preso atto dei contenuti della sua nota n. 0207897 del 16 giugno relativa all’oggetto, nel premettere che si esprime plauso a livello concettuale per l’iniziativa che sottende vicinanza e riconoscimento dell’attività della Polizia Penitenziaria, quanto mai opportuni in questo momento storico, si ritiene comunque necessario che si proceda a maggiori puntualizzazioni onde evitare che la volontà meritoria dell’Amministrazione venga vanificata da late discrezionalità delle singole Autorità Dirigenti o dei singoli Comandi. In primis, seppur non specificato nel corpo della nota, il richiamo alla Circolare n. 3668/6118 del 22/12/2015 deve lasciar intendere che trattasi delle ricompense di cui al titolo V del DPR 82/99 per le quali comunque è previsto il passaggio presso l’apposita Commissione paritetica. Se tale passaggio vale a garanzia di imparzialità ed equità nel metro di giudizio, lo stesso non può dirsi per le procedure di attivazione di cui alla nota in commento che rinviano ad una formulazione, estendibile o restrittiva a seconda della sensibilità dell’interprete: “personale che si è distinto in modo evidente e concreto il proprio operato ed il proprio impegno, oltre l’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali”. Premesso che anche i compiti istituzionali sono stati differentemente impegnativi e rischiosi a seconda dell’incarico ricoperto (di certo c’è stata maggiore esposizione al rischio nell’effettuare delle traduzioni per ricoveri urgenti, o lavorare nelle sezioni “covid”, piuttosto che nell’operare ad esempio presso l’ufficio servizi, per citarne uno), cosa deve intendersi per “oltre l’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali” merita delle precisazioni di dettaglio anche perché di ordinario nel periodo emergenziale c’è stato ben poco: si pensi ai turni di lavoro estenuanti o agli interventi durante le devastazioni di marzo. Se si ragiona anche in relazione all’impatto che l’attribuzione della ricompensa produce sotto il profilo giuridico del rapporto di impiego, si condividerà necessariamente il ragionamento della maggiore equanimità possibile nell’accesso alla premialità perseguita dal DAP. Opportuno potrebbe essere anche un passaggio con le organizzazioni sindacali teso eventualmente a tracciare una sorta di steccato di possibili fattispecie, da applicare poi eventualmente in analogia ai singoli casi concreti. Per quanto in narrativa, si voglia intervenire nel senso indicato.
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Emergenza Coronavirus – ricompense al personale di polizia penitenziaria – richiesta chiarimenti
Egregio Direttore Generale,
preso atto dei contenuti della sua nota n. 0207897 del 16 giugno relativa all’oggetto, nel premettere che si esprime plauso a livello concettuale per l’iniziativa che sottende vicinanza e riconoscimento dell’attività della Polizia Penitenziaria, quanto mai opportuni in questo momento storico, si ritiene comunque necessario che si proceda a maggiori puntualizzazioni onde evitare che la volontà meritoria dell’Amministrazione venga vanificata da late discrezionalità delle singole Autorità Dirigenti o dei singoli Comandi. In primis, seppur non specificato nel corpo della nota, il richiamo alla Circolare n. 3668/6118 del 22/12/2015 deve lasciar intendere che trattasi delle ricompense di cui al titolo V del DPR 82/99 per le quali comunque è previsto il passaggio presso l’apposita Commissione paritetica. Se tale passaggio vale a garanzia di imparzialità ed equità nel metro di giudizio, lo stesso non può dirsi per le procedure di attivazione di cui alla nota in commento che rinviano ad una formulazione, estendibile o restrittiva a seconda della sensibilità dell’interprete: “personale che si è distinto in modo evidente e concreto il proprio operato ed il proprio impegno, oltre l’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali”. Premesso che anche i compiti istituzionali sono stati differentemente impegnativi e rischiosi a seconda dell’incarico ricoperto (di certo c’è stata maggiore esposizione al rischio nell’effettuare delle traduzioni per ricoveri urgenti, o lavorare nelle sezioni “covid”, piuttosto che nell’operare ad esempio presso l’ufficio servizi, per citarne uno), cosa deve intendersi per “oltre l’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali” merita delle precisazioni di dettaglio anche perché di ordinario nel periodo emergenziale c’è stato ben poco: si pensi ai turni di lavoro estenuanti o agli interventi durante le devastazioni di marzo.
Se si ragiona anche in relazione all’impatto che l’attribuzione della ricompensa produce sotto il profilo giuridico del rapporto di impiego, si condividerà necessariamente il ragionamento della maggiore equanimità possibile nell’accesso alla premialità perseguita dal DAP.
Opportuno potrebbe essere anche un passaggio con le organizzazioni sindacali teso eventualmente a tracciare una sorta di steccato di possibili fattispecie, da applicare poi eventualmente in analogia ai singoli casi concreti.
Per quanto in narrativa, si voglia intervenire nel senso indicato.
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