all’interno degli stessi decreti di trasferimento, arrivando ad oggi nella situazione in cui il dipendente viene posto in una condizione di totale svantaggio anche nei casi in cui abbia diritto a chiederne il differimento per motivate esigenze.
Alla luce di quanto rappresentato si ritiene necessario un intervento imminente che permetta a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria un trattamento che non sia diversificato secondo le inverosimili interpretazioni del dirigente penitenziario del dato istituto penitenziario. Con l’auspicio che ciò abbia luogo nel più breve tempo possibile, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Cerca
Categorie
Ultimi articoli inseriti
Calendario