Illustrissimi in indirizzo, attesa l’attualità delle procedure per il rinnovo contrattuale, appare necessario affrontare con compiuta analisi il tema dei beneficiari dell’indennità di specificità introdotta con il DPR 57/2022. Come è noto, la norma di riferimento individua in maniera stringente la tipologia di servizio a cui si riconnette l’attribuzione dell’indennità in parola. Ne è seguita apposita circolare esplicativa che a parere di chi scrive non compie quella necessaria analisi comparativa per alcune figure professionali di cui dettagliatamente si dirà nel corso della trattazione. Il riferimento è al personale che svolge le funzioni di preposto e coordinatore all’interno delle sezioni detentive, nonché del personale impiegato nei servizi di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati. Pur nel rispetto della disciplina vigente e delle categorie espressamente individuate quali destinatarie dell’emolumento, non può non rilevarsi come tali figure professionali operino quotidianamente in contesti caratterizzati da una costante e diretta interazione con la popolazione detenuta, assumendo responsabilità operative strettamente connesse alle finalità che hanno ispirato l’introduzione dell’indennità stessa. I preposti e i coordinatori delle sezioni detentive non svolgono mere funzioni di sovrintendenza amministrativa o di raccordo organizzativo, ma assicurano la gestione operativa delle unità detentive, coordinano il personale impiegato nei reparti, vigilano sul regolare andamento della vita detentiva e intervengono direttamente nelle situazioni che possono compromettere l’ordine e la sicurezza. La loro attività si sviluppa in modo continuativo all’interno delle sezioni, a stretto contatto con i detenuti e con le problematiche proprie dell’ambiente penitenziario, condividendo le medesime condizioni di esposizione professionale e di rischio che caratterizzano il personale impiegato nei servizi operativi interni. La particolare responsabilità derivante dalla gestione di interi reparti detentivi comporta un livello di coinvolgimento operativo che va ben oltre la semplice attività di coordinamento. Tali figure rappresentano il primo riferimento nella gestione delle criticità, delle tensioni tra detenuti, degli eventi disciplinari e delle situazioni emergenziali che possono verificarsi all’interno delle sezioni, concorrendo direttamente al mantenimento dell’ordine e della sicurezza penitenziaria. Analoga considerazione deve essere svolta con riferimento al personale impiegato nei servizi di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati. Anche in tale ambito il servizio non si esaurisce in una mera attività di controllo formale, ma richiede una costante azione di osservazione, prevenzione e vigilanza, finalizzata ad impedire il verificarsi di situazioni suscettibili di compromettere la sicurezza dell’istituto, l’ordine interno e la regolarità dei rapporti tra detenuti e visitatori. Gli operatori addetti a tali servizi sono quotidianamente chiamati a gestire contesti particolarmente delicati, mantenendo un contatto diretto e continuativo con la popolazione detenuta e intervenendo tempestivamente in presenza di comportamenti anomali, tentativi di introduzione di oggetti non consentiti, violazioni delle prescrizioni regolamentari o altre situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza. In entrambi i casi emerge con evidenza come il presupposto sostanziale che giustifica il riconoscimento dell’indennità di specificità sia pienamente integrato. Tanto i preposti e i coordinatori delle sezioni detentive quanto il personale addetto alla vigilanza dei colloqui operano infatti in ambienti a diretto contatto con la popolazione detenuta, sono esposti alle medesime criticità operative e concorrono quotidianamente all’assolvimento delle funzioni istituzionali di sicurezza e controllo proprie del Corpo di Polizia Penitenziaria. L’esclusione di tali figure dall’ambito dei beneficiari dell’indennità determina una disparità di trattamento rispetto ad altro personale che, pur impiegato in differenti articolazioni organizzative, svolge attività caratterizzate da analoghi livelli di esposizione professionale, responsabilità e rischio operativo. Una interpretazione coerente con la ratio dell’articolo 18 del D.P.R. n. 57/2022 dovrebbe pertanto condurre a ricomprendere tra i destinatari dell’indennità di specificità anche il personale che svolge funzioni di preposto e coordinatore nelle sezioni detentive nonché quello impiegato nei servizi di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati, atteso che la peculiarità delle mansioni esercitate, la costante prossimità alla popolazione ristretta e il diretto contributo assicurato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza penitenziaria risultano pienamente conformi ai presupposti che giustificano il riconoscimento del beneficio economico in questione. Ciò posto, nella certezza che si condividano le argomentazioni innanzi prospettate, voglia codesta Amministrazione valutare anche in sede di tavolo tecnico contrattuale l’estensione della platea dei beneficiari dell’indennità in parola.
