Il Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria), nella persona del
Segretario Regionale, Gianluca GILIBERTI, in servizio effettivo presso gli Istituti Penali di Parma,
PREMESSO CHE
a) la sala convegno degli II.PP. di Parma è ad oggi affidata ad una cooperativa sociale ;
b) in data 21/04/2016 la Direzione degli II.PP. di Parma emanava interpello per
l’individuazione del gestore spaccio (ALL. 1), senza preventiva informazione ne
conseguente riunione sindacale, in deroga a quanto disposto dall’art. 6, dall’art. 5, comma
2, lett. a), b), f), g), l) del PIR e dall’art. 5, comma 4 della Legge 395/90;
c) in data 23.06.2016 veniva pubblicata la graduatoria per il suddetto interpello e
contestualmente nominato il gestore spaccio (ALL. 2);
d) successivamente, anche a seguito delle nostre numerose note sulla questione, veniva fissata
una riunione sindacale per il giorno 05/07/2016, con il seguente ordine del giorno:
“Sottoscrizione P.I.L. NTP – Gestione Bar Spaccio – Modalità di esecuzione della pena:
proposte e valutazioni delle differenti modalità custodiali (aperti e chiusi), varie ed
eventuali” (ALL. 3), riunione poi rinviata al giorno 14/07/2016 (ALL. 4) e poi
definitivamente rinviata a data da destinarsi (ALL. 5);
e) la riunione di cui sopra è stata poi recentemente riconvocata per il prossimo 14 settembre
(ALL. 6).
CONSIDERATO INOLTRE
I. che l’art. 6 del PIR prevede che per le materie indicate nel precedente art. 5, nel caso di
specie al comma 2 lett. a), b), f), g), l), a seguito di informazione preventiva, le parti devono
procedere all’esame, non prima di 10 giorni dall’invio alle OO.SS. dell’informativa;
II. che la nota GDAP_0176597-2011 (ALL. 7) prescrive che, ferma restando la possibilità di
continuare a rivolgersi alle cooperative sociali per la gestione degli spacci, “allo scopo di
razionalizzare l’impiego del personale di Polizia Penitenziaria, perché non venga distolto
dai propri compiti istituzionali … le Direzioni che non ritengano di stipulare convenzioni
con cooperative sociali, dovranno indire apposite ricerche di mercato, invitando almeno
cinque ditte del settore, se presenti in tal numero, oppure, se l’appena indicata circostanza
non sussista o risulti ignota, pubblicando sul sito internet dell’Ente di Assistenza apposito
bando di procedura negoziata secondo l’unito fac-simile che dovrà essere completato in
ogni sua parte dalla Direzione, debitamente firmato, ed inviato a questo Ente”;
III. che l’art. 5, comma 4 della Legge 395/90 prevede che “fino a quando le esigenze di servizio
non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad
attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli
agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze
di servizio e fermo restando l’inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle
quali è impiegato”, disponendo di fatto un recupero del personale ai propri compiti
istituzionali entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Appare
pertanto singolare che la Direzione di Parma predisponga l’aumento del personale
impiegato in compiti non istituzionali, senza neppure svolgere un preventivo passaggio al
tavolo sindacale;
IV. che le convocazioni sindacali nelle quali si sarebbe dovuto trattare la materia sono tutte
successive all’emanazione dell’interpello ed alla conseguente nomina del gestore spaccio che
testimonia la decisione unilaterale della Direzione di Parma di internalizzare un servizio ad
oggi ancora affidato alla cooperativa sociale “Il Ciottolo”;
Tutto ciò premesso e considerato,
CHIEDE
ai sensi dell’articolo 3, commi 14 e 15 dell’AQN 2004 e dell’articolo 8 del PIR, di attivare, la
Commissione Arbitrale Regionale per la violazione dei principi e dei criteri determinati:
1) dall’art. 5, comma 4 della Legge 395/90, avendo la Direzione di Parma aumentato anziché
recuperato totalmente il personale impiegato in compiti non istituzionali, avendo
individuato, tramite controversa procedura d’interpello, un gestore spaccio che gestisca la
internalizzazione del servizio bar-spaccio e previsto un interpello per il successivo impiego
di ulteriori nr. 2 unità quali addetti al locale bar-spaccio, ciò malgrado la più volte
lamentata carenza d’organico;
2) dall’art. 6 e dall’art. 5, comma 2, lett. a), b), f), g), l) del PIR non avendo inviato alcuna
informazione preventiva alle OO.SS. ne assicurato il conseguente esame, in merito alla
decisione di internalizzare il servizio offerto dal bar-spaccio degli II.PP. di Parma;
3) dalla nota GDAP_0176597-2011 che dispone l’affidamento a ditte esterne o cooperative dei
bar-spaccio “allo scopo di razionalizzare l’impiego del personale di Polizia Penitenziaria,
perché non venga distolto dai propri compiti istituzionali”.
Ai fini dell’esatta istruttoria si allega:
1) avviso interpello per l’individuazione del gestore spaccio;
2) pubblicazione graduatoria del suddetto interpello e contestuale nomina del gestore spaccio;
3) convocazione riunione sindacale per il giorno 05/07/2016;
4) rinvio riunione sindacale del 05/07/2016 al giorno 14/07/2016;
5) rinvio a data da destinarsi della riunione sindacale del 14/07/2016;
6) riconvocazione riunione sindacale per il giorno 14/09/2016;
7) nota GDAP_0176597-2011.
