Con la presente si vuole segnalare l’estrema confusione che si sta registrando sul territorio nazionale in relazione all’opportunità – per coloro che hanno ultimato con profitto il corso di formazione per l’accesso alla qualifica dei Sovrintendenti del Corpo – di fregiarsi dei relativi distintivi di qualifica ed esercitare le funzioni. In un primo momento, al predetto personale è stata negata tale opportunità, tanto che le unità che hanno ultimato per prime il corso sono rientrate in servizio e riassegnate alle precedenti mansioni. Dopo poco l’indirizzo è stato quello di attribuire ad ognuno il distintivo di qualifica e di impiegarli nei nuovi incarichi, a maggior ragione perché già teoricamente percettori del corrispondente profilo stipendiale (leggasi decorrenza economica). Nel momento in cui sembrava si fosse giunti ad un punto di equilibrio giunge una nuova indicazione per la quale a tutte queste unità viene indicato di fregiarsi del grado di vice sovrintendenti nonostante quota parte abbia già diritto al grado di sovrintendente capo; ciò nelle mero dell’emissione dei decreti di nomina. La confusione che si sta generando è lapalissiana, oltre che foriera di un’evidente ingiustizia; un’azione che annulla una differenziazione di preminenza (leggasi diversa decorrenza giuridica) voluta dalla norma. Per quanto sopra, si invita a dettare immediate disposizioni per il superamento di una situazione che sta assumendo tutti gli aspetti di una aberrazione giuridica.
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Corso di formazione per l’accesso alla qualifica dei Sovrintendenti – Riconoscimento funzioni e autorizzazione a fregiarsi dei distintivi di qualifica
Ill.mo Direttore Generale;
Con la presente si vuole segnalare l’estrema confusione che si sta registrando sul territorio nazionale in relazione all’opportunità – per coloro che hanno ultimato con profitto il corso di formazione per l’accesso alla qualifica dei Sovrintendenti del Corpo – di fregiarsi dei relativi distintivi di qualifica ed esercitare le funzioni. In un primo momento, al predetto personale è stata negata tale opportunità, tanto che le unità che hanno ultimato per prime il corso sono rientrate in servizio e riassegnate alle precedenti mansioni. Dopo poco l’indirizzo è stato quello di attribuire ad ognuno il distintivo di qualifica e di impiegarli nei nuovi incarichi, a maggior ragione perché già teoricamente percettori del corrispondente profilo stipendiale (leggasi decorrenza economica). Nel momento in cui sembrava si fosse giunti ad un punto di equilibrio giunge una nuova indicazione per la quale a tutte queste unità viene indicato di fregiarsi del grado di vice sovrintendenti nonostante quota parte abbia già diritto al grado di sovrintendente capo; ciò nelle mero dell’emissione dei decreti di nomina. La confusione che si sta generando è lapalissiana, oltre che foriera di un’evidente ingiustizia; un’azione che annulla una differenziazione di preminenza (leggasi diversa decorrenza giuridica) voluta dalla norma. Per quanto sopra, si invita a dettare immediate disposizioni per il superamento di una situazione che sta assumendo tutti gli aspetti di una aberrazione giuridica.
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