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Indennità di specificità del Corpo di Polizia Penitenziaria – DPR 57/2022 – platea dei beneficiari – necessità di revisione
Illustrissimi in indirizzo,
attesa l’attualità delle procedure per il rinnovo contrattuale, appare necessario affrontare con compiuta analisi il tema dei beneficiari dell’indennità di specificità introdotta con il DPR 57/2022.
Come è noto, la norma di riferimento individua in maniera stringente la tipologia di servizio a cui si riconnette l’attribuzione dell’indennità in parola. Ne è seguita apposita circolare esplicativa che a parere di chi scrive non compie quella necessaria analisi comparativa per alcune figure professionali di cui dettagliatamente si dirà nel corso della trattazione.
Il riferimento è al personale che svolge le funzioni di preposto e coordinatore all’interno delle sezioni detentive, nonché del personale impiegato nei servizi di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati.
Pur nel rispetto della disciplina vigente e delle categorie espressamente individuate quali destinatarie dell’emolumento, non può non rilevarsi come tali figure professionali operino quotidianamente in contesti caratterizzati da una costante e diretta interazione con la popolazione detenuta, assumendo responsabilità operative strettamente connesse alle finalità che hanno ispirato l’introduzione dell’indennità stessa.
I preposti e i coordinatori delle sezioni detentive non svolgono mere funzioni di sovrintendenza amministrativa o di raccordo organizzativo, ma assicurano la gestione operativa delle unità detentive, coordinano il personale impiegato nei reparti, vigilano sul regolare andamento della vita detentiva e intervengono direttamente nelle situazioni che possono compromettere l’ordine e la sicurezza. La loro attività si sviluppa in modo continuativo all’interno delle sezioni, a stretto contatto con i detenuti e con le problematiche proprie dell’ambiente penitenziario, condividendo le medesime condizioni di esposizione professionale e di rischio che caratterizzano il personale impiegato nei servizi operativi interni.
La particolare responsabilità derivante dalla gestione di interi reparti detentivi comporta un livello di coinvolgimento operativo che va ben oltre la semplice attività di coordinamento. Tali figure rappresentano il primo riferimento nella gestione delle criticità, delle tensioni tra detenuti, degli eventi disciplinari e delle situazioni emergenziali che possono verificarsi all’interno delle sezioni, concorrendo direttamente al mantenimento dell’ordine e della sicurezza penitenziaria.
Analoga considerazione deve essere svolta con riferimento al personale impiegato nei servizi di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati. Anche in tale ambito il servizio non si esaurisce in una mera attività di controllo formale, ma richiede una costante azione di osservazione, prevenzione e vigilanza, finalizzata ad impedire il verificarsi di situazioni suscettibili di compromettere la sicurezza dell’istituto, l’ordine interno e la regolarità dei rapporti tra detenuti e visitatori. Gli operatori addetti a
tali servizi sono quotidianamente chiamati a gestire contesti particolarmente delicati, mantenendo un contatto diretto e continuativo con la popolazione detenuta e intervenendo tempestivamente in presenza di comportamenti anomali, tentativi di introduzione di oggetti non consentiti, violazioni delle prescrizioni regolamentari o altre situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza.
In entrambi i casi emerge con evidenza come il presupposto sostanziale che giustifica il riconoscimento dell’indennità di specificità sia pienamente integrato. Tanto i preposti e i coordinatori delle sezioni detentive quanto il personale addetto alla vigilanza dei colloqui operano infatti in ambienti a diretto contatto con la popolazione detenuta, sono esposti alle medesime criticità operative e concorrono quotidianamente all’assolvimento delle funzioni istituzionali di sicurezza e controllo proprie
del Corpo di Polizia Penitenziaria.
L’esclusione di tali figure dall’ambito dei beneficiari dell’indennità determina una disparità di trattamento rispetto ad altro personale che, pur impiegato in differenti articolazioni organizzative, svolge attività caratterizzate da analoghi livelli di esposizione professionale, responsabilità e rischio operativo.
Una interpretazione coerente con la ratio dell’articolo 18 del D.P.R. n. 57/2022 dovrebbe pertanto condurre a ricomprendere tra i destinatari dell’indennità di specificità anche il personale che svolge funzioni di preposto e coordinatore nelle sezioni detentive nonché quello impiegato nei servizi di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati, atteso che la peculiarità delle mansioni esercitate, la costante prossimità alla popolazione ristretta e il diretto contributo assicurato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza penitenziaria risultano pienamente conformi ai presupposti che giustificano il riconoscimento del beneficio economico in questione.
Ciò posto, nella certezza che si condividano le argomentazioni innanzi prospettate, voglia codesta Amministrazione valutare anche in sede di tavolo tecnico contrattuale l’estensione della platea dei beneficiari dell’indennità in parola.
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