Illustrissimi in indirizzo Il decreto legislativo n. 95/2017, nell’aggiornare il titolo di studio necessario per la partecipazione al concorso di allievo agente di Polizia Penitenziaria, all’articolo 44 comma 29 ha espressamente previsto che “Per la partecipazione ai concorsi per l’accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare”. Tale è la previsione vigente, applicata necessariamente anche all’ultimo bando di concorso del 10 gennaio 2025 per il reclutamento di 3246 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Se si osserva il trend delle ultime procedure assunzionali, si può parlare di una difficoltà di individuazione di un numero sufficiente di aspiranti allievi con preponderanza di quelli di sesso maschile. Tale dato merita una riflessione, da leggersi unitamente agli effetti di una calendarizzazione della prima prova in tempo di poco antecedente rispetto alle sessioni degli esami di maturità. La congiuntura descritta determinerebbe l’esclusione automatica di tutti gli studenti attualmente frequentanti l’ultimo anno delle scuole superiori, i quali, pur avendo già intrapreso il percorso formativo necessario, si troverebbero nell’impossibilità di partecipare alla selezione. La vigente previsione normativa su descritta, rischierebbe di ridurre sensibilmente la platea dei candidati, in un momento in cui il Corpo necessita di un adeguato ricambio generazionale e di un rafforzamento degli organici, al fine di garantire sempre più elevati standard di efficienza nel servizio. Alla luce di tali considerazioni, sarebbe auspicabile la valutazione di una modifica normativa tesa a prevedere che il titolo di studio debba essere posseduto non già in data antecedente alla prima prova, ma in data antecedente all’effettuazione delle visite mediche/attitudinali. Tale adeguamento non solo non altererebbe in alcun modo il principio del merito né i criteri di selezione, garantendo una più ampia ed equa partecipazione al concorso, ma non avrebbe costi aggiuntivi nell’economia della procedura essendo la prima prova organizzata in termini di giornate e sessioni in base al numero delle domande di partecipazione. Nella certezza che la proposta in questione possa trovare la condivisione di codesti Illustrissimi Interlocutori, si auspica l’attivazione dell’iter necessario.
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Decreto Legislativo 95/2017 art.44 disposizioni transitorie e finali, comma 29Procedure di arruolamento – richiesta revisione
Illustrissimi in indirizzo
Il decreto legislativo n. 95/2017, nell’aggiornare il titolo di studio necessario per la partecipazione al concorso di allievo agente di Polizia Penitenziaria, all’articolo 44 comma 29 ha espressamente previsto che “Per la partecipazione ai concorsi per l’accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare”.
Tale è la previsione vigente, applicata necessariamente anche all’ultimo bando di concorso del 10 gennaio 2025 per il reclutamento di 3246 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Se si osserva il trend delle ultime procedure assunzionali, si può parlare di una difficoltà di individuazione di un numero sufficiente di aspiranti allievi con preponderanza di quelli di sesso maschile.
Tale dato merita una riflessione, da leggersi unitamente agli effetti di una calendarizzazione della prima prova in tempo di poco antecedente rispetto alle sessioni degli esami di maturità. La congiuntura descritta determinerebbe l’esclusione automatica di tutti gli studenti attualmente frequentanti l’ultimo anno delle scuole superiori, i quali, pur avendo già intrapreso il percorso formativo necessario, si troverebbero nell’impossibilità di partecipare alla selezione.
La vigente previsione normativa su descritta, rischierebbe di ridurre sensibilmente la platea dei candidati, in un momento in cui il Corpo necessita di un adeguato ricambio generazionale e di un rafforzamento degli organici, al fine di garantire sempre più elevati standard di efficienza nel servizio.
Alla luce di tali considerazioni, sarebbe auspicabile la valutazione di una modifica normativa tesa a prevedere che il titolo di studio debba essere posseduto non già in data antecedente alla prima prova, ma in data antecedente all’effettuazione delle visite mediche/attitudinali.
Tale adeguamento non solo non altererebbe in alcun modo il principio del merito né i criteri di selezione, garantendo una più ampia ed equa partecipazione al concorso, ma non avrebbe costi aggiuntivi nell’economia della procedura essendo la prima prova organizzata in termini di giornate e sessioni in base al numero delle domande di partecipazione.
Nella certezza che la proposta in questione possa trovare la condivisione di codesti Illustrissimi Interlocutori, si auspica l’attivazione dell’iter necessario.
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