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II.PP. DI PARMA – Gestione bar-spaccio – Richiesta attivazione commissione arbitrale regionale
Il Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria), nella persona del
Segretario Regionale, Gianluca GILIBERTI, in servizio effettivo presso gli Istituti Penali di Parma,
PREMESSO CHE
a) la sala convegno degli II.PP. di Parma è ad oggi affidata ad una cooperativa sociale ;
b) in data 21/04/2016 la Direzione degli II.PP. di Parma emanava interpello per
l’individuazione del gestore spaccio (ALL. 1), senza preventiva informazione ne
conseguente riunione sindacale, in deroga a quanto disposto dall’art. 6, dall’art. 5, comma
2, lett. a), b), f), g), l) del PIR e dall’art. 5, comma 4 della Legge 395/90;
c) in data 23.06.2016 veniva pubblicata la graduatoria per il suddetto interpello e
contestualmente nominato il gestore spaccio (ALL. 2);
d) successivamente, anche a seguito delle nostre numerose note sulla questione, veniva fissata
una riunione sindacale per il giorno 05/07/2016, con il seguente ordine del giorno:
“Sottoscrizione P.I.L. NTP – Gestione Bar Spaccio – Modalità di esecuzione della pena:
proposte e valutazioni delle differenti modalità custodiali (aperti e chiusi), varie ed
eventuali” (ALL. 3), riunione poi rinviata al giorno 14/07/2016 (ALL. 4) e poi
definitivamente rinviata a data da destinarsi (ALL. 5);
e) la riunione di cui sopra è stata poi recentemente riconvocata per il prossimo 14 settembre
(ALL. 6).
CONSIDERATO INOLTRE
I. che l’art. 6 del PIR prevede che per le materie indicate nel precedente art. 5, nel caso di
specie al comma 2 lett. a), b), f), g), l), a seguito di informazione preventiva, le parti devono
procedere all’esame, non prima di 10 giorni dall’invio alle OO.SS. dell’informativa;
II. che la nota GDAP_0176597-2011 (ALL. 7) prescrive che, ferma restando la possibilità di
continuare a rivolgersi alle cooperative sociali per la gestione degli spacci, “allo scopo di
razionalizzare l’impiego del personale di Polizia Penitenziaria, perché non venga distolto
dai propri compiti istituzionali … le Direzioni che non ritengano di stipulare convenzioni
con cooperative sociali, dovranno indire apposite ricerche di mercato, invitando almeno
cinque ditte del settore, se presenti in tal numero, oppure, se l’appena indicata circostanza
non sussista o risulti ignota, pubblicando sul sito internet dell’Ente di Assistenza apposito
bando di procedura negoziata secondo l’unito fac-simile che dovrà essere completato in
ogni sua parte dalla Direzione, debitamente firmato, ed inviato a questo Ente”;
III. che l’art. 5, comma 4 della Legge 395/90 prevede che “fino a quando le esigenze di servizio
non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad
attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli
agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze
di servizio e fermo restando l’inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle
quali è impiegato”, disponendo di fatto un recupero del personale ai propri compiti
istituzionali entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Appare
pertanto singolare che la Direzione di Parma predisponga l’aumento del personale
impiegato in compiti non istituzionali, senza neppure svolgere un preventivo passaggio al
tavolo sindacale;
IV. che le convocazioni sindacali nelle quali si sarebbe dovuto trattare la materia sono tutte
successive all’emanazione dell’interpello ed alla conseguente nomina del gestore spaccio che
testimonia la decisione unilaterale della Direzione di Parma di internalizzare un servizio ad
oggi ancora affidato alla cooperativa sociale “Il Ciottolo”;
Tutto ciò premesso e considerato,
CHIEDE
ai sensi dell’articolo 3, commi 14 e 15 dell’AQN 2004 e dell’articolo 8 del PIR, di attivare, la
Commissione Arbitrale Regionale per la violazione dei principi e dei criteri determinati:
1) dall’art. 5, comma 4 della Legge 395/90, avendo la Direzione di Parma aumentato anziché
recuperato totalmente il personale impiegato in compiti non istituzionali, avendo
individuato, tramite controversa procedura d’interpello, un gestore spaccio che gestisca la
internalizzazione del servizio bar-spaccio e previsto un interpello per il successivo impiego
di ulteriori nr. 2 unità quali addetti al locale bar-spaccio, ciò malgrado la più volte
lamentata carenza d’organico;
2) dall’art. 6 e dall’art. 5, comma 2, lett. a), b), f), g), l) del PIR non avendo inviato alcuna
informazione preventiva alle OO.SS. ne assicurato il conseguente esame, in merito alla
decisione di internalizzare il servizio offerto dal bar-spaccio degli II.PP. di Parma;
3) dalla nota GDAP_0176597-2011 che dispone l’affidamento a ditte esterne o cooperative dei
bar-spaccio “allo scopo di razionalizzare l’impiego del personale di Polizia Penitenziaria,
perché non venga distolto dai propri compiti istituzionali”.
Ai fini dell’esatta istruttoria si allega:
1) avviso interpello per l’individuazione del gestore spaccio;
2) pubblicazione graduatoria del suddetto interpello e contestuale nomina del gestore spaccio;
3) convocazione riunione sindacale per il giorno 05/07/2016;
4) rinvio riunione sindacale del 05/07/2016 al giorno 14/07/2016;
5) rinvio a data da destinarsi della riunione sindacale del 14/07/2016;
6) riconvocazione riunione sindacale per il giorno 14/09/2016;
7) nota GDAP_0176597-2011.
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