INPS - personale collocato in pensione con i requisiti di anzianità – applicazione dei sei scatti stipendiali - Comunicazione ai sensi dell'art.18 bis della Legge n. 241/1990 - DIFFIDA AD ADEMPIERE
-
Lettere INPS – personale collocato in pensione con i requisiti di anzianità – applicazione dei sei scatti stipendiali – Comunicazione ai sensi dell’art.18 bis della Legge n. 241/1990 – DIFFIDA AD ADEMPIERE
INPS – personale collocato in pensione con i requisiti di anzianità – applicazione dei sei scatti stipendiali – Comunicazione ai sensi dell’art.18 bis della Legge n. 241/1990 – DIFFIDA AD ADEMPIERE
pervengono segnalazioni a questa Organizzazione Sindacale in relazione ad una anomala interpretazione dell’articolo 6 bis del Decreto Legge n.387/1987 d opera di codesto Istituto che in tema di trattamento di fine servizio riserverebbe il computo dei sei scatti stipendiali unicamente al personale “cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”, escludendo coloro che accedono alla pensione con i requisiti di anzianità. La materia, per i profili che qui rilevano, è regolata dall’art. 6 bis del D. Lgs n. 387/1987, così come modificato dall’articolo 21 comma 1 della legge 232/1990, ai sensi del quale
1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. all’articolo 2. commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.
discende come l’indennità in parola spetti a tutto il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a prescindere dal motivo della cessazione del rapporto con l’unica specifica che ove la quiescenza intervenga a domanda devono concorrere i requisiti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
È proprio su tale ultima fattispecie che si registrata la mancata applicazione della norma all’atto liquidazione del Trattamento di Fine Servizio.
Se è vero che sul punto si sono registrate delle pronunce di primo grado di diverso orientamento, è altrettanto vero che il Consiglio di Stato è intervenuto sul punto statuendo il diritto al ricalcolo del TFS di modo che ricomprenda nel computo i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6bis D.L. n. 387/1987, anche per il personale cessato dal servizio a domanda avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
A tal riguardo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1231 del 2019, ha sostenuto che laddove il personale sia stato collocato a riposo per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve evidenziarsi, in senso contrario, il fatto che detta situazione si addice perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, nei prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio debbono essere computati i sei scatti stipendiali, il cui importo varia in funzione dell’ultima retribuzione percepita.
Detta sentenza ha, inoltre, chiarito che tale indennità debba applicarsi anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio dirimendo, in tal guisa, un ulteriore aspetto lacunoso della norma stessa atteso che ha esplicitato che il rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha alcuna conseguenza decadenziale, stante la perspicuità dei pertinenti presupposti determinanti.
Tali aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, previsti in base all’art. 4 del D.Lgs n. 165/1997, incidono in maniera differente nell’ammontare del trattamento di quiescenza e del corrispondente contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
In sintesi, per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione.
L’imponibile per tale maggiorazione corrisponde allo stipendio parametrato e a tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto ex articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973. Tale termine quinquennale, salvo interruzioni, decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come precisato dal Consiglio di Stato – Sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 4899. Il mancato computo nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, nel prospetto di liquidazione del TFS, ne comporta la frequente impugnazione, da parte del personale interessato, dapprima tramite diffida all’INPS e poi, all’esito del diniego di codesta amministrazione, il proponimento del ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente. In tal guisa, si propongono inutili, prolungati e dispendiosi ricorsi amministrativi in cui appare pacifica la soccombenza delle amministrazioni, proprio in considerazione dell’evidenza normativa e del parere del Consiglio di Stato. Per tutto quanto sopra, si voglia procedere nel senso prescritto dalla norma dettando disposizioni idonee e direttive volte alla esatta determinazione del Trattamento di Fine Servizio.
Cerca
Categorie
Ultimi articoli inseriti
Calendario