Interpello per l’accesso al Corso di formazione per istruttori di tiro rivolto al personale appartenente ai Ruoli non direttivi del Corpo – Esclusione Giustizia Minorile – Elevazione limite di età – Richiesta informazioni
Egregio Direttore Generale, con la presente si intende rappresentare alcune doglianze in merito alla nota m_dg.GDAP.31/05/2023.0221983 relativa all’oggetto. Si deve osservare come non risulti aderente alla normativa l’ampiezza dei destinatari dell’interpello, circoscritta unicamente ai soli appartenenti del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti e Servizi del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dimenticando, inspiegabilmente, il personale in servizio nel contingente minorile. Non volendo in questa sede ricordare che il Corpo di Polizia Penitenziaria sia unico e non costituito da due entità distinte e separate, così come rammentare che un’eventuale, personale, specialità o inclinazione non sia di diretta prevalenza di un dipartimento rispetto ad un altro, questa O.S., certa della rilevanza che la S.V. vorrà attribuire alle lagnanze rappresentate, chiede che venga estesa al personale tutto la possibilità di partecipare all’interpello in questione. Inoltre, preso positivamente atto della nota GDAP.0235450.U del 9 giugno u.s., con cui la S.V. ha comunicato l’elevazione del requisito anagrafico, dai 45 ai 50 anni, per il personale appartenente ai ruoli non direttivi, per l’accesso al corso de quo, si invita codesta Amministrazione ad eguagliare detto criterio di accesso anche alle altre “specializzazioni “ del Corpo (come ad esempio per l’USPEV, dove i limiti sono di 45 anni per il ruolo Ag./Ass. e 50 anni per il ruolo Sovr./Isp. o per il GOM dove il tetto è ancora più basso – 40 e 45), al fine di garantire pari diritti a tutto il personale. Allo stesso modo, ragionando all’inverso, si chiede di eliminare il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, (al pari del NIC, del GOM e dell’USPEV), quale requisito minimo per l’accesso al corso di formazione, valutando poi il titolo di studio conseguito dall’aspirante, ai fini della graduatoria finale.
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Interpello per l’accesso al Corso di formazione per istruttori di tiro rivolto al personale appartenente ai Ruoli non direttivi del Corpo – Esclusione Giustizia Minorile – Elevazione limite di età – Richiesta informazioni
Egregio Direttore Generale,
con la presente si intende rappresentare alcune doglianze in merito alla nota m_dg.GDAP.31/05/2023.0221983 relativa all’oggetto.
Si deve osservare come non risulti aderente alla normativa l’ampiezza dei destinatari dell’interpello, circoscritta unicamente ai soli appartenenti del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti e Servizi del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dimenticando, inspiegabilmente, il personale in servizio nel contingente minorile.
Non volendo in questa sede ricordare che il Corpo di Polizia Penitenziaria sia unico e non costituito da due entità distinte e separate, così come rammentare che un’eventuale, personale, specialità o inclinazione non sia di diretta prevalenza di un dipartimento rispetto ad un altro, questa O.S., certa della rilevanza che la S.V. vorrà attribuire alle lagnanze rappresentate, chiede che venga estesa al personale tutto la possibilità di partecipare all’interpello in questione.
Inoltre, preso positivamente atto della nota GDAP.0235450.U del 9 giugno u.s., con cui la S.V. ha comunicato l’elevazione del requisito anagrafico, dai 45 ai 50 anni, per il personale appartenente ai ruoli non direttivi, per l’accesso al corso de
quo, si invita codesta Amministrazione ad eguagliare detto criterio di accesso anche alle altre “specializzazioni “ del Corpo (come ad esempio per l’USPEV, dove i limiti sono di 45 anni per il ruolo Ag./Ass. e 50 anni per il ruolo Sovr./Isp. o per il GOM dove il tetto è ancora più basso – 40 e 45), al fine di garantire pari diritti a tutto il personale.
Allo stesso modo, ragionando all’inverso, si chiede di eliminare il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, (al pari del NIC, del GOM e dell’USPEV), quale requisito minimo per l’accesso al corso di formazione, valutando poi il titolo di studio conseguito dall’aspirante, ai fini della graduatoria finale.